Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10077 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19650-2015 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CATALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, elettivamente domiciliata in

ROMA, Via Monte Zebio 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresentata e difende;

– controricorrente –

e contro

HOTEL AGAVE INN;

– intimato –

avverso la sentenza n. 351/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.T. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, l’Hotel Agave Residence Inn, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta su di uno zerbino mal posizionato e situato all’uscio del suo alloggio all’interno della struttura alberghiera.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria società di assicurazione, la Zurich Insurance, la quale a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la C. al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre C.T. con atto affidato a tre motivi.

Resiste la Zurich Insurance con controricorso.

L’Hotel Agave Residence Inn non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 281-sexies c.p.c. per avere il Tribunale posto in decisione la causa senza consentire la previa precisazione delle conclusioni, con una decisione poi confermata dalla Corte d’appello.

1.1. Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che il Tribunale aveva deciso la causa, ai sensi dell’art. 281-sexies cit., “all’esito della precisazione delle conclusioni istruttorie e di merito, rigettate le richieste istruttorie attoree giacchè vertenti “su fatti diversi da quelli descritti in citazione””. Da ciò consegue che le conclusioni, sia istruttorie che di merito, erano state comunque precisate, per cui l’indicata violazione non sussiste. Il procedimento decisorio di cui all’art. 281-sexies cit., infatti, che la legge pone in espressa alternativa rispetto a quello di cui all’art. 281-quincies c.p.c., è caratterizzato proprio dalla maggiore brevità e concisione, com’è confermato dal fatto che il giudice, fatte precisare le conclusioni, può far discutere la causa anche nella stessa udienza; nè appare con chiarezza quale lesione la parte attrice possa aver subito dalla decisione immediata, stante l’avvenuto rigetto delle sue istanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), nullità della sentenza per vizio di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo, nonchè violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4).

La ricorrente osserva che la decisione sarebbe frutto di una scorretta ed apodittica valutazione del materiale probatorio, posto che erano pacifici il punto di caduta e la collocazione dello zerbino, così come la circostanza per cui i dipendenti dell’albergo avevano provveduto a chiedere l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la C..

2.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto di non dover ammettere le richieste istruttorie in quanto la descrizione del fatto dannoso era avvenuto con due o tre diverse modalità, per cui apparivano generiche sia la collocazione spaziale che la natura della presunta insidia. Ciò costituisce frutto di una valutazione la cui bontà non è più discutibile in questa sede, in quanto l’accoglimento della censura presupporrebbe un nuovo giudizio di merito precluso in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso, che riguarda la condanna alle spese, non è, in effetti, un motivo autonomo, poichè la Corte di merito si è limitata a fare applicazione del principio di soccombenza, per cui non è chiaro di cosa possa oggi dolersi la ricorrente.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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