Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1008 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.1008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18034-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE,

120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7105/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di immobili siti nella microzona 20 della città di Roma (Salario-Trieste) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento sufficientemente motivato;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo la motivazione dell’accertamento inadeguata, non dando conto dell’obiezione del contribuente secondo cui non sussisterebbe lo scostamento di oltre il 35% rispetto a quello medio delle altre zone comunali;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto gli immobili erano di proprietà di più soggetti per cui ricorreva l’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari.

Il motivo è fondato in quanto, come affermato dalla ricorrente e dalla stessa documentato attraverso l’avviso di accertamento facente parte integrante del ricorso e non smentito dalla parte contribuente che non si è costituita, quest’ultima non è proprietaria esclusiva degli immobili in relazione ai quali ha impugnato l’accertamento e secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio: Cass. 15489 del 2010; conformi Cass. 24101 del 2012 e 3068 del 2014).

Pertanto, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè dalla CTR che non ha provveduto a rimettere la causa alla CTP ex art. 354 c.p.c., impone l’annullamento della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo di impugnazione e in accoglimento del primo motivo, va disposto il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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