Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10079 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 21/10/2016, dep.21/04/2017),  n. 10079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24584/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., UNIRISCOSSIONI SPA CONCESSIONARIA SERVIZIO

NAZIONALE RISCOSSIONE PROVINCIA DI MANTOVA;

– intimati –

nonchè da:

UNIRISCOSSIONI SPA CONCESSIONARIA SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE

PROVINCIA DI MANTOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 176/65/2009 dep. il 15.10.2009, su impugnazione da parte di M.F. di cartella di pagamento (ai fini dell’Irpef e dell’Ilor per l’anno 1982), emessa previa iscrizione a ruolo, per imposte liquidate a seguito di sentenza (della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 86/65/2003), il cui mancato pagamento ha determinato l’iscrizione d’ipoteca su immobile del contribuente.

(Ndr: testo originale non comprensibile) con la sentenza impugnata ha ritenuto “non essersi perfezionata” la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in mancanza dei presupposti, dato che il contribuente risiedeva a (OMISSIS), all’indirizzo risultante da certificazione anagrafica, ai quale è stata tentata la notifica per cui, in mancanza di recapito a del destinatario, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

La CTR ha altresì respinto la tesi del concessionario per la riscossione, secondo cui il contribuente risultava trasferito, considerando a tal fine inidonea l’attestazione rilasciata dal Comune di Mantova sulla relata di notifica, in quanto “l’avviso di ricevimento reca il timbro del Comune di Mantova, ma il riquadro inerente alle risultanze dei registri anagrafici non (Ndr: testo originale non comprensibile) una indicazione a conferma dell’avvenuto trasferimento”.

L’intimato M.F. non ha svolto difese.

Equitalia Nomos s.p.a., Concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Mantova si è costituita con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge (dell’art. 100 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), avendo il contribuente impugnato l’atto impositivo esclusivamente per vizio di notifica, senza alcuna deduzione sulla intervenuta decadenza dell’Ufficio e non proponendo altre censure nel merito. Ne discende il difetto di interesse del contribuente a impugnare il provvedimento unicamente sotto il profilo della nullità della sua notificazione, con conseguente nullità della sentenza della CTR.

2. Il ricorso è fondato.

3. Premesso che l’interesse ad agire (la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento), è richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c. e costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n. 18127/2009, n. 3330/2002), l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sè, in vizio dell’avviso di accertamento (Cass. n. 16407 del 03/11/2003).

Le condizioni di validità dell’atto impositivo, quali prescritte dalle singole norme tributarie, vanno infatti tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione (v. Cass., n. 11354 del 2001 e n. 3936 del 2002): non essendo in contestazione nè la tempestività dell’esercizio del potere impositivo, nè la tempestività dell’impugnazione del contribuente, non v’è per questi interesse a dedurre un vizio della notificazione dell’atto impugnato.

Nel caso di specie è incontroverso che il contribuente ha proposto quale motivo di ricorso la irritualità della notifica, senza nulla dedurre sulla eventuale decadenza dell’amministrazione.

4. L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale del Concessionario per la riscossione (Equitalia nomos s.p.a.) col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dovendosi applicare in caso di irreperibilità del destinatario di atti tributari la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con la procedura di affissione ex art. 140 c.p.c..

5. Conclusivamente va accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; dichiara assorbito il ricorso incidentale di Equitalia Nomos s.p.a.; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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