Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10075 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO 41, presso lo studio dell’avvocato BARGLACCHI

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUNGARINI SANDRO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’Avvocato F.M., nella sua qualità di Procuratore

Speciale di Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 35 FAX (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCO MARIA

SIROLLI MENDARO PULIERI in ROMA 8/6/2007, rep. n. 10515;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1361/2005 del TRIBUNALE di CAGLIARI, emessa il

24/5/2005, depositala il 06/06/2005, R.G.N. 3220/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso affidato ad un unico articolato motivo F. S. ha impugnato la sentenza emessa in data 6 giugno 2005 dal Tribunale di Cagliari di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Olbia di rigetto dalla domanda da essa proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di P.P. e della compagnia di assicurazione ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D’ITALIA (oggi INA-ASSITALIA s.p.a.) per il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti nell’incidente stradale verificatosi in (OMISSIS) in data (OMISSIS) tra la Citroen AX di proprietà e condotta dalla F. e la Fiat Uno, tg. Guardia di Finanza, condotta dal P. e assicurata con l’ASSITALIA. 1.2. Ha resistito al ricorso l’INA-ASSITALIA, depositando controricorso e memoria.

1.3. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio logico, si denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., artt. 2730-2735 c.c., artt. 228-229 c.p.c., artt. 113-115-116 c.p.c., art. 141 C.d.S. (velocità) art. 143 C.d.S. (posizione) art. 149 C.d.S. (distanza di sicurezza) dell’epoca, nonchè insufficiente, errata e contraddittoria motivazione.

1.1. Il motivo investe la ricostruzione delle modalità dell’incidente e la determinazione della relativa responsabilità. A tal riguardo il Tribunale ha escluso che si trattasse di un tamponamento, come dedotto dall’odierna ricorrente, e ritenuto, piuttosto, che l’incidente si determinò per una manovra assolutamente vietata ed estremamente pericolosa della F. (fermatasi al centro della carreggiata, per svoltare a sinistra, pur in presenza di una doppia striscia longitudinale, senza peraltro neppure segnalare la manovra stessa), contemporaneamente escludendo ogni responsabilità dell’altro conducente, per la considerazione che la modestia dei danni – quale riferita dal teste G. – lasciava intendere che lo stesso “procedeva con estrema lentezza”.

1.1.1. In contrario senso la ricorrente lamenta che il giudice del merito, da un lato, non abbia tenuto conto del valore confessorio delle dichiarazioni rese dal P. in sede di interrogatorio, da cui risulterebbe confermato che si trattava di tamponamento, e, dall’altro, abbia liberamente interpretato la deposizione del teste G. e, anzi, modificandone nella sostanza i contenuti, vi abbia ravvisato una confessione stragiudiziale della F. al terzo. Ne deriverebbe la violazione delle norme indicate, dovendosi la responsabilità ascrivere in via esclusiva al P. o, al più ex art. 2054 c.c., comma 2 ad entrambi i conducenti.

1.2. Il motivo non merita accoglimento.

1.2.1. Va premesso che il vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. 5^, 06/08/2008, n. 21153). Ciò precisato, occorre innanzitutto osservare che, nella fattispecie, la ricorrente, lungi dal censurare l’interpretazione che il giudice del merito ha dato delle disposizioni richiamate nelle rubrica del motivo, si limita, in realtà, a dolere che l’esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze. Ed è evidente – pertanto – che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.3. Il motivo si rivela privo di fondamento anche per la parte con cui si denuncia, con riferimento a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente, “errata” e contraddittoria motivazione.

Costituisce, invero, principio del tutto pacifico che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente dell’insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Nel caso di specie la ricostruzione della dinamica del sinistro compiuto dal giudice del merito non è illogica, nè contraddittoria, basata com’è sul rilievo che nessuna ammissione del fatto “tamponamento” era desumibile dai contenuti dell’interpello (interpello che – va aggiunto – quand’anche avesse avuto contenuto confessorio, avrebbe, comunque, dovuto essere valutato liberamente, posto che in ipotesi di litisconsorzio necessario, qual è quella che ricorre in materia di R.C.A., va applicata la regola racchiusa nell’art. 2733 c.c., comma 3), nonchè sulla considerazione dell’affidabilità della deposizione resa dal teste G. (cui la F. aveva riferito della sua intenzione di svoltare a sinistra per immettersi in un’area di servizio), valutata sia in relazione alle qualità del testimone, sia alla luce della scelta processuale della stessa originaria attrice di limitare i capitoli di prova rivolti all’unico teste oculare ad alcune marginali circostanze.

Si rammenta che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente, al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti e all’apprezzamento e graduazione dell’eventuale concorso di colpa, si concreta in un giudizio di mero fatto, se informato – come nella specie – ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali; e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito o meno la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. 2/03/2004, n. 4186/Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Inammissibilmente, dunque, la F. prospetta una diversa lettura del quadro probatorio, dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dell’INA-ASSITALIA s.p.a. delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.800,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA