Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1008 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 17/01/2011), n.1008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi

dell’art. 86 cod. proc. civ., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso dagli Avvocati Gianni Fraticelli dell’Avvocatura Comunale, e

Federico Canalini giusta decreto n. 66 del 10 giugno 2009 e delega in

calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avvocato Canalini, in Roma, via Collazia 2/F;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Ancona n. 628/08,

depositata in data 28 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che F.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 628 del 2008, depositata il 28 maggio 2008, con la quale il Giudice di pace di Ancona ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. a), e art. 14 C.d.S., elevata dalla Polizia Municipale di Ancona, per avere sostato in zona interdetta alla circolazione;

che il Comune di Ancona ha resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 gennaio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile.

A seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, contrariamente alle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 23 citato, comma 1, che sono tuttora ricorribili, le sentenze del giudice di pace, emesse nei giudizi proposti ai sensi degli artt. 22 e 23 della citata legge, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dopo la data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dopo il 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto)”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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