Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10079 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10079 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 12473 2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ZAVALLONI

NORINA,

ZAVALLONI

GIUSEPPINA,

MORRI

VITALIANO COSTRUZIONI SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio
dell’avvocato SEVERINI FABIO, che li rappresenta e

Data pubblicazione: 09/05/2014

difende unitamente all’avvocato FABBRI NELSON giusta
delega a margine;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 29/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 31/03/2008;

udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

12973-09

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la
sentenza della commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, depositata il 31 marzo 2008, che
aveva confermato l’annullamento di un avviso di

liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e
catastale in relazione a un atto notarile, stipulato il 19
aprile 2002, riqualificato come di cessione di azienda
alberghiera.
La ricorrente ha articolato un motivo di censura.
Gli intimati hanno replicato con controricorso e
successiva memoria.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente ha in premessa affermato che l’avviso
di liquidazione aveva avuto come base l’atto notar
Tabacchi in data 19 aprile 2002, col quale Dina
Scarpellini e Guerrino Zavalloni avevano costituito una
società denominata Hotel Malaga Costruzioni s.a.s., con
capitale sociale sottoscritto mediante conferimento, da
parte di un socio, della quota di della proprietà di un
immobile a uso alberghiero e, da parte dell’altro,
dell’intera proprietà dell’azienda alberghiera
comprendente l’altra metà del medesimo immobile. Poiché
con ulteriore scrittura in data 9 maggio 2002 i medesimi
soci avevano ceduto le proprie quote a Vitaliano Morra,
legale rappresentante della Morra Costruzioni s.a.s.,
l’ufficio aveva provveduto a riqualificare l’atto di

1

costituzione della società sopra detta (la Hotel Malaga)
come cessione d’azienda.
II. – A fronte di simile ricostruzione, consegnata anche
al

giudizio

d’appello,

la

commissione

tributaria

regionale, nell’impugnata sentenza, ha invece osservato
che la costituzione della società Hotel Malaga era

avvenuta 1’8-6-2002 e che non era dato conoscere la data
di stipula della scrittura privata di cessione delle quote
di partecipazione in questa società; la quale scrittura
comunque era stata registrata il 29-5-2005.
Ha quindi aggiunto che il collegamento tra i due atti era
da ritenere “azzardato”, in quanto non era stata prodotta
in giudizio la scrittura privata detta.
In simile condizione la commissione tributaria ha ritenuto
non dimostrato l’effettivo collegamento tra i negozi.
III.

– L’agenzia delle entrate formula un motivo di

ricorso

col

quale

denuncia

l’insufficienza

e

la

contraddittorietà di simile motivazione quanto alla
sussistenza del collegamento funzionale tra l’atto di
costituzione della società e l’atto di cessione delle
quote.
Sostiene che il giudice d’appello,

“incentrando la

valutazione (..) esclusivamente sul dato del tempo tra
essi [atti] intercorso”, sarebbe caduto in contraddizione
e illogicità, avendo obliterato “che la data di stipula
dei due negozi costituiva circostanza pacifica e
incontestabile dopo l’accertamento della Ctp”, e avendo
contraddittoriamente ritenuto “che la data di conoscenza

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del secondo atto da parte dell’ufficio avvenuta con la
registrazione (..) potesse essere successiva a quella
della notifica dell’avviso di liquidazione che di tale
atto faceva espressa menzione e su di esso fondava la
pretesa impositiva, con consequenziale omissione delle
doverose ulteriori verifiche circa il contenuto dei due

negozi e la sostanziale unitarietà degli stessi”.
In simile prospettiva, ad avviso della ricorrente, la
decisione, se emendata dalle riferite incongruenze,
sarebbe stata diversa, “in quanto (..) il brevissimo lasso
di tempo intercorso tra i due negozi, e l’assenza di
operazioni societarie, dimostrava all’evidenza come i due
negozi fossero preordinati alla cessione dell’azienda e
degli immobili di questa facenti parte”.
IV. – Il motivo è inammissibile perché si risolve in una
sollecitazione a rivedere il giudizio di fatto.
Anche a prescindere dalla diversità delle date risultanti
dalla sentenza (secondo la quale la costituzione della
società era avvenuta 1’8-6-2002, e non il 19-4-2002), il
punto è che la commissione tributaria regionale ha messo
in evidenza che la scrittura privata di cessione, sulla
quale la ricorrente incentra la sua tesi, non era stata
neppure prodotta in giudizio; donde non se ne conosceva la
data di stipulazione.
Dalla sentenza d’appello non emerge affatto che il giudice
di primo grado aveva accertato la data della scrittura
medesima. E al riguardo il ricorso difetta di
autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto

3

iSSENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 261411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MAITMLIA TRIWTALIA
della parte motiva della decisione della commissione
tributaria provinciale richiamata a corredo della censura.
Certo è che l’impugnata sentenza, affermando che la
scrittura privata di cessione di quote non era stata
prodotta, ha inequivocamente evidenziato che l’ufficio

collegamento tra i due atti; e in tal senso la motivazione
è coerente, dal momento che non è dubitabile che
l’apprezzamento di un collegamento

funzionale presupponga

l’esame degli atti afferenti.
Né la ricorrente ha smentito la prima affermazione.

La motivazione, a questo riguardo, non si presenta né
insufficiente, né contraddittoria.
Il ricorso è rigettato.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per
compensi ed euro

200,00

per esborsi, oltre accessori di

legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 18 marzo 2014.

Il C nsigliere e tensore

non aveva assolto all’onere della prova in ordine al

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