Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10077 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., con unico Socio, in

persona dell’Amministratore delegato rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. VERDI 10, presso

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari, rappresentata e

difesa dall’avvocato TURCO CHIARA, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 30199/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, del 30/10/08, depositata il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Maura LA TERZA; è presente

il P.G. n persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n. 30199/2008 questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto da T.G.P. contro l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4956/2006, sul rilievo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che non era stato depositato il CCNL su cui il ricorso si fondava;

Avverso detta ordinanza il T. ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., n. 4;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile, giacchè non rileva, contrariamente a quanto si sostiene con il ricorso per revocazione, che il CCNL fosse reperibile nel fascicolo dei precedenti gradi di giudizio, depositato con il ricorso per Cassazione, giacchè, per il rituale deposito di un documento, non è sufficiente che esso materialmente si trovi nel fascicolo di parte, ma occorre anche che ne sia indicata l’esatta collocazione, a meno che il ricorrente non preferisca formare un apposito fascicolo con le formalità di cui all’art. 74 disp. att. c.p.c.. Ciò che non può ammettersi è che si configuri un potere-dovere della Corte di compiere una indagine esplorativa nei fascicoli del ricorrente alla ricerca dei documenti indicati in ricorso;

Nella specie, poichè da nessuna parti; risultava il deposito dei documenti citati, e, con l’ordinanza impugnata la Corte non ha attestato l’inesistenza del CCNL nel fascicolo di parte, ma si è limitata a rilevare la mancanza del rituale deposito, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, non essendo ravvisabile il lamentato errore di fatto;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00, oltre duemila Euro per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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