Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10078 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19670-2015 proposto da:

C.M.M., C.M.P., V.F., in proprio e

quale unica erede testamentaria della signora T.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANPAOLO

CAMPANINI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO RIGOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2625/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M.M., C.M.P. e V.F. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Verona, Sezione distaccata di Legnago, la s.p.a. Aurora Assicurazioni e – sulla premessa che C.F., del quale essi erano eredi, aveva contratto una polizza di assicurazioni comprensiva del rischio vita e che lo stesso era morto in un incidente stradale mentre era alla guida di una vettura di proprietà della società sua datrice di lavoro – chiesero che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma prevista dal suddetto contratto.

Si costituì in giudizio la società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2014, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono C.M.M., C.M.P. e V.F. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., già Aurora Assicurazioni, con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione delle norme che presiedono all’interpretazione dei contratti; con il secondo si contesta che, permanendo un dubbio di interpretazione della polizza, la Corte di merito non abbia seguito il criterio residuale di tutela del contraente più debole.

1.1. I due motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro connessi in modo evidente, sono entrambi privi di fondamento.

Osserva questo Collegio che la Corte d’appello ha interpretato la polizza assicurativa in questione nel senso che dalla stessa dovevano ritenersi esclusi tutti gli infortuni subiti dagli assicurati nello svolgimento di qualunque attività professionale. Per cui, non essendo in contestazione la circostanza che la morte dell’assicurato si era verificata a causa di un incidente stradale occorso al C. mentre si stava recando presso un’azienda nello svolgimento di attività lavorativa, la Corte di merito ha ritenuto che tale evento non rientrasse nella copertura assicurativa.

Il ricorso, al contrario, richiamando il testo della polizza in questione, insiste nel dare rilievo alla circostanza per cui essa ricomprendeva nella garanzia assicurativa anche gli infortuni subiti durante la circolazione a bordo di veicoli in qualità di trasportato o guidatore, salvo che la guida dei veicoli non fosse la specifica professione dell’assicurato.

Rileva la Corte che l’attività di interpretazione dei contratti è attività rimessa tipicamente al giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in questa sede salvo che per errori di macroscopica rilevanza e tali, comunque, da non lasciare adito a dubbi. Ora, la Corte d’appello ha fornito un’interpretazione del tutto plausibile della clausola in contestazione, alla luce del contesto complessivo della previsione contrattuale che fa riferimento ad un’assicurazione connessa con lo svolgimento di attività non professionali (vita privata, tempo libero, lavori domestici, sport etc.). Pertanto, anche ipotizzando come possibile la diversa lettura fornita dai ricorrenti, è palese che l’accoglimento del ricorso presupporrebbe che in questa sede si dia corso ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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