Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10075 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17661-2015 proposto da:

M.R., U.E., U.M., nella qualità di eredi

di U.V., elettivamente domiciliate in ROMA VIA TORRE DI

PRATOLUNGO N. 11, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

CARACCIOLO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIA BARONE;

– ricorrenti –

contro

P.R., A.V., elettivamente domiciliate in

ROMA, P.ZA DEL CARAVaGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

TUORTO, rappresentate e difese dall’avvocato CARMINE MALINCONICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4706/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.V. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nola, A.V. e P.R. e, sulla premessa di aver locato loro, per uso commerciale, un immobile di sua proprietà e di non aver ricevuto il pagamento di due mensilità di canone, chiese che fosse convalidato lo sfratto per morosità e, in caso di opposizione, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto.

Si costituirono in giudizio entrambe le convenute, eccependo in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva per essere stato il contratto stipulato con la società da loro rappresentata, della quale le stesse avevano ceduto le quote a B.G. e C.G.; chiesero comunque il rigetto della domanda e proposero domanda riconvenzionale per la restituzione del deposito cauzionale ed il pagamento dell’indennità di avviamento commerciale.

Deceduto l’attore nel corso del giudizio, esso fu interrotto e riassunto dalle eredi M.R., E. e U.M..

Disposta la citazione in giudizio delle chiamate B. e C., con ordinanza poi revocata, il Tribunale rigettò tutte le domande e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale da M.R., E. e U.M. ed in via incidentale da A.V. e P.R. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2014, ha rigettato entrambe le impugnazioni, ha condannato le appellanti principali al pagamento della metà delle spese del grado ed ha compensato l’altra metà.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono M.R., E. e U.M. con unico atto affidato a tre motivi.

Resistono A.V. e P.R. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del principio del contraddittorio, per non avere la sentenza in esame riconosciuto il carattere necessario della partecipazione al processo di B.G. e C.G.; con il secondo, errore per aver compensato crediti per mancato pagamento dei canoni con il deposito cauzionale; con il terzo, violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55 per aver riconosciuto che i canoni insoluti erano relativi a due mesi e mezzo e non a tre.

2. Osserva il Collegio, innanzitutto, che il ricorso è redatto con una tecnica tale per cui dovrebbe essere dichiarato, a stretto rigore, inammissibile per la sua genericità ed imprecisione.

2.1. Tanto premesso, si rileva tuttavia che: 1) il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè dimostra di non considerare che la Corte d’appello ha affrontato l’argomento ed ha rilevato che la B. e la C., benchè citate in primo grado, erano rimaste contumaci ed erano state poi anche citate in appello; 2) il secondo motivo è infondato, poichè la Corte di merito non ha fatto altro che procedere alla compensazione di crediti e debiti reciproci, entrambi liquidi ed esigibili; 3) il terzo motivo tende ad un inammissibile riesame del merito.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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