Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10076 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10076 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 26175-2009 proposto da:
CODELFA S.P.A. IMPRESE RIUNITE CODELFA COLOMBO IN
LIQUIDAZIONE (C.F. 00897070157), in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 18/05/2015

in ROMA, VICOLO DELLA CAMPANA 22, presso l’avvocato
LORENZA GIRONE, che la rappresenta e difende,
2015
456

giusta procura speciale per Notaio dott. LAURORA
GIACOMO di ROMA – Rep.n. 59743 del 18.3.2014;
– ricorrente contro

1

ACEA S.P.A.

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso
l’avvocato MARIO SANINO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BRASCHI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 443/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/03/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIRONE LORENZA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato BRASCHI
FRANCESCO LUIGI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

4

(c.f. 05394801004), in persona del

l’inammissibilità del ricorso.

2

Svolgimento del processo
l.- La Curatela del Fallimento Codelfa convenne in giudizio
l’Acea per sentirla condannare a pagare i maggiori oneri
sopportarti nell’esecuzione di un appalto per la
costruzione della fognatura attorno al lago di Bracciano,

in relazione a riserve iscritte a causa di sospensioni dei
lavori ordinate dal committente e ritenute illegittime.
2.- La Corte d’appello di Roma, con sentenza 29.1.2009, ha
accolto il gravame della società Codelfa (costituitasi in
proprio, a seguito della chiusura del Fallimento) avverso
la sentenza di primo grado limitatamente agli interessi per
il ritardato pagamento del corrispettivo dovutole e, per
quanto ancora interessa in questa sede, lo ha rigettato con
riguardo alle sospensioni dei lavori. In particolare, la
Corte ha ritenuta giustificata la “terza” sospensione (di
155 giorni) disposta per l’esigenza di non intralciare
l’attività turistica e la balneazione nel periodo estivo, a
norma dell’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 16.7.1962 n.
1063, e comunque infondata la pretesa dell’impresa; ha
ritenuto che la “quarta” sospensione (di 649 giorni) fosse
apparente e che nulla spettasse all’impresa, poiché il
rapporto contrattuale si era ormai esaurito, risultando già
contabilizzati lavori per un importo superiore al
corrispettivo contrattuale.
3.- La Codelfa ricorre per cassazione sulla base di tre
motivi cui si oppone l’Acea che ha presentato memoria.
3

Motivi della decisione
1.- Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 30 del
d.P.R. n. 1063/1962, per avere la sentenza impugnata
ritenuto che la “terza” sospensione fosse giustificata per
ragioni di pubblico interesse o necessità, in relazione a

un evento del tutto prevedibile, com’era lo svolgimento
dell’attività turistica e balneare che risultava
incompatibile con l’esecuzione dell’appalto.
Il motivo è fondato.
Si tratta di una sospensione dei lavori disposta dall’Acea
per l’esigenza, rappresentata dal Comune di Anguillara, che
l’attività turistica e la balneazione non fossero
intralciate dai lavori in corso nel periodo estivo. La
Corte d’appello ha ritenuto che tale esigenza giustificasse
la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, secondo
comma, del d.P.R. n. 1063/1962, senza tuttavia considerare
che “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che
legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno
identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive
e sopravvenute non previste né prevedibili
dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza (v.
Cass. n. 13643/2004, n. 5135/2002), così che esse non
possono essere invocate al fine di porre rimedio a
negligenza o imprudenza dell’Amministrazione medesima nella
predisposizione e nella verifica del progetto dell’opera
ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori.
4

Pertanto, seppure la valutazione di dette ragioni sia
rimessa

alla

discrezionalità

dell’Amministrazione

committente (v. Cass. n. 16366/2014), la facoltà di
sospensione non è libera né tanto meno svincolata dalle
condizioni appena indicate che ne costituiscono il limite

obiettivo la cui ricorrenza o violazione il giudice
ordinario è chiamato ad accertare. Laddove, nel caso in
esame, la sentenza impugnata non si è avveduta che neanche
l’Amministrazione committente aveva giustificato la
sospensione con taluna di dette esigenze pubbliche e
sopravvenute, tali non potendosi ritenere quelle turistiche
o di balneazione dalla stessa invocate che, ricorrendo
sistematicamente e comunque normalmente in ben individuati
periodi dell’anno, non potevano, perciò stesso,
qualificarsi imprevedibili, ma dovevano essere apprezzate
dalla stazione appaltante nella predisposizione del
programma dei lavori (v. Cass. n. 18239/2012).
2.- Nel secondo motivo l’impresa denuncia vizio di
motivazione, per avere ritenuto insussistente il danno
derivante dalla “terza” sospensione, senza considerare che
il danno lamentato non era riferito al fermo totale del
cantiere, ma alla flessione della produttività, com’era
emerso dalla c.t.u. espletata in primo grado ed era stato
evidenziato nell’atto di appello.
In effetti, la sentenza impugnata, escludendo l’esistenza
di danni (in particolare “per fermo cantiere”) sul
5

presupposto che la predetta sospensione avesse interessato
solo una parte delle opere e non avesse impedito
all’impresa di eseguire comunque i lavori previsti, non ha
considerato che il danno lamentato era riferito anche allo
stravolgimento ovvero all’inaspettato mutamento del

programma esecutivo delle opere, fatti dedotti come causa
di una flessione di produttività sulla quale la Corte non
ha indagato. In tal senso il motivo è fondato, essendo
stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 30 del
d.P.R. n. 1063/1962 e vizio di motivazione, per avere
ritenuto legittima la “quarta” sospensione sull’erroneo
presupposto che il rapporto contrattuale si fosse ormai
esaurito poiché i lavori erano stati contabilizzati per un
importo superiore al corrispettivo contrattuale. Ad avviso
della ricorrente, non sarebbe invece possibile desumere la
conclusione dell’appalto dal dato formale della
contabilizzazione dei lavori, senza valutare l’effettivo
stato degli stessi né considerare che l’appalto pubblico
può dirsi concluso solo con il collaudo delle opere; la
predetta sospensione dei lavori, deliberata dalla
committente, dimostrerebbe che l’appalto non era concluso,
sicché l’adozione della perizia di variante sarebbe un
espediente per reperire i fondi necessari per apportare
importanti modifiche al carente progetto originario
predisposto dalla committente.
6

Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che si trattasse di una
sospensione apparente poiché il rapporto contrattuale si
era ormai esaurito, essendo stati in gran parte completati

consenso dell’impresa, un diverso rapporto cui si riferiva
l’attesa di finanziamento da parte dell’Amministrazione.
Questa valutazione dei giudici di merito è immune da vizi
logici e priva di errori giuridici, genericamente dedotti
senza la specifica indicazione delle affermazioni in
diritto contenute nella sentenza che si assumono in
contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio
alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che
dovrà riesaminare la causa in relazione ai motivi accolti e
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso,
rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 11.3.2015.

gjk D/

i lavori, e che le nuove opere riguardassero, con il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA