Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10076 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17882/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE AIELLO;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LO PINTO, (CINTIOLI &

ASSOCIATI), rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO LO PINTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Termini Imerese, l’ANAS s.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta, mentre percorreva un tratto autostradale, era finita contro il guard-rail e poi, scavalcato questo, in un vallone sottostante. Assunse, a sostegno della domanda, che l’incidente era dovuto ad un esteso ed anomalo accumulo di acqua sul manto stradale, conseguente alle forti piogge in corso.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi e fatte svolgere due diverse c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò il C. al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Paleinio, con sentenza del 15 aprile 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre C.G. con atto affidato ad un solo articolato motivo. L’ANAS s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380 bis c.p.c., ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per tardività.

1.1. Ed invero il ricorrente ha provveduto a spedire per la notifica il ricorso per la prima volta in data 8 luglio 2015, presso lo studio dell’Avv. Lo Pinto a (OMISSIS); quella notifica, certamente tempestiva, non risulta essere andata a buon fine, posto che l’ufficiale giudiziario l’ha restituita con la dicitura “sconosciuto”.

Il ricorrente aveva a quel punto la possibilità di riprendere il procedimento notificatorio senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di quest’Ufficio; ed infatti il Presidente di questa Sesta Sezione Civile, con provvedimento del 29 ottobre 2015, sollecitato dalla richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore del ricorrente, ha risposto che era in facoltà di quest’ultimo procedere ad una nuova notifica, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la non imputabilità di tale ritardo (come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352; v. pure la sentenza 19 ottobre 2012, n. 18074).

Il criterio generale della ripresa del procedimento di notificazione entro un tempo “ragionevole”, da valutarsi discrezionalmente da parte del giudice, è stato affrontato di nuovo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 15 luglio 2016, n. 14594. E’ stato in quella sede affermato il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

1.2. Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, emerge che l’odierno ricorrente ha provveduto alla spedizione della nuova notifica solo in data 20 novembre 2015 ed il plico risulta ricevuto il successivo 25 novembre 2015; è evidente, quindi, che tale ripresa del procedimento di notificazione, certamente possibile, si è svolta secondo una cadenza temporale non rispettosa dei tempi indicati dalla richiamata pronuncia. Ed infatti, anche ammettendo, come osserva il ricorrente nella propria memoria, che la restituzione del plico attestante la non valida conclusione della prima notifica sia giunta a sua conoscenza solo il 21 agosto 2015, resta il fatto che tra questa data e quella del 20 novembre 2015, anche calcolando la sospensione feriale di trenta giorni, è decorso un termine ben più lungo rispetto a quello di trenta giorni che corrisponde alla metà del termine breve per proporre ricorso per cassazione (art. 325 c.p.c.), alla luce della suindicata giurisprudenza.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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