Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10077 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10077 Anno 2015
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 10572-2009 proposto da:
F.O.MI. – FINANZIARIA OVEST MILANO S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (p.i. 06500490153), in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 18/05/2015

in ROMA, VIA LEARCO GUERRA 45, presso l’avvocato
FRANCESCA GIAMBELLUCA, rappresentata e difesa
2015
535

dall’avvocato CAMILLO RAVAGLI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente-

5

contro

1

PECORELLA GASPARE DANIELE;

intimato

Nonché da:
PECORELLA

GASPARE

(c. E.

PCRGPR76E22D423V),

elettivamente domiciliato in ROMA, Via BOEZIO 92,

e difeso dall’avvocato FEDERICO ZERILLI, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

F.O.MI. – FINANZIARIA OVEST MILANO S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso la sentenza n. 3449/2008 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;

presso l’avvocato LEOPOLDO BRINDISI, rappresentato

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RAVAGLI
CAMILLO che ha chiesto l’accoglimento del proprio
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità, inammissibilità, in subordine

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rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso
incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. FOMI Finanziaria Ovest Milano (di qui in poi:

FOMI) ha citato in giudizio Gaspare Daniele Pecorella
perché il Tribunale di Monza (sez. distaccata di Desio)
accertasse l’inadempimento del Pecorella al contratto
preliminare di compravendita stipulato con l’attrice in
data 7.04.1995, dichiarandone la risoluzione e l’estinzione
degli effetti della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
del 22.04.2003, passata in giudicato, relativa al contratto
a

medesimo; chiedeva anche la condanna del Pecorella
all’immediato rilascio dell’immobile e 41 pagamento, in

Jk

favore dell’attrice, di diversi importi. L’atto di
citazione veniva notificato ai sensi dell’art. 143 del
codice di rito, in data 12.10.2006.
Il Tribunale ha accolto la domanda.
Il Pecorella ha proposto appello avverso la decisione di
primo grado sostenendo che:
1. in via pregiudiziale, la notificazione della citazione
era nulla perché eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e
non dell’art. 140 c.p.c., sull’errato presupposto che il
suo luogo di residenza fosse sconosciuto, mentre egli
abitava nella sua residenza anagrafica di Paderno Dugnano
3

(ove la notifica era stata infruttuosamente tentata), via
Vivaldi 22, ciò che era confermato anche dal fatto che il
suo cognome risultava sul citofono e sulla casella postale;
in particolare, l’ufficiale giudiziario lo aveva ritenuto
irreperibile sulla base di “informazioni assunte in loco”,

secondo le quali egli si era trasferito da circa un anno a
Nova Milanese, confidando su dichiarazioni che non aveva
provveduto a verificare, provenienti da persona non
identificata;
2. nel merito, la sentenza era ingiusta e andava
integralmente riformata.
La società appellata si è costituita,

opponendosi

all’eccezione pregiudiziale e alle difese nel merito del
Pecorella.
La Corte d’appello di Milano ha ritenuto fondata
l’eccezione pregiudiziale, dichiarando la nullità della
notificazime dell’atto di citazione con il quale è stato
instaurato il giudizio i rimettendo la causa al Giudice di
primo grado.
A sostegno della decisione è stato dedotto che la
notificazione era stata eseguita ex art. 143 cod. proc.
civ., sull’errato presupposto che il luogo di residenza del
Pecorella fosse sconosciuto, mentreil medesimo risultava
residente proprio in via Vivaldi,t2

l ove non era stato
4

reperito. Nessun rilievo poteva essere attribuito alle
informazioni assunte in loco in ordine al trasferimento di
fatto del Pecorella a Nova Milanese, atteso l’assoluto
anonimato dell’autore o degli autori delle informazioni

medesime.
Il pubblico ufficiale / qualora avesse voluto dare credito
alle voci anonime, in alternativa all’esecuzione delle
formalità ex art. 140 cod. proc. civ., ne avrebbe dovuto
verificare la fondatezza, non potendo ritenere sconosciuta
la residenza del Pecorella a fronte della mera assenza
temporanea del destinatario. In mancanza di tale
adempimento si era consumata violazione dell’art. 140 cod.
proc. civ. e la conseguente nullità della notificazione
eseguita ex art. 143 cod. proc. civ. Partendo da questa
premessa / erano conseguentemente irrilevanti le prove orali
dirette a verificare se la residenza effettiva fosse o meno
coincidente con quella anagrafica.
Le spese dei due gradi venivano compensate in virtù
dell’obiettiva incertezza sul luogo di residenza del
Pecorella.
Contro il provvedimento di secondo grado ha proposto
ricorso in Cassazione la FOMI, affidandosi a sei motivi. Ha
proposto controricorso ed un motivo di ricorso incidentale
il Pecorella.

5

110Tili í

DEL /

A

c/s/on/2—-

-e

Nel primo motivo viene dedotta la falsa ed erronea
applicazione degli artt. 140, 143 e 148 c.p.c. nonché
dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2699 ss. e 2727 c.c.
(360, n. 3), per non avere l’impugnata sentenza considerato
che la relata di notificazione redatta dall’Ufficiale

Giudiziario fa fede fino a querela di falso; e per non
avere considerato che, per quanto riguarda l’intrinseco
ovvero la veridicità delle dichiarazioni rese, è onere del
destinatario dell’atto confutarne l’attendibilità con
prove. In particolare la Corte d’appello ha errato nel
sostenere che fosse irrilevante l’accertamento della non
coincidenza tra residenza effettiva ed anagrafica, tenuto
conto dei numerosi riscontri documentali in atti attestanti
il trasferimento di residenza a Nova Milanese del
Pecorella.
Nel secondo motivo viene dedotta la falsa ed erronea
applicazione degli artt. 140, 143 c.p.c. nonché degli artt.
2697 e 2729 c.c., perché la Corte territoriale si è fermata
a valutare la validità della notifica della citazione al
momento in cui la stessa è stata effettuata, senza
attingere e utilizzare gli elementi di giudizio relativi ai
successivi atti processuali o documenti offerti in
comunicazione; in particolare si censura la sentenza
d’appello perché ha dichiarato nulla la notifica senza
prendere in considerazione le successive relate dell’U.G. e
6

i documenti dai quali emerge la costituzione di una
famiglia di fatto da parte del Pecorella in un comune
diverso da quello in cui quest’ultimo aveva la residenza
anagrafica;

Nel terzo motivo viene dedotta la falsa ed erronea
applicazione dell’art. 148 c.p.c. e violazione dell’art.
2692 e ss. c.c. (art. 360, n. 3), per avere la Corte
territoriale sostenuto che non potevano essere tenute in
nessun conto le informazioni assunte in loco dall’ufficiale
giudiziario, atteso l’anonimato degli autori delle
informazioni

stesse,

dal

momento

che

l’Ufficiale

– notificatore non è tenuto a indicare specificamente i

S .1.5t111
nominativiy da cui riceve le informazioni, ed ha assolto
l’onere impostogli dalla legge. Comunque il notificato
avrebbe dovuto dimostrare di essere ancora effettivamente
residente nel luogo ove si era tentata la notifica, ciò che
non ha fatto, motivo per cui, a maggior ragione, non era
legittimo mettere in discussione quanto accertato dall’U.G.
Nel quarto motivo viene dedotta la falsa ed erronea
applicazione dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.
(360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale
sostenuto che l’ufficiale giudiziario, qualora avesse
ritenuto di dare credito alle informazioni raccolte in
loco, avrebbe dovuto verificarne la fondatezza mediante
opportune indagini, mentre l’ufficiale giudiziario doveva
7

semplicemente restituire l’atto con relata negativa senza
alcun dovere di approfondire quanto appurato in relazione
alla nuova residenza di fatto del destinatario.
Nel quinto motivo viene dedotta la mancata applicazione

dell’art. 162, comma 2 c.p.c. , per non avere la Corte
territoriale posto le spese della rinnovazione del giudizio
di primo grado a carico del responsabile della nullità,
dopo avere accertato che tale nullità era stata causata
dall’ufficiale giudiziario. La censura viene formulata
anche ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Nel sesto motivo viene dedotta la

contraddittoria

motivazione della sentenza impugnata (360, n. 5, c.p.c.)
per avere la Corte territoriale, da un lato, imputato
all’ufficiale giudiziario di aver dato credito ad
informazioni rese da soggetti rimasti ignoti senza svolgere
adeguate ricerche; dall’altro, per avere affermato che le
incertezze obiettive sul luogo di residenza di Pecorella
erano in parte imputabili allo stesso Pecorella, cosa
risultante dagli stessi scritti difensivi dell’appellata.
Nell’unico motivo di ricorso incidentale viene dedotta la
violazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. (360, n. 3 e n. 5)
e motivazione contraddittoria per avere la Corte
territoriale compensato le spese del doppio grado di
giudizio tra le parti, giustificando la compensazione in

8

relazione alle obiettive incertezze sul luogo di residenza
del Pecorella (in parte, secondo il Giudice d’appello, allo
stesso imputabili), benché avesse accertato e dichiarato la
nullità della notificazione dell’atto di citazione, mentre
non esisterebbe alcuna obiettiva incertezza sul luogo di

residenza del controricorrente, che, alla data del
5.10.2006, era residente in Paderno Dugnano, alla via
Vivaldi 22, senza che alcun elemento probatorio abbia
dimostrato il contrario.
primi

quattro

motivi v posscno

essere

trattati

unitariamente in quanto logicamente collegati e in parte
riproduttivi delle medesime censure.
-a

La Corte d’Appello ha ritenuto che nella situazione
riscontrata dall’ufficiale giudiziario che ha redatto la
relata di notifica„. vi erano evidenti ed univoci segni
esteriori della permanenza della residenza del Pecorella in
loco. Ne doveva conseguire, secondo il ragionamento della
Corte, tenuto conto della corrispondenza con la residenza
anagrafica, l’applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e
la qualificazione della situazione riscontrata come
momentanea assenza.
In particolare non vi era alcuna evidenza esteriore che
potesse indurre a ritenere un trasferimento di fatto della
residenza o ad ingenerare concretamente il dubbio sulla

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riferibilità della residenza anagrafica ad un luogo in cui
il Pecorella poteva essere legittimamente rinvenuto, non
potendo tale deduzione ricavarsi soltanto dalla temporanea
mancanza del , destinatario della notifica o di altro
soggetto legalmente qualificato. Tale situazione, frutto di

un accertamento di fatto insindacabile in sede di giudizio
di legittimità, avrebbe dovuto radicalmente escludere il
dubbio sulla coincidenza tra residenza anagrafica ed
effettiva e, conseguentemente, la necessità di assumere
informazioni al riguardo. La giurisprudenza di legittimità,
al fine di stabilire esattamente il perimetro applicativo
degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.,ha affermato :
“L’assenza

solo momentanea

notificazione nel luogo

del

destinatario

della

in cui risiede non preclude

l’utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ.,
che presuppone l’impossibilità di consegnare ‘vi l’atto per
mere difficoltà di ordine materiale, mentre
l’irreperibilità non

temporanea

«éientra nella previsione

dell’art. 143 cod. proc. civ., la cui applicabilità postula
la irreperibilità oggettiva, ovvero

l’impossibilità

di

individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del
notificando, nonostante l’esperimento di indagini suggerite
nel singoli casi dall’ordinaria diligenza”.

(Cass. 18595

del 2014; 13218 del 2013).

10

Nel caso di specie non è contestato che fosse del tutto
identificabile un luogo, caratterizzato non solo dalla
coincidenza con la certificazione anagrafica i ma anche da
univoci segni esteriori identificativi, qualificabile come
residenza. Tale circostanza, rimessa alla valutazione del

giudice di merito, impone l’applicazione dell’art. 140 cod.
proc. civ. e non consente di valorizzare la presunzione,
iuris tantum, del trasferimento di fatto proveniente dalle
informazioni assunte in loco, in quanto si tratta

di un

adempimento non dovuto perché non giustificato da alcuna
condizione di incertezza oggettiva sul luogo di residenza.
Del tutto correttamente è stata, di conseguenza, esclusa la
necessità ulteriori accertamenti istruttori e la rilevanza
di notifiche successive, o coeve, peraltro non allegate né
prodotte ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
Il quinto motivo è manifestamente infondato in ordine alla
violazione di legge,dal momento che la norma invocata si
limita a disciplinare per un verso le spese di rinnovazione
della notificazione, nella specie insussistente e per
l’altro a prevedere la facoltà di proporre una domanda
risarcitoria nei confronti anche dell’ufficiale giudiziario
in caso

di nullità dettata da dolo o colpa grave. Per

quanto riguarda la censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
deve osservarsi che non risulta essere stata formulata la
sintesi fattuale richiesta a pena d’inammissibilità
11

dall’art. 366 bis cod. proc. civ. ultima parte, ratione
temporis applicabile.
Il sesto motivo è inammissibile perché mira ad evidenziare
la contraddittorietà della motivazione sul regime delle

spese processuali ma non censura questo specifico capo di
i
sentenza.
L’unico motivo del ricorso incidentale deve ritenersi
infondato in quanto la Corte d’Appello fornisce adeguata
motivazione della compensazione delle spese. La
contraddittorietà indicata nella censura è meramente
apparente. Gli indizi relativi quanto meno ad una seconda
ì

residenza x e le ragioni che ne sostenevano l’esistenza

.

hanno costituito, secondo la Corte i una giustificazione
esclusivamente al fine di compensare le spese di lite rma
non a fondare legittimamente la scelta della notificazione
ex art. 143cod. proc. civ.

In conclusione deve essere respinto sia il ricorso
principale che l’incidentale. La reciproca soccombenza
delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite
del presente procedimento.

P.Q.M.

2

La Corte,


12

- e..

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
w

Compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2015

Il presidente

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