Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10079 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10079 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

t

SENTENZA

sul ricorso 18756-2010 proposto da:

4

ELCO ITALIA S.P.A.
ECOFLAM

S.P.A.,

(c.f./p.i. 04110010263), già
in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso l’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
2015
544

difende unitamente all’avvocato ROBERTO FACINELLI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 18/05/2015

TUV ITALIA S.R.L.;

intimata

Nonché da:
TUV ITALIA S.R.L. (c.f. 08922920155), in persona
del legale rappresentante pro tempore,

presso l’avvocato MASSIMO VITOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DANIELA FIENI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

ELCO ITALIA S.P.A.
ECOFLAM

in

S.P.A.,

e

rappresentante

(c.f./p.i.

pro

04110010263), già

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

* domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso l’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO FACINELLI,
giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,

avverso la sentenza n. 621/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
t

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

2

udito, per la ricorrente,

l’Avvocato ROBERTO

FACINELLI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, il rigetto dell’incidentale;
udito,

per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato DANIELA FIENI che ha

raccoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbimento
dell’incidentale condizionato.

chiesto il rigetto del ricorso principale,

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Svolgimento del processo
Ecoflam s.p.a. agiva dapprima in via cautelare ed iniziava

successivamente il giudizio di merito nei confronti di
Tucker s.p.a. e TUV Italia s.r.1., atteso che Tucker
utilizzava il nome ed i prodotti di Ecoflam per offrire sul

mercato un prodotto, denominato Tucker Energy Saving, come
idoneo ad eliminare l’inquinamento atmosferico derivante
dall’uso degli impianti di riscaldamento ed a ridurre il
consumo di carburante, la cui pretesa efficacia era stata
certificata dalla TUV Italia, ma che non consentiva né il
risparmio energetico né l’eliminazione di emissioni
inquinanti.
Il Tribunale,

con sentenza 1239/06,

confermava il

provvedimento di inibitoria reso nella fase cautelare, come
:

modificato in sede di reclamo, condannava le due società

convenute al risarcimento dei danni, liquidati in via
equitativa in euro 750.000,00, oltre interessi dalla data
della sentenza ed ordinava a cura e spese di Tucker in
liquidazione la pubblicazione della sentenza su due
quotidiani nazionali; rigettava la domanda riconvenzionale
avanzata da TUV Italia; condannava le convenute al
pagamento delle spese di lite.
La pronuncia veniva appellata da TUV Italia; si costituiva
Ecoflam, chiedendo il rigetto del gravame; veniva ordinata
l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
Il
Fallimento Tucker, che rimaneva contumace.
4

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27/14/3/2010, in parziale accoglimento dell’impugnazione, in
parziale riforma della sentenza appellata, ha respinto la
domanda risarcitoria di Ecoflam nei confronti di TUV Italia

detta parte, compensando le spese della fase cautelare e
del giudizio di merito.
Nello specifico, la Corte ambrosiana, posto che la domanda
di Ecoflam aveva ad oggetto la cessazione dell’attività
denigratoria diretta o indiretta sui propri prodotti con la
diffusione di messaggi pubblicitari e documenti con
abbinamento del nome Ecoflam a Tucker, ha ritenuto:
che in astratto, non poteva escludersi la partecipazione di
TUV alla condotta concorrenziale di Tucker, ove risultante
l’attività della prima per conto della seconda o il
collegamento tra dette parti, fatta salva comunque la
responsabilità ex art.2043 c.c.;
che dalla C.T.U. espletata nella fase cautelare, dalla
perizia dell’ Enea e dall’istruttoria, risultava
l’inattendibilità del dispositivo Tucker e la colleganza
tra le due società, e che TUV aveva certificato quanto
meno con colpa la bontà del metodo nella consapevolezza che
sarebbe stata detta certificazione utilizzata da Tucker
per promuovere il prodotto;
che tuttavia l’attività di TUV, anche nella fase di
pubblicizzazione del prodotto, non poteva ritenersi
5

ed ha dichiarata l’inammissibilità della riconvenzionale di

denigratoria o tale comunque da compromettere l’immagine
commerciale di Ecoflam, e quindi produttiva di danni, in
relazione all’immagine ed aldedotto calo di vendite;
che, in particolare, non risultavano prodotti da Ecoflam i

canali, ed il semplice accostamento tra le caldaie Ecoflam
ed il dispositivo Tucker al fine di enfatizzare l’efficacia
di quest’ultimo, per quanto discutibile, in carenza di
ulteriori elementi circa le esatte modalità di tale
presentazione,

non poteva ritenersi quale atto di

concorrenza sleale denigratoria o comunque idoneo a
danneggiare Ecoflam, ex art.2598 n.3 c.c.
la

Corte

ha

infine

ritenuto

inammissibile

la

riconvenzionale avanzata in primo grado da TUV e
riproposta in sede di gravame, in quanto diretta ad
ottenere una pronuncia di accertamento di meri fatti e non
di un diritto.
Ricorre avverso detta sentenza Elco Italia s.p.a., già
Ecoflam s.p.a. sulla base di otto motivi.
Si difende con controricorso TUV Italia s.r.1., ed avanza
ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
Elco Italia ha depositato controricorso a ricorso
incidentale.
TUV Italia ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della

decisione
6 L/1

messaggi pubblicitari diffusi da Tucker su internet o altri

1.1.- Col primo ed il secondo motivo del ricorso
principale, Elco Italia si duole, sia sotto il profilo del
vizio di violazione di legge che del vizio di motivazione,
della mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo
grado o comunque dell’omessa valutazione del contenuto

dello stesso, atteso che la Corte d’appello ha avuto
riguardo alla mancata produzione da parte dell’appellata
dei messaggi pubblicitari, che erano stati versati nel
procedimento ex art.700 c.p.c., il cui fascicolo era stato
acquisito dal Giudice di primo grado, e che quindi
avrebbero dovuto essere trasmessi col fascicolo d’ufficio
di primo grado alla cancelleria della Corte d’appello(in
particolare, v. doc. 5 prodotto col ricorso ex art.700
c.p.c., rappresentante le pagine consultabili all’epoca sul
sito Tucker dalle quali era possibile accedere, a mezzo
link, alle “prove di risparmio verificate da TUV Italia”,
costituenti il doc.3 versato nella fase cautelare); dette
“prove” erano presenti nei siti di ambedue le società e
collegate mediante link di accesso reciproci, come
confermato dai testi.
2.1.- I motivi sono ambedue infondati.
Va rilevato a riguardo che i documenti in oggetto, quali
documenti di parte, erano inseriti nel fascicolo della
parte, secondo la disposizione di carattere generale di cui
all’art. 74 disp.att.c.p.c., quindi nella disponibilità
della stessa, e non rientravano tra gli atti formanti il
7

ii

fascicolo d’ufficio, ex art.168 c.p.c., né, in ogni caso,
M

la ricorrente ha dimostrato che nel caso fossero ivi
contenuti, limitandosi ad affermare in modo del tutto
apodittico che l’acquisizione agli atti del giudizio del
Tribunale avrebbe “precluso” alla parte la possibilità di

depositarli nel giudizio d’appello.
Ne consegue che anche con l’acquisizione da parte della
Corte d’appello del fascicolo di

I grado (che peraltro la

stessa parte, nel terzo motivo, deduce essere avvenuta),
nel quale era stato acquisito il fascicolo della fase
cautelare, non sarebbero risultati prodotti in causa i
documenti pubblicitari in oggetto, di talchè non rileva
nella specie il principio espresso, tra le altre, nella
pronuncia 8849/2004, secondo cui spetta all’apprezzamento
discrezionale del giudice dell’impugnazione l’acquisizione
del fascicolo del grado pregresso, per cui, se
l’acquisizione non è disposta, non perciò è nullo il
procedimento di appello o la sentenza che lo definisce;
tuttavia detta mancanza può costituire motivo di ricorso
per cassazione se il ricorrente deduce che da detto
fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre
elementi decisivi su uno o più punti controversi della
causa, non rilevabili aliunde, e li indica
specificatamente.
t

1.2.- Col terzo motivo, la ricorrente principale si duole
L/1
del vizio di motivazione per la mancata valutazione del
8

doc.3, prodotto da Ecoflam in sede cautelare, allegato alla
perizia del C.T.U.
Secondo la parte, detto documento, datato 16 maggio 2002,
costituente il “rapporto di verifica” della TUV Italia,

modalità di presentazione del prodotto Tucker e di
apprezzarne l’effetto lesivo alla stregua delle stesse
conclusioni della TUV, avendo i testi confermato la
disponibilità di tali verifiche sui siti Internet delle
società convenute.
2.2.- Il motivo è infondato.
Posto che il documento in oggetto, come allegato alla
C.T.U., faceva parte del fascicolo d’ufficio e quindi era
nella disponibilità della Corte del merito, va peraltro
4

rilevata la non pertinenza dello stesso, per trattarsi del
rapporto di verifica della TUV e quindi non del messaggio
pubblicitario da cui si sarebbe potuto ricavare la pretesa
valenza denigratoria del comportamento di chi aveva messo
in circolazione il messaggio stesso.
Anche il riferimento alle testimonianze relative al
reciproco link nei siti delle Tucker e della TUV
costituisce dato privo di decisività, in relazione
all’elemento ritenuto decisivo per la valutazione del
comportamento delle società, ovvero i messaggi
.t

pubblicitari.

..

9

avrebbe consentito alla Corte d’appello di conoscere le

1.3.- Col quarto e col quinto motivo, Elco denuncia vizio
di violazione e falsa applicazione degli artt.2598-2600
c.c., 2 lett.b) del d.lgs. 74/92, nonché vizio di
motivazione in relazione alla delibera dell’Autorità

della pubblicità della Tucker, perché ritenuta “pubblicità
ingannevole, ex artt. 1,2,3, d.lgs.cit.
Secondo la parte, diversamente da quanto ritenuto dalla
Corte d’appello,” la sola presentazione del dispositivo
Tucker in abbinamento con le caldaie Ecoflam, mediante la
diffusione dei falsi dati riportati da TUV nelle proprie
verifichemintegra gli estremi della pubblicità
ingannevoleme costituisce ipso facto un atto di concorrenza
sleale per mendacio e denigrazionem”, e la delibera
dell’Autorità Garante costituisce per lo meno un elemento
di convincimento trascurato dalla Corte del merito.

Col sesto motivo, Elco si duole del vizio di motivazione
della sentenza impugnata, per avere in maniera
insufficiente e contraddittoria escluso la lesività della
condotta delle due società convenute, omettendo di valutare
le altre risultanze probatorie agli atti nel loro complesso
e gli esiti della prova testimoniale.

lo

Garante con cui è stato disposto il divieto di diffusione

2.3.- I tre motivi, strettamente collegati, vanno valutati
unitariamente e presentano profili di inammissibilità ed
infondatezza.
La ricorrente, sostanzialmente, vorrebbe ottenere una

dalla Corte del merito, inammissibile in questa sede, né il
riferimento alla delibera dell’Autorità Garante può
svolgere nella specie un ruolo determinante, attenendo la
controversia di cui si tratta al profilo della concorrenza
sleale, mentre la valutazione di pubblicità ingannevole del
Garante riguarda i consumatori finali dei prodotti, tant’è
che sono questi legittimati ad agire per il danno ex
art.2043 c.c., assumendosi peraltro tutti gli oneri
conseguenti(in tal senso, le pronunce 26516/09 e 26517/09).
Nel resto, si richiama il principio costantemente affermato
da questa Corte, secondo cui il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile
con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento
del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia,
prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da
non consentire l’identificazione del procedimento logico11

diversa valutazione del fatto rispetto a quella espressa

giuridico posto a base della decisione; tali vizi non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei
fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a
quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice

di

valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla
Corte di Cassazione non è conferito il potere di
riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,
bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è
riservato l’apprezzamento dei fatti ( in senso conforme,
tra le altre, le pronunce 23929/2007, 18119/2008 e
91/2014).

1.4.- Col settimo ed ottavo motivo, Elco si duole dei vizi
di cui all’art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione al
pregiudizio economico in tesi subito dalla società a causa
delle diffusione delle verifiche di TUV oggetto dei
messaggi pubblicitari Tucker.
2.4.- 1 motivi sono assorbiti dalla reiezione dei
precedenti.

12

merito individuare le fonti del proprio convincimento,

3.1.- Il ricorso incidentale condizionato, sviluppato su
tre motivi, resta assorbito.
4.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale,
assorbito l’incidentale, e la ricorrente principale va

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale alle
spese, liquidate in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2015

Il Consigliere est.

condannata alle spese, liquidate come in dispositivo.

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