Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10077 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10077 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona
p.t., domiciliata in Roma Via dei

del Direttore
Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Capranica del Grillo Maria Adelaide e Pezzana
Capranica del Grillo Francesco Maria, nella sua
qualità di unico erede di Capranica del Grillo
Maria Sveva, elettivamente domiciliati in Roma Via
Panama 68, presso lo studio del Prof.Avv.to
Giovanni Puoti, che li rappresenta e difende in
forza di procura speciale a margine del
controricorso
– controri correnti

avverso la sentenza n. 28/21/2009 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il
28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 7/03/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,

Data pubblicazione: 09/05/2014

per parte ricorrente, e l’Avv.to Giuseppe Lo
Monaco, su delega, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, nei

di Pezzana Capranica del Grillo “Francesca” Maria,
nella qualità di erede di Capranica del Grillo
Maria Sveva, che resistono con controricorso,
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 28/21/2009, depositata in
data 28/01/2009, con la quale – in controversia
concernente l’ impugnazione del silenzio-rifiuto
opposto dall’Ufficio erariale sull’istanza di
rimborso, pro-quota, delle eccedenze IRPEF versate
nell’anno d’imposta 1997, in relazione ad un
immobile d’interesse storico artistico, in
comproprietà delle contribuenti, ed al regime
fiscale più favorevole previsto dall’art.11 lett.h)
1.413/1991 – è stata confermata la decisione di
primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti
dei contribuenti.
In particolare, i giudici d’appello hanno respinto
l’appello dell’Ufficio, fondato sulla tardività
delle istanze di rimborso, in quanto presentate
oltre il termine

“di diciotto mesi”,

previsto

dall’art.38 del DPR 602/1973, ribadendo, come già
ritenuto dalla C.T.P., che detto termine decorreva
non dalle date di versamento degli acconti IRPEF
1997 (il 29/05/1997, la prima rata, il 27/11/1997,
la seconda rata), ma dalla data di versamento del
saldo (nel luglio 1998).

2

confronti di Capranica Del Grillo Maria Adelaide e

Il controricorrente Pezzana Capranica del Grillo
Francesco Maria ha,

in particolare,

eccepito

l’inammissibilità del ricorso, per errata
individuazione del destinatario, nel ricorso e
nella notifica, essendo stata nell’atto
erroneamente indicata la sig.ra “Pezzana Capranica
del Grillo Francesca Maria”
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex

Considerato in diritto.
1.Preliminarmente,
l’eccezione,

non

merita

sollevata

accoglimento
controricorrente

dal

Pezzana, di inammissibilità del ricorso.
Come

già

19826/2009),

chiarito

da

questa

Corte

(Cass.

“ai sensi dell’art.366 cod. proc.

civ., il ricorso per cassazione è inammissibile
qualora manchi o vi sia incertezza assoluta
sull’identificazione delle parti contro cui esso è
diretto; ai fini dell’osservanza della norma
predetta, non è necessario che le relative
indicazioni siano premesse all’esposizione del
motivi di impugnazione o che siano altrove
esplicitamente formulate, essendo sufficiente,
analogamente a quanto previsto dall’art.164 cod.
proc. civ., che esse risultino in modo chiaro e
inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se
implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché
dal riferimento ad atti del precedenti gradi di
giudizio, da cui sia agevole identificare con
certezza la parte intimata”

(cfr. anche Cass.

5153/1982: “costituisce un errore materiale quello,
nel ricorso per Cassazione, concernente
l’indicazione del destinatario della impugnazione
con un prenome diverso da quello effettivo, ove non
risulti idoneo ad ingenerare equivoci sussistendo

3

art.378 c.p.c..

precisa

nello

indicazione

(notificato

mediante

consegna

stesso

ricorso

all’effettivo

procuratore e domiciliatario del resistente) di
ogni elemento di identificazione del soggetto e
dell’oggetto del rapporto discusso, nonché degli
estremi della sentenza impugnata”;

Cass.

23816/2007).

incertezza

non si è determinata alcuna

assoluta

nell’identificazione

della

parte intimata, considerato il tenore letterale del
ricorso e degli atti nello stesso espressamente
richiamati, né si è arrecato alcun pregiudizio alla
controparte nello svolgimento delle sue difese.
2. L’Agenzia ricorrente lamenta, con unico motivo,
ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., la violazione
e/o falsa applicazione dell’art.38 DPR 602/1973,
dovendo ritenersi che, da un lato, il termine
suddetto decorrente, anziché

dalla data di

versamento del saldo, dalla data di versamento
degli acconti IRPEF, in quanto, già a tali date,
sussisteva la possibilità di chiedere il rimborso
per

parziale

inesistenza

dell’obbligazione

tributaria (rilevando, in virtù di agevolazione
fiscale, ai fini dell’imposta, la rendita catastale
dell’immobile di interesse storico-artistico e non
il reddito effettivo tratto dallo stesso), e che,
dall’altro lato, il termine stesso era di soli
diciotto mesi, avuto riguardo alla normativa
vigente al momento del versamento del primo
acconto, non quello, più ampio, di quarantotto
mesi, introdotto dall’art.1 comma 5 1. 133/1999,
operante solo dal 18/05/1999.
Va anzitutto chiarito che la ricorrente, pur avendo
fatto riferimento, a pagg. l e 3 del ricorso, al
giorno

“24/04/2004”,

quale data di presentazione,

Nella specie,

da

parte

dei

contribuenti,

dell’istanza

di

rimborso, ha corretto poi il dato, a pag. 7,
indicando la data del

“24/04/2002”,

data che i

controricorrenti deducono essere quella reale. Il
tutto è stato poi ribadito ulteriormente con la
memoria ex art.378 c.p.c. ed all’udienza pubblica.
2. 1. Il motivo è fondato.
principio

Costituisce

nella

consolidato

“il termine di decadenza per la presentazione
dell’istanza di rimborso delle imposte sul redditi
in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale
concerne

tutte

le ipotesi

di

contestazione

riguardanti i detti versamenti), decorre, nella
ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto,
dal versamento del saldo solo nel caso in cui il
relativo diritto derivi da un’eccedenza degli
importi

anticipatamente

corrisposti

rispetto

all’ammontare del tributo che risulti al momento
del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto
ad una successiva determinazione in via definitiva
dell'”an”

e

del

“quantum”

dell’obbligazione

fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno
dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui
questi, già all’atto della loro effettuazione,
risultino parzialmente o totalmente non dovuti,
poichè in questa

ipotesi

l’interesse e la

possibilità di richiedere il rimborso sussistono
sin da tale momento”

(Cass. n. 9885 del 2003, n.

1198 del 2005, n. 13478 del 2008, 24109/2010).
Inoltre, secondo quanto affermato da questa Corte
(Cass. 924/2005; cfr. Cass. 2016/2014),

“in tema di

rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio
termine di decadenza per la presentazione della

5

giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui

relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi
dalla data del versamento – in luogo dei diciotto
mesi originariamente previsti dall’art. 38 del
D.P.R. n. 602 del 1973 – dall’art. 1, quinto comma,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, mentre trova
applicazione nel caso in cui, alla data di entrata
in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia
ancora pendente il termine originario, non è

termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in
base al principi generali in tema di efficacia
delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento
del rapporto tra il contribuente, che pretende il
rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i
versamenti già effettuati alla data di entrata in
vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che
conta, al fine di poter beneficiare del
prolungamento del termine, è che alla data stessa
sia ancora pendente il termine previgente, mentre
non assume rilievo la pendenza di una controversia
nella quale si discuta della tempestività di detta
istanza”.
2.2. Pertanto, nella specie, i contribuenti sono
decaduti dal diritto al rimborso dei versamenti
dell’IRPEF effettuati, in acconto, nel maggio e nel
novembre 1997, essendo state le istanze di rimborso
dai medesimi presentate nell’aprile 2002, oltre il
termine di 18 mesi (secondo il testo vigente
dell’art.38 citato), dal versamento del primo
acconto, effettuato in data 29/05/1997, ed oltre il
termine di 48 mesi (secondo il testo dell’art.38
vigente dal 18/05/1999, data di entrata in vigore
della 1.133/1999), dal versamento del secondo
acconto, effettuato il 27/11/1997 (allorché il
termine previgente non era ancora scaduto),

6

applicabile qualora, alla data predetta, tale

decorrendo, in ogni caso, il termine di decadenza
per la presentazione della domanda di rimborso,
previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dalla
data dei versamenti eseguiti in acconto, nel caso
in cui, come nella specie, già al momento del
versamento, gli stessi non fossero dovuti.
In effetti, la causale della richiesta di rimborso,
vale

a

dire

la

parziale

inesistenza

ritenuta applicabilità del regime fiscale più
favorevole contemplato dall’art.11 1.413/1991 per
immobile (di cui i controricorrenti sono
comproprietari) soggetto a vincolo storicoartistico, ai sensi della 1.1 ° /06/1939 n. 1089,
sicuramente sussisteva fin dall’epoca del
versamento degli acconti.
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata, con decisione nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti, e rigetto del
ricorso introduttivo dei contribuenti.
Le spese processuali del giudizio di merito vanno
integralmente compensate tra le parti, considerato
l’evolversi della giurisprudenza di legittimità,
successivamente alla proposizione del ricorso
introduttivo del giudizio.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.
1/2012, convertito dalla 1. 271/2012 (Cass.S.U.
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La

Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza

impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il

7

dell’obbligazione tributaria, derivante dalla

?SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

ricorso introduttivo dei

MATERIA TWOUTARIA

contribuenti; dicnlara’

integralmente compensate tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna i contro ricorrenti al
rimborso delle spese processuali del presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi
2.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali
spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, il 7/03/2014.

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