Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10078 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10078 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 11487-2009 proposto da:
GUELFI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato
CROCE ROBERTO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANGELA MONTI giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 09/05/2014

i

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 85/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 14/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott.

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTI che deposita
nota spese e si riporta al contenuto del ricorso e ne
chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

FRANCESCO TERRUSI;

11487-09

Svolgimento del processo
Gianluca Guelfi ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo due motivi, contro la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia in data 14 novembre
2008, che ha confermato un avviso di rettifica e di

liquidazione d’imposta di registro in ordine a un atto di
cessione di ramo d’azienda.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Il ricorrente sostiene che l’atto sottoposto a
registrazione era stato stipulato per ovviare a un errore
di intestazione di un’autorizzazione amministrativa per la
somministrazione di alimenti e bevande, la quale avrebbe
dovuto essere intestata alla società Fojer, anziché a esso
medesimo che ne era socio. Sostiene invero che l’atto
aveva avuto a oggetto semplicemente l’autorizzazione, e
non l’azienda.
Su tale base, il ricorrente censura la sentenza:
(i) per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del
d.p.r. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c.;
(ii) per insufficiente motivazione su fatto controverso,
decisivo per il giudizio.
– Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati
congiuntamente perché tra loro connessi, è infondato.
La sentenza invero riferisce che era stato sottoposto a
registrazione un atto, sottoscritto dinanzi a notaio, di

1

”cessione dell’azienda commerciale” e del “relativo
avviamento”.
Simile affermazione è frutto di un accertamento di fatto,
quanto all’oggetto del negozio, che smentisce l’assunto
previo del ricorrente secondo cui, invece, il contratto
aveva

avuto

per

oggetto

la

mera

autorizzazione

amministrativa al commercio di alimenti e bevande.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il detto
accertamento per vizio della motivazione, è inammissibile
in quanto è omessa la specificazione del fatto controverso
in rapporto al quale la sentenza avrebbe insufficiente
motivato. Invero il fatto controverso non era – come
sostenuto nel motivo – “la configurabilità di una cessione
di azienda commerciale”, in quanto codesto era il profilo
giuridico

sottostante.

Il

fatto

avrebbe

dovuto

identificarsi con la specifica risultanza del processo,
che il ricorrente aveva l’onere di precisare anche in
prospettiva di autosufficienza, dalla cui manchevole
considerazione sarebbe stata minata la linearità e la
completezza della motivazione.
III. – Va precisato che è irrilevante, oltre che
assertoria, dinanzi alla suddetta affermazione del giudice
di merito, secondo cui il contratto aveva avuto per
oggetto l’azienda e l’avviamento, l’obiezione per la quale
il cedente non era il titolare dell’azienda detta, ma solo
“della licenza alla somministrazione di alimenti e
bevande”.

2

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TA13. ALL. B. – N.5

MATERIA TRIBUTARLA
La vendita può avere per oggetto anche una cosa altrui
(art. 1478 c.c.), col solo effetto di obbligare il
venditore a procurarne l’acquisto al compratore; sicché
non per questa ragione la vendita cessa di essere tale con
riferimento al suo oggetto.

censure sollevate; e in consecuzione il rigetto del
ricorso.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio d

quinta

IV. – Da tanto consegue l’inammissibilità di entrambe le

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