Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10080 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA sul ricorso 14653-2009 proposto da:
2R COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in
persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PANNARALE FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO 2R COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA IN
VIA 12, presso l’avvocato DOMENICO COLELLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARRAZZO MARILENA, giusta procura in calce al
controricorso;
ITALFONDIARIO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratore di CASTELLO
FINANCE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO
1/A, presso l’avvocato COSTANTINO GIORGIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI BARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato PANNARALE che (deposita verbale
di assemblea 2R COSTRUZIONI con delibera e altri allegati) ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente Curatela, l’Avvocato BARBIERI
ANTONELLA, per delega avv. MARRAZZO, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 97 depositata il 5 febbraio 2009 e notificata il successivo 7 aprile 2009, la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo proposto dalla società U2R Costruzioni s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del 29 settembre 2008 che ne aveva dichiarato d’ufficio il fallimento a seguito di declaratoria d’inammissibilità del concordato preventivo con cessione dei beni, cui la società era stata ammessa con decreto del 19.11.2007, resa ai sensi della L. Fall., artt. 179 e 162, in quanto, all’esito della votazione, non si era raggiunta la maggioranza, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il novum introdotto dal D.Lgs n. 169 del 2007 che, in relazione all’ipotesi in esame, ha abrogato il fallimento d’ufficio. Avverso questa decisione la società 2R costruzioni ha proposto il presente ricorso per cassazione in base ad unico motivo.
Hanno resistito con controricorso il curatore fallimentare ed il creditore istante Italfondiario s.p.a. – sia questi che la ricorrente hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Il Collegio ha disposto darsi luogo a “motivazione semplificata”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica del ricorso, eseguita il 5 giugno 2009, è intempestiva.
A tale data era infatti ormai decorso il termine di trenta giorni dalla data della notifica della sentenza impugnata, eseguita il 7 aprile 2009 presso l’Avv. Francesco Pannarale che assistette lei società odierna ricorrente in fase di reclamo. “Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello, depositata successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto, e resa sul gravame proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si applica l’art. 18, comma 14 del testo riformato, per cui il termine di trenta giorni per l’impugnazione decorre dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza impugnata” (Cass. n. 23506/2010). Alla luce di questo orientamento, pienamente condiviso e che s’intende ribadire, il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. Resta travolta ogni altra questione.
Ne consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011