Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10076 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10076 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Musumarra Antonino, elettivamente domiciliato in
Roma Viale delle Milizie 34, presso lo studio
dell’Avv.to Rocco Agostino, che lo rappresenta e
difende unitamente al Prof.Avv.to Maurizio Logozzo
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/40/2007 della
Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
depositata 1’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 7/03/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Giuseppe Maria Cipolla, per parte
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

1

Data pubblicazione: 09/05/2014

Ritenuto in fatto
Musumarra Antonino propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 110/40/2007,
depositata in data 11/03/2008, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione di due

all’anno d’imposta 1999, per maggiori IRPEF, IRAP
ed addizionale regionale, a seguito di rettifica
del reddito da lavoro autonomo (medico
odontoiatra), in applicazione dei parametri
previsti dall’art.3 comma 181 e ss. L.549/1995 – è
stata riformata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, da un lato, in relazione agli errori commessi
dal contribuente nella dichiarazione dei redditi,
non risultava che lo stesso avesse attivato la
procedura rettificativa prevista dall’art.2 comma 8
DPR 322/1998, e, dall’altro lato, erano stati,
dall’Ufficio, correttamente applicati i parametri
di cui alla 1.549/1995 ai fini della ricostruzione
presuntiva del reddito da lavoro autonomo, in
relazione all’attività professionale prevalente
esercitata, individuata, nella specie, in quella di
odontoiatra, con riguardo ai ricavi maggiori da
essa tratti, rispetto ai proventi conseguiti dallo
svolgimento dell’attività di direttore sanitario,
estranea a quella professionale medica.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378
c.p.c..
Considerato in diritto
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la

2

avvisi di accertamento emessi, in relazione

nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per
violazione dell’art.112 c.p.c., avendo i giudici
tributari omesso di pronunciarsi su di
un’eccezione, sollevata dal contribuente, sin dal
primo grado, reiterata in appello, relativa
all’illegittimità dell’avviso di accertamento per
erroneità dei dati assunti dall’Agenzia quale base
di calcolo, vale a dire dei dati riportati dal

redditi relativo ai parametri.
Il primo motivo è infondato, in quanto l’eccezione
suddetta è stata comunque esaminata dalla CTR,
avendo i giudici d’appello rilevato che, in ogni
caso, il contribuente non aveva attivato la
necessaria procedura rettificativa degli errori
asseritamente commessi.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente invoca poi,
ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione del combinato disposto dei commi 181 e
184 dell’art.3 1.549/1995, in relazione all’art.1
DPCM 29/01/1996, per avere i giudici tributari
ritenuto legittimo l’operato dell’Agenzia delle
Entrate, la quale, nell’effettuare il calcolo
presuntivo dei ricavi, aveva considerato
esclusivamente quelli riferibili all’esercizio
dell’attività di medico odontoiatra, quale attività
prevalente, escludendo integralmente quelli, non
separatamente contabilizzati, realizzati in forza
dell’attività di direttore sanitario di laboratorio
medico.
Il contribuente lamenta che, ai fini del giudizio
di congruità tra i compensi dichiarati e quelli
determinati in base ai parametri relativi
all’attività prevalente, non sono stati considerati
dai giudici della C.T.R. i compensi derivanti

3

Musumarra stesso nel quadro della dichiarazione dei

non

dall’attività,
sanitario,

prevalente,

direttore

di

la cui inclusione avrebbe invece

condotto ad un giudizio di congruità del reddito
dichiarato.
2. 1. La censura è fondata.
Recita

l’art.1

D.P.C.M.

29/01/1996:

“l.

I

parametri previsti dall’art. 3, comma 184, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549,

sono determinati

delle tabelle degli indicatori, di cui agli
allegati 1 e 2. 2. I parametri sono applicati in
relazione alla attività prevalente svolta dal
contribuente individuata in relazione al relativo
codice di attività. In caso di esercizio di più
attività d’impresa o di più attività artistiche o
professionali, per le quali non e’ stata tenuta la
contabilità separata, per attività prevalente si
intende quella da cui deriva nel periodo d’imposta
la maggiore entità dei

ricavi o compensi.”.

Il citato DPCM costituisce un atto amministrativo,
volto ad integrare il disposto di legge in ordine
alle modalità

di

esercizio

del

potere

di

accertamento, ma pur sempre nei limiti e col
rispetto del principio di cui all’art. 53 Cost..
Ora non è anzitutto ravvisabile alcun contrasto tra
il comma 184 dell’art.3 della 1.549/ 1995 ed il
decreto del 1996, in quanto il decreto si limita a
specificare il criterio applicabile, nel caso in
oggetto, in ipotesi di svolgimento di più attività
di impresa o di più attività artistiche o
professionali per le quali non è stata tenuta
contabilità separata, al fine di individuare i
parametri più adeguati, e lo fissa in quello
dell’attività

“prevalente”,

in rapporto all’entità

dei ricavi o compensi conseguiti.

4

sulla base della nota tecnica e metodologica nonché

2.2. Tuttavia i compensi cui vanno applicati i
parametri così individuati, al fine del giudizio di
congruità, si riferiscono sempre all’intero volume
di quelli dichiarati, comprensivo anche di quelli
derivanti dalle attività non prevalenti.
Questa

Corte

con

recente

pronuncia

(Cass.

11623/2013), cui questo Collegio intende dare
continuità, ha già chiarito che detta normativa

attività plurime esercitate senza tenere
contabilità separate, i parametri vanno individuati
esclusivamente in relazione all’attività prevalente
ma applicati all’intero giro d’affari,
contabilmente unitario. La Corte ha quindi
affermato il seguente principio di diritto:

“In

fattispecie di attività plurime esercitate senza
tenere contabilità separate, i parametri di cui
alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, devono
essere individuati esclusivamente in relazione
all’attività prevalente e applicati all’intero giro
d’affari, contabilmente unitario, ai sensi del
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2; avverso
il maggior reddito così accertato, il contribuente
ha la più ampia facoltà di prova, incluso il
ricorso a presunzioni semplici”.
Peraltro va rilevato che la disposizione suddetta
si riferisce chiaramente all’ipotesi di esercizio
di più attività di impresa o di più attività
artistiche o professionali per le quali non è stata
tenuta contabilità separata, e, nella specie, non
risulta essere stato allegato che si versasse nella
diversa ipotesi di contemporaneo esercizio di
attività di lavoro autonomo e di attività di lavoro
subordinato (in quanto non si è specificato che
quella di direttore sanitario non fosse di lavoro

5

deve essere intesa nel senso che, in caso di

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19%
N. 131 TAB.
B. N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

autonomo).

3. In conclusione, accolto il ricorso, in relazione
al secondo motivo, la sentenza d’appello impugnata
va, dunque, cassata e rinviata alla Commissione
regionale territorialmente competente che, in
diversa composizione, procederà al riesame della
vertenza, anche liquidando le spese del presente
giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in
motivazione, cassa la sentenza impugnata, con
rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità, ad
altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 7/03/2014.

Il Consig Iliere est.

Il Presidente
n

\\)

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA