Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1008 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. III, 20/01/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 20/01/2021), n.1008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31754-2018 R.G. proposto da:

L.B., rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE LANCIAPRIMA,

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.M. QUADRO S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico nonchè

legale rappresentante p.t., M.A. rappresentato e difeso

dall’Avv. PAOLO DEL PAGGIO, con domicilio eletto in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1433/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila

depositata il 19/07/2018.

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

sostituto Procuratore Generale MISTRI Corrado;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16 dicembre

2020 dal Consigliere GORGONI Marilena.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1433/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila, pronunciata il 19 luglio 2018 e resa pubblica in pari data, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso la società DM Quadro s.r.l..

L.B. proponeva appello avverso il decreto di convalida di sfratto per morosità emesso dal Tribunale di Teramo l’11 aprile 2018, assumendone la nullità per la violazione dell’art. 663 c.p.c., avendo il giudice di primo grado pronunciato lo stesso nel corso di un’udienza successiva A quella originariamente fissata per la convalida, accedendo alla richiesta di rinvio avanzata dallo stesso intimante.

La società di D.M. Quadro resisteva al gravame, eccependone l’inammissibilità.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, reputava l’appello inammissibile, sulla scorta dell’art. 668 del codice di rito, secondo il quale se la intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell’intimato questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore; l’opposizione si propone davanti al Tribunale nelle forme prescritte per l’opposizione a decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Pertanto, sul presupposto della mancata conoscenza dell’intimazione di sfratto, l’intimante avrebbe dovuto proporre opposizione davanti al Tribunale e non già ricorrere in appello. In senso contrario, secondo la Corte territoriale, non poteva essere utilizzato il principio di diritto affermato da questa Corte regolatrice con la pronuncia n. 3839/2000, in quanto relativa ad una fattispecie del tutto diversa, giacchè in essa, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie – dove l’appellante era rimasto assente ad entrambe le udienze celebrate dinanzi al primo giudice, non si era costituito in giudizio nè aveva proposto opposizione avverso la intimazione pur notificatagli -l’intimante era comparso all’udienza di rinvio e, formalmente costituitosi in giudizio, aveva proposto opposizione alla convalida di sfratto. Mancando nella specie l’instaurazione di un contraddittorio nei termini indicati dalla Suprema Corte, l’ordinanza di convalida, pronunciata tra le parti, ad avviso della Corte d’Appello, risultava conforme al procedimento di cui all’art. 663 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 663 del codice di rito sulla natura sommaria tipica del procedimento di convalida di sfratto, da concludere entro la prima ed unica udienza prevista per l’emissione dell’ordinanza di convalida e sulla natura di sentenza da attribuire al provvedimento pronunciato per definire un procedimento introdotto ex art. 658 del codice di rito, ma trattato e sviluppatosi al di fuori dello schema previsto dal codice di rito all’art. 663 c.p.c., per detto tipo di procedimento”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la ricorrenza di un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, sotto altro profilo, “la violazione e falsa applicazione dell’art. 663 c.p.c., rileva quale genesi causale della nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo di convalida dello sfratto, allorchè messo al di fuori dell’unico schema procedimentale previsto il luogo in rito (artt. 658 e 663 c.p.c.).

3. Con il terzo ed ultimo motivo ancora per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver reso una “motivazione estranea e comunque inconferente rispetto alla problematica posta con l’atto di appello nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice di secondo grado non si esprime sulla possibilità o meno che il procedimento di convalida di sfratto, quando l’intimato regolarmente citato non sia comparso, possa proseguire l’udienza successiva su istanza unilaterale del solo intimante e sulla derogabilità del procedimento tipo disegnato dal codice di rito all’art. 663 su istanza del sole intimante, avanzata a sorpresa e comunque senza preavviso all’intimato”.

4. Il 26 novembre 2020, il rappresentante legale della società resistente ha trasmesso alla Cancelleria di questa Corte, dopo averlo inviato tramite pec il 19 novembre 2020, l’originale dell’atto di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione, sottoscritto dai rappresentanti legali di entrambe le parti in giudizio, a ciò specificamente autorizzati con procura speciale.

5. Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

6. Le spese del presente giudizio sono compensate, come richiesto dalle parti in causa.

7. Tenuto conto della pronuncia di estinzione non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese di lite.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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