Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10077 del 26/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10077 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 19357-2008 proposto da:
LOMBARDO NICOLO’, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato
NANNI NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAMILLERI VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
837

MINISTERO DDELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1323/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 26/04/2013

10 ‘ladi PALERMO, depositata il

008j

. 1223/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per

Svolgimento del processo
Con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10.12.2007, veniva respinto il gravame proposto dal
Nicolò Lombardo, dirigente amministrativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e
confermata la reiezione della domanda proposta in primo grado tesa al riconoscimento diritto a vedersi
compensata, in aggiunta all’ordinario trattamento retribuivo, l’attività svolta, nell’anno 1999/2000, come
componente dei Nuclei di Valutazione dei Capi di Istituto scolastici.
partecipazione ai nuclei di valutazione da parte dei componenti interni dell’amministrazione scolastica
tra i quali rientra il personale dirigente sebbene allo stesso si applichi uno specifico contratto collettivo.
In definitiva l’appartenenza all’amministrazione comporta quale dovere d’ufficio la possibilità di essere
chiamato a far parte dei detti nuclei in qualità di presidente o di ispettore tecnico.
Evidenzia che nell’accettare per iscritto l’incarico ha sottoscritto la clausola che prevedeva che “per i
componenti interni dell’amministrazione scolastica la partecipazione all’attività del nucleo di
valutazione costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d’ufficio” e dunque non era previsto
alcun compenso aggiuntivo.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Lombardo sulla base di due motivi.
Il Ministero, intimato, non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Lombardo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’ art. 41 del
ccnl, comparto scuola del 31.8.1999, e la mancata applicazione degli artt. 19, 24 e 58 d.lgs. n. 29 del
1993.
Sostiene il ricorrente che l’art. 41 del ccnl citato non sarebbe applicabile al caso in esame.
Il ricorrente insiste nel sostenere di non poter essere considerato un componente interno del personale
del comparto scuola, atteso che tale qualifica è riservata ai soli capi d’Istituto, preposti alle istituzioni
scolastiche, e non anche ai dirigenti di ruolo del Mini5tem dell’Università e della Ricerca, nella specie
Provveditore agli studi presso la C.S.A. di Agrigento (tanto ex art. 2 lett. A d.p.c.m. n. 593/1993 – area
dirigenti). Secondo il ricorrente il fatto di essere estraneo all’amministrazione scolastica, posto che il suo
rapporto di lavoro, conformemente a quanto disposto dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, va
ricondotto al comparto dirigenti (Area 1) del contratto e non al comparto scuola i comporterebbe quale
conseguenza l’inapplicabilità dell’art. 41 del contratto del comparto scuola citato e il suo diritto a
percepire il compenso richiesto.
Ad ulteriore conferma della sua ricostruzione il ricorrente sottolinea che l’incarico di presidente del
nucleo di valutazione di Trapani gli era stato assegnato con uno specifico provvedimento di nomina,
con scelta effettuata intuitu personae; non costituiva una diretta esplicazione dei compiti dell’ufficio di
provveditore agli studi; aveva comportato l’obbligo di partecipazione ad un apposito seminario di

r.g. n. 19357/2008

F.Garri

La Corte territoriale osservava che l’art. 41 del ceni del comparto scuola definisce attività istituzionale la

formazione; aveva carattere aggiuntivo rispetto alle altre attività dirigenziali; era stato svolto in
posizione di terzietà rispetto all’Amministrazione che glielo aveva conferito ed era relativo a personale
estraneo al territorio di competenza (Agrigento e non Trapani).
Con il secondo motivo, poi, ci si duole di una omessa motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e
della violazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 36 della Costituzione e si chiede se ” la mancata

Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che anche a prescindere dalla inammissibilità dei quesiti formulati nel ricorso in
ragione della loro genericità, le censure sono comunque destituite di fondamento.
Come anche recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5888/2014in un caso di richiesta di
analogo compenso da parte di diligenti amministrativi e tecnici del Comparto Ministero del Ministero
dell’Istruzione) il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 25 bis, la cui rubrica reca: “Dirigenti delle istituzioni
scolastiche”, inserito dal d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, art. 1, comma 1, e poi trasfuso nel d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 25, dispone nel comrna 1 che: “Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica
è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art.
21. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell’art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla
base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica
regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione
stessa”.
Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, la cui rubrica si intitola: “Trattamento economico”, nel testo
precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in vigore all’epoca dei fatti di causa
(1999-2000), dopo aver dettato nei primi due corni-11i le regole in tema di retribuzione del personale con
qualifica dirigenziale, dispone, al terzo comma, che “Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi
dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Il Nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica è presieduto da un dirigente ed
esplica una funzione di verifica dei risultati dell’operato dei dirigenti scolastici, di estrema importanza in
relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento
dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale (v. d.lgs. n. 29 del 1993, artt.
19, 20 e 21, poi trasfusi nel d.lgs. n. 165 del 2001).
In tale quadro, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare (cfr. Cass. n. 5 marzo 2009 n.
5306, 24 febbraio 2010 n. 4531 e, da ultimo, Cass. 24 febbraio 2011 n. 4531), la necessaria attribuzione
r.g. n. 19357/2008

F.Garri

previsione di un compenso per la parteczpazione ad una determinata attività — non espressamente prevista da un ccnl nella
specie quello del comparto personale dipendente dei ministeri- può legittimare la negazione di un diritto del ricorente alla
retribuzione dell’attività prestata a titolo di compiti aggiuntivi rispetto a quelli normali rientranti nell’espletamento delle
proprie funzioni”.

dell’incarico di Presidente del Nucleo ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile
fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta.
Tale stretta connessione si spiega, d’altra parte, alla luce dei compiti del Nucleo, della cui rilevanza si è
già detto. Il carattere di terzietà del Nucleo opera quale garanzia dei soggetti valutati, ma
non lo rende, tuttavia, organo estraneo all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni da
esso espresse la base per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in
materia di incarichi dirigenziali.

art. 24, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto
e tenuto conto, quindi, che l’incarico in questione è espressamente considerato quale incarico da
affidare ad un dirigente, è corretto, come condivisibilmente già osservato da questa Corte nelle
pronunce citate, ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già sulla base di tale più specifica
previsione e ritenere che, per la ragione appena esplicitata, non possa esservi dubbio che si tratti di un
incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito
dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa e che esso ricada,
quindi, nell’ambito della disciplina prevista dalla norma in esame.
La amplissima formulazione della diposizione normativa mira, invero, proprio ad impedire ogni
possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la sua applicabilità, proprio per tale ragione, non trova
limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia
necessaria una fase formativa.
Non può, poi, ritenersi che ratione temporis il principio di onnicomprensività sia inapplicabile nella specie,
per il fatto che lo svolgimento dell’incarico sia avvenuto prima della stipula del c.c.n.l. 1998-2001,
poiché il d.lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, nel richiamare il trattamento retributivo determinato
per i dirigenti dalla contrattazione collettiva e quello concordato individualmente per gli incarichi
dirigenziali di carattere generale, non dispone affatto che il criterio della onnicomprensività decorra
soltanto dalla data di efficacia giuridica della contrattazione collettiva, o dalla conclusione del contratto
individuale, ma, piuttosto, stabilisce che la retribuzione, contrattualmente individuata, sia ab initio
soggetta al criterio di onnicomprensività enunciato dal tegislatore (cfr. Cass. 4531/2011 cit.).
Tale conclusione, come pure è stato precisato da Cass. n. 5306/2009 e 4531/2011 citate, non è
contraddetta, infine, dalla L. n. 448 del 2001, art. 16, che non incide sul principio di onnicomprensività.
Tale norma, che si inserisce nell’ambito delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), riguardante, secondo la rubrica, i “Rinnovi
contrattuali”, nella parte che qui rileva – “Tali risorse sono ripartite ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 48, fermo restando che quanto disposto dal cit. d.lgs., art. 24, comma 3, si applica a decorrere
dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo
art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti” – indica le modalità della
ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, richiamando la specifica disposizione
del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 48, e stabilendo tuttavia una deroga con riferimento ai compensi di cui
all’art. 24 comma 3.
Ma poiché in tale comma si parla di compensi in relazione a quelli dovuti dai terzi – situazione del tutto
diversa da quella in esame – e si afferma che tali compensi “sono corrisposti direttamente alla medesima
r.g. n. 19357/2008

F.Garri

Atteso che, come già affermato, il trattamento economico dirigenziale, secondo il d.lgs. n. 29 del 1993,

amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza” la deroga apportata dalla Legge Finanziaria del 2002 concerne tali compensi, escludendo che
essi confluiscano nelle risorse da ripartire, ma non incide sul principio di omnicomprensività (cfr., in tali
termini, Cass. 5306/2009 cit.).
Il ricorso va, pertanto, respinto e nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, in assenza di
attività difensiva svolta dal Ministero.

La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.

P.Q.M.

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