Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10077 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. II, 28/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2767/2016 proposto da:

F.G., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato SARAH

PARACHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARTIN GANNER;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSARIATO GOVERNO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 745/2015 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.G. e P.A., ricorrono – con atto fondato complessivamente su sette motivi (i primi quattro attinenti ai procedimenti n.ri 2483 e 2484/2014 ed i seguenti tre al procedimento 2482/2014) – per la cassazione della sentenza n. 745/2015 del Tribunale di Bolzano resa all’esito del giudizio di secondo grado avverso i riuniti appelli avverso le decisioni n.ri 64, 65 e 66/2014 del Giudice di pace di Merano.

Con tali ultime sentenza il Giudice di prime cure aveva respinto le opposizioni formulate dalle odierne parti ricorrenti avverso tre verbali di contestazione (in date 1 e 15.10.2013), di cui in atti, elevati dalla Polizia Stradale di Bolzano con contestuale sospensione della carta di circolazione, per violazione dell’art. 85 C.d.S., comma 4.

Il ricorso è resistito con controricorso del Ministero dell’Interno e del Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il motivo viene svolto con riferimento, in particolare, ai giudizi di cui ai suddetti procedimenti n.ri Rg. 2483 e 2484/2014).

La questione posta col detto motivo del ricorso è quella della sussistenza o meno della contestata violazione della L. n. 21 del 1992, art. 3.

Nella fattispecie parte ricorrente ritiene non ricorrente alcuna violazione nella sosta di automezzi nel parcheggio, sosta che, invece e secondo quanto contestato, era illegittima in quanto effettuata “per procurarsi clienti ai quali non veniva rilasciata quietanza” e con svolgimento di attività di taxi e non di attività di nolo con conducente, il tutto con assenza di fattura “tra le parti contrattuali” – ovvero noleggiatore e proprietario discoteca – e con assenza attività “noleggio a tempo”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il motivo è relativo alla omessa pronuncia in ordine alla denunciata “indeterminatezza” e nullità dei verbali di accertamento Polizia.

3.- Il terzo motivo del ricorso è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Viene, più specificamente, contestata -con il motivo qui in esame- l’errore del Tribunale nell’aver ritenuto sufficiente la motivazione dei verbali di contestazione.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 85 C.d.S. e della L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La questione posta col motivo qui in esame è quella sottesa alla applicabilità dell’art. 85 cit. – della liceità dello stazionamento di autovettura adibita non a servizio taxi, ma a noleggio.

Il tutto in relazione alla possibile liceità del noleggio con conducente anche all’infuori (come nella fattispecie) della sola restrittiva ipotesi, posta – in sostanza – a base dei verbali opposti, di nolo per un determinato viaggio o per un determinato periodo.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce il vizio, in rapporto al procedimento n. r.g. 2482/2014, di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Viene posta la questione della locazione dell’automezzo automezzo Ford Transit locato dalla P..

In relazione a tale locazione veniva contestata, con il verbale opposto, l’abusiva utilizzazione quale noleggio con conducente.

6.- Con sesto motivo del ricorso motivo parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 85 C.d.S., comma 4 e art. 196 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza viene riproposta, ancorchè sotto altro profilo, questione analoga a quella sub 4) relativa alla possibilità o meno del nolo con conducente o senza a termine senza il limite di “un determinato tempo” o di “un determinato viaggio”.

7.- Con il settimo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 85 C.d.S., comma 4, artt. 214 e 217 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo attiene alla questione del fermo amministrativo (conseguente agli elevati verbali) ed alla necessaria restituzione al proprietario se il contravvenzionato – autore violazione è un terzo soggetto (proprietario discoteca-conduttore per locazione senza conducente) differente da proprietario del veicolo.

8.- Tutti i motivi innanzi doverosamente, ancorchè in breve, esposti possono essere trattati congiuntamente.

Tanto in dipendenza non solo del nesso innegabile che quei motivi collega, ma in considerazione di altra e dirimente ragione.

La questione dalla cui risoluzione deriva l’accoglimento o meno del ricorso nel suo complesso va individuata nella interpretazione della normativa applicabile (L. n. 21 del 1992, art. 3; art. 85 C.d.S., comma 4, artt. 214 e 217 C.d.S.) alla cui stregua statuire la possibilità o meno di un noleggio con o senza conducente anche in assenza del vincolo di un determinato viaggio o di un determinato tempo, il tutto con le conseguenti ricadute in tema di consumazione o meno delle violazioni previste per l’illegittimo esercizio della attività di taxi.

In punto decisivo, anche per la medesimezza delle questioni, appare il rinvio a quanto definitivamente e decisivamente chiarito da questa Corte.

E’ già stato, infatti, affermato, che “in tema di noleggio con conducente (ncc), l’esistenza di un contratto di appalto, in virtù del quale l’autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l’assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi – per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e non ad una indifferenziata platea – e, conseguentemente, l’illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella normativa di settore (nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, confermando il verbale di contravvenzione ivi opposto, aveva ritenuto illecita la sosta, su area pubblica nei pressi di una discoteca, di vetture autorizzate al servizio di ncc, nonostante i relativi conducenti, alla stregua dei contratti di appalto prodotti e conclusi con il gestore del locale, fossero in attesa di prelevare, all’esterno di esso e nelle ore concordate, i clienti che avevano a propria volta commissionato, prenotandolo, il servizio al gestore della discoteca) (Cass., Sez. Seconda, Sent. 19 maggio 2017, n. 12679).

Il ricorso risulta, quindi e per effetto del suddetto e ribadito principio, fondato nel suo complesso.

Il Collegio non può, in proposito, che riaffermare il condiviso principio innanzi richiamato e ribadire, quindi, l’impossibilità nella concreta fattispecie in esame di configurare un arbitrario esercizio dell’attività di taxi, con le conseguenti violazioni e sanzioni, nell’attività di esercizio di nolo con o senza conducente svolte, come in ipotesi, in forza di apposto contratto e senza l’ancoraggio al limite – non indefettibile – del nolo per un determinato viaggio o per un determinato tempo (invero con altra datata decisione – Cass. 19 ottobre 2006, n. 22483 – questa Corte, pur se a proposito di questione non analoga “in tema di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi della Legge Quadro n. 21 del 1992 e della L.R. Lombardia n. 20 del 1995, artt. 3 e 13”, ebbe già a chiarire la corretta distinzione fra la licenza per l’esercizio del servizio di taxi (che ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un’utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato) e l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente (che si rivolge ad un’utenza specifica con corrispettivo concordato di volta in volta tra quest’ultima ed il vettore).

Non è, in conclusione, ravvisabile nell’attività de qua l’assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi e, conseguentemente, l’illecito amministrativo.

Sebbene poste in modo decisivo a base dei verbali opposti (ancorchè rilevanti eventualmente sotto diverso profilo finanziario), le modalità di pagamento e fatturazione dei viaggi effettuati con i clienti della discoteca presso cui stazionavano in ora tarda notturna gli automezzi (in favore del proprietario dell’esercizio o dipendente della discoteca e non del noleggiatore o locatore) assumono valore trascurabile in relazione alla invocata normativa del C.d.S..

In conclusione l’attività dei ricorrenti, per i quali venivano elevati gli opposti verbali, non poteva costituire esercizio abusivo di attività di taxi, con tutte le relative conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

9.- Il ricorso deve, dunque, essere accolto.

10.- La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con annullamento, disposto con decisione del merito in questa sede, degli opposti verbali di contestazione.

11.- Le spese, tenuto conto della peculiarità della questione, vanno interamente compensate.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata è decidendo nel merito, annulla i verbali di contestazione opposti e compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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