Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10078 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. II, 28/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21719/2016 proposto da:

C.G., S.P., KPMG AUDIT SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO GABRIELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ALESSANDRO COLELLA, FRANCESCO SALERNO;

– ricorrenti –

contro

SC.ST., B.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PALMERI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ROBERTO POZZI, DOMENICO MASTRANGELO;

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE VERGOTTINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CAMPA;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

e contro

SA.SA., SA.NI., s.m., P.M.,

GO.AN., PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI

PICENO, STENOFLASH SAS, CO.VA., R.V.,

BO.DA., T.V., PE.FA.;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al RG. N. 1271/2014 del TRIBUNALE di

ASCOLI PICENO, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sa.Sa. ed altri sette interessati ebbero a proporre opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso decreti di liquidazione compenso al consulente tecnico emessi dal P.M. presso il Tribunale di Ascoli Piceno nell’ambito delle indagini preliminari svolte a carico loro ed altri indagati.

Avanti il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ebbero a contraddire i consorti C. – S. – consulenti tecnici -, la spa KPMG Audit e l’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, mentre gli altri soggetti evocati rimasero contumaci.

All’esito della trattazione il Giudice, delegato dal Presidente, accolse in parte l’opposizione, riducendo l’ammontare dei compensi riconosciuti ai consulente del P.M., osservando come l’Agenzia del Entrate non era soggetto legittimato quale parte nel procedimento di specie e come la liquidazione del compenso doveva esser effettuata con modalità diverse rispetto a quelle seguite dal P.M.

Avverso l’ordinanza del Tribunale marchigiano hanno proposto impugnazione la spa KPMG Audit, la C. ed il S., articolando tre ragioni di doglianza, illustrato anche con memoria difensiva.

Hanno resistito in questo giudizio con separati controricorsi, G.A. ed i consorti Sc. – B..

Gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati, mentre il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate hanno solo depositato nota di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla spa KPMG e dai consorti C. – S. s’appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione le parti ricorrenti denunziano nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del disposto ex art. 158 c.p.c., poichè adottata da Giudice funzionalmente incompetente.

Osservano i ricorrenti come, a sensi del combinato disposto D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 15 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, competente a conoscere dell’opposizione, spiegata avverso la liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice o P.M., sia il Presidente del Tribunale,il quale solo può delegare altro Giudice dello stesso Ufficio.

Nella specie, sottolineano i ricorrenti, la delega al Giudice che emise il provvedimento impugnato risulta sottoscritta, non già, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno bensì dal suo vicario.

La censura appare priva di fondamento solo si ponga mente alla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 9879/12, Cass. sez. 2 n. 22795/19 – che è consentito al Presidente del Tribunale delegare ad altro Giudice del medesimo Ufficio la cognizione delle opposizioni di specie e la questione correlata a detta delega non si riflette, comunque,sulla validità dell’ordinanza adottata dal Giudice designato e perchè all’interno del medesimo Ufficio giudiziario non possono configurarsi questioni di competenza e perchè la distribuzione degli affari e l’organizzazione interna all’Ufficio non assumono rilevanza in ambito processuale.

Va osservato poi come gli arresti evocati dalla parte impugnante fanno riferimento alla diversa ipotesi di decisione da parte di Giudice singolo di controversia affidata dalla legge alla cognizione del Collegio,sicchè alcuna rilevanza assumono rispetto al caso di specie, nel quale pacificamente la competenza a conoscere era del Giudice singolo.

Con il secondo mezzo impugnazione le parti ricorrente rilevano violazione della norma ex artt. 1 e 2 della tabella allegata dal DM 30.5.2002 in quanto il Tribunale ha errato nell’individuare l’oggetto proprio dell’accertamento tecnico assegnato dal P.M. ad essi consulenti.

Osservano i ricorrenti come ebbero a strutturare l’indagine tecnica espletata e le risposte elaborate coerentemente ai quesiti posto dal Magistrato e come l’analisi di ciascun flusso avvenuto in relazione alla medesima operazione finanziaria era attività autonoma.

Pertanto erroneamente il Giudice ascolano ebbe ad aggruppare nelle cinque operazioni finanziarie nel cui ambito si svilupparono detti flussi non sussistendo la ritenuta omogeneità e serialità delle singole operazioni esaminate.

La critica sviluppata,ancorchè formalmente ricondotta al vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in effetti si sostanzia nella proposizione di tesi alternativa rispetto a quella elaborata dal Tribunale, che a quest’ultima viene meramente contrapposta, senza anche l’individuazione dell’errore giuridico presente – eventualmente – nella ricostruzione operata dal Tribunale.

Difatti il Giudice ascolano ha fornito puntuale motivazione circa le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che il compenso per l’analisi dei flussi finanziari sia da raggruppare in relazione alla singola operazione finanziaria cui afferiscono – in totale cinque -; ragioni individuate nella omogeneità delle operazioni d’analisi del singolo flusso finanziario rientrante in una specifica operazione finanziaria portante.

Questo apprezzamento di fatto del Tribunale, in una corretta cornice giuridica circa la normativa applicata, viene contestato dai ricorrenti mediante l’elaborazione di propria tesi alternativa,che tuttavia non per ciò solo configura il vizio di violazione di regole giuridiche denunziato.

Con la terza doglianza i soggetti ricorrenti deducono violazione delle disposizioni D.M. 30 maggio 2002, ex artt. 1 e 2 ed D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, in quanto il Giudice ascolano non ha osservato il principio che comunque vi deve essere adeguata rimunerazione dell’opera prestata dall’ausiliario nei casi di superamento del valore considerato dallo scaglione massimo previsto in tariffa,siccome avvenuto nella specie.

La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che la critica svolta attiene alla valutazione circa il merito della questione ossia l’apprezzamento della complessità del’opera svolta e dell’opportunità di rimunerala in modo peculiare, stante il superamento,quanto al valore della prestazione,dello scaglione massimo previsto dalla tariffa e la sensibile sproporzione tra il compenso riconosciuto e l’adeguata rimunerazione per l’attività professionale svolta ed il tempo impiegato.

Il Giudice ascolano dal canto suo ha esaminata la questione afferente l’impegno sia temporale che d’impiego d’energie lavorative determinato dalle operazioni di consulenza e ritenuto adeguata rispetto all’opera prestata la somma liquidata in ordinanza impugnata.

Pertanto non concorre il vizio di legittimità denunziato avendo il Tribunale marchigiano operato nell’ambito di autonomia del suo prudente apprezzamento degli elementi fattuali in atti necessari alla decisione della lite, ambito squisitamente proprio del Giudice del merito.

Al rigetto del ricorso segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite per questo giudizio di legittimità in favore e dei consorti B. – Sc. e del G., tassate per ciascuna parte resistente indicata in Euro 8.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.

Concorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato da parte delle parti ricorrenti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti,in solido fra loro, a rifondere a ciascuna parte resistente costituita le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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