Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10076 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BARTELS & LUTH KG, in persona del legale

rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 142,

presso lo studio dell’avv. Forti Damiano, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avv.ti Massimo Mazzi, Alessandro Pesce e

Athena Lorizio giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

SIFTE BERTI s.p.a., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Anastasio II n. 416, presso lo

studio dell’avv. Radicioni Stefano, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Guido Buffoni e al prof. avv. Ugo Carnevali

giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3140/04 decisa

in data 3 novembre 2004 e depositata in data 3 dicembre 2004.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Alessandro Pesce;

udito l’avv. Stefano Radicioni;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e

condanna del soccombente alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21 maggio 1998 la Bartles & Luth KG, quale cessionaria dei diritti della mittente Adac Automobilclub di Monaco e del vettore Bahantrans GmbH conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Sifte Berti s.p.a. esponendo che quest’ ultima aveva smarrito un collo affidatole quale sub vettore, contenente 20.600 contrassegni autostradali austriaci, da recapitare all’Automobil Club d’Italia; chiedeva quindi il risarcimento del danno.

Con sentenza del 17 settembre 2001 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e condannava la Sifte Berti s.p.a. al pagamento dell’importo di D.M. 217.200, pari al valore dei contrassegni che fossero stati venduti.

Con sentenza del 3 dicembre 2004 la Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello proposto da Sifte Berti s.p.a. e in riforma della sentenza impugnata, condannava la stessa al pagamento del minor importo di Euro 671,39 oltre interessi e dichiarava compensate le spese di entrambi i gradi.

La Corte d’ Appello riteneva che il danno fosse limitato al valore merceologico dei contrassegni sottratti o smarriti e non al valore nominale degli stessi.

Propone ricorso per cassazione Bartles & Luth Kg con unico motivo.

Resiste con controricorso Sifte Berti s.p.a..

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo dedotto si denuncia la violazione degli artt. 1683, 1693 e 1696 c.c., in relazione all’art. 1223 c.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla valutazione del valore della merce per cui è causa.

La controversia riguarda esclusivamente il valore dei beni sottratti o smarriti; la sentenza impugnata ha dato atto, sulla base delle prove assunte e dei documenti acquisiti, che i contrassegni in questione avrebbero dovuto essere venduti dall’Automobil Club d’Italia agli utenti delle autostrade austriache previa punzonatura con apposito strumento in dotazione dell’ACI; il prezzo incassato dall’ACI sarebbe stato quindi versato mensilmente all’ente austriaco, mentre i contrassegni invenduti sarebbero stati restituiti, i contrassegni quindi, al momento della sottrazione, non potevano avere un valore superiore a quanto pagato per la produzione degli stessi, valutato dal giudice del merito in Euro 671,39. La motivazione assunta risulta quindi adeguata e corretta sia sotto il profilo del rispetto dei canoni della logica, sia della puntuale applicazione dell’art. 1696 c.c., sottraendosi, quindi, ad ogni rilievo sul piano del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

 

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