Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10078 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Michele – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine
del ricorso per revocazione;
– ricorrente –
contro
M.A., G.E., A.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 346, presso
lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASI MARCO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 8680/2 008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, dell’8/2/08, depositata il 04/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 8680/2008 questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione proposto da Poste Italiane spa contro G.E. + 2, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1954/2006, sul rilievo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che non era stato depositato ne’ il CCNL, ne’ una circolare su cui il ricorso si fondava;
Avverso detta ordinanza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4;
Letta la memoria depositata da parte ricorrente nei confronti della relazione resa ex art. 380 bis c.p.c.;
Ritenuto che il ricorso e’ inammissibile, giacche’ non rileva, contrariamente a quanto si sostiene con il ricorso per revocazione, che i documenti citati fossero reperibili nel fascicolo dei precedenti gradi di giudizio, depositato con il ricorso per Cassazione, giacche’, per il rituale deposito di un documento, non e’ sufficiente che esso materialmente si trovi nel fascicolo di parte, ma occorre anche che ne sia indicata l’esatta collocazione, a meno che il ricorrente non preferisca formare un apposito fascicolo con le formalita’ di cui all’art. 74 disp. att. c.p.c.. Cio’ che non puo’ ammettersi e’ che si configuri un potere – dovere della Corte di compiere una indagine esplorativa nei fascicoli del ricorrente alla ricerca dei documenti indicati in ricorso;
Nella specie, poiche’ da nessuna parte risultava il deposito dei documenti citati, e, con l’ordinanza impugnata la Corte non ha attestato l’inesistenza del CCNL nel fascicolo di parte, ma si e’ limitata a rilevare la mancanza del rituale deposito, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, non essendo ravvisabile il lamentato errore di fatto;
Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00, oltre duemila/00 Euro per onorari.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010