Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10078 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Michele – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

M.A., G.E., A.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 346, presso

lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASI MARCO, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8680/2 008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, dell’8/2/08, depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n. 8680/2008 questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione proposto da Poste Italiane spa contro G.E. + 2, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1954/2006, sul rilievo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che non era stato depositato ne’ il CCNL, ne’ una circolare su cui il ricorso si fondava;

Avverso detta ordinanza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

Letta la memoria depositata da parte ricorrente nei confronti della relazione resa ex art. 380 bis c.p.c.;

Ritenuto che il ricorso e’ inammissibile, giacche’ non rileva, contrariamente a quanto si sostiene con il ricorso per revocazione, che i documenti citati fossero reperibili nel fascicolo dei precedenti gradi di giudizio, depositato con il ricorso per Cassazione, giacche’, per il rituale deposito di un documento, non e’ sufficiente che esso materialmente si trovi nel fascicolo di parte, ma occorre anche che ne sia indicata l’esatta collocazione, a meno che il ricorrente non preferisca formare un apposito fascicolo con le formalita’ di cui all’art. 74 disp. att. c.p.c.. Cio’ che non puo’ ammettersi e’ che si configuri un potere – dovere della Corte di compiere una indagine esplorativa nei fascicoli del ricorrente alla ricerca dei documenti indicati in ricorso;

Nella specie, poiche’ da nessuna parte risultava il deposito dei documenti citati, e, con l’ordinanza impugnata la Corte non ha attestato l’inesistenza del CCNL nel fascicolo di parte, ma si e’ limitata a rilevare la mancanza del rituale deposito, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, non essendo ravvisabile il lamentato errore di fatto;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00, oltre duemila/00 Euro per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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