Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10075 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10075 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso 1767-2009 proposto da:
IMPRESA EDILE BONELLI S.R.L. (c.f. 01183530060), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

Data pubblicazione: 18/05/2015

CESARE 14, presso l’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

2015
368

CARLO RANABOLDO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

COMUNE DI AVIGLIANA (C.F. 01655950010M), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso l’avvocato
MICHELE SINIBALDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO MANNI, giusta

speciale autenticata dal Segretario Generale della
Città di AVIGLIANA dott. LIVIO SIGOT Rep.n. 3/2013
dell’8.4.2013;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 1792/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. PAFUNDI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato S. MANNI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

procura a margine del controricorso e procura

udito il P.M., in persona del Sostituto.Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 settembre
2002, l’Impresa Edile Bonelli srl, k conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Comune di
somma dovuta di €. 123.541,52, in ordine a contratto di
appalto per la realizzazione del percorso pedonale
lungo il lago Grande, avendo costruito scogliere in
pietra riverdita , ulteriori rispetto a quanto
contrattualmente convenuto, nonché in subordine ) a
titolo di indebito arricchimento.
Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva il
rigetto della domanda.
Il Tribunale di Toringeon sentenza del 10 agosto 2005,
rigettava le domande.
Proponeva appello l’attrice.

Costituitosi il

contraddittorio, il Comune ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello di Torino , con sentenza in data 28
novembre 2007, rigettava la’appello.
Ricorre per cassazione l’Impresa Bonelli srl.
Resiste*, con controricorso, il Comune di Avigliana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di
motivazione, relativamente alla natura dei lavori
oggetto della domanda di pagamento.

Avigliana, per sentirlo condannare a corrispondere la

Con il secondo motivo, violazione degli artt. 31 bis,
32 e 3 L. n. 109 del 1994; 165 e 174 DPR n. 554 del 1999;
25 n. 109 del 1994; 3 L. 109 del 1994; 198 DPR n. 554 del
1999 / con riferimento al discrimine tra lavori contrattuali ed
extracontrattuali nonché all’onere per l’appaltatore di

Xthetticrivere riserva.
Con il terzo , violazione degli artt. 1399, 1350 c.c.; 31
bis, 32, 3 L. n.
109 del 1994; 163, 165 e 174 DPR n. 554 del 1999; 17
RD n. 2440 del 1923v sulla tempestività della riserva.
Con il quarto e il quinto, rispettivamente violazione
dell’art. 1399c.e., e vizio di motivazione, considerando
che l’incasso di un pagamento non è comportamento
idoneo a dimostrare la volontà di ratifica.
Con il sesto, il settimo , l’ottavo e il nono, omessa o
insufficiente motivazione circa la sottoscrizione da
parte del direttore tecnico (capo cantiere) anche della
contabilità in partita provvisoria/ nonché la sottoscrizione
da parte del predetto della contabilità ” apposta sul
proprio timbro di appaltatrice”.
Chiede infine il ricorrente di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 366 bis e.p.c., relativo
alla formulazione dei quesiti.
Con motivazione adeguata e non illogica, sulla base di
documentazione in atti ( relazione tecnica di variante; istruttoria
2

.2.
A

‘4J2,

testimoniale ) che richiama specificamente, con erma e

I

lavori in questione costituAigno variazione solo dal punto di
vista quantitativo e non qualitativo: si è proceduto soltanto ad
uno scambio tipologico, a seconda dei vari tratti realizzati,
esclusivamente a causa delle diverse condizioni riscontrate sui
di nuovi lavori, rispetto a quelli oggetto del contratto e di sua
successiva variante — così la sentenza impugnata — ed appare
pertanto inapplicabile, nella specie, il procedimento specifico
prescritto dall’art. 198 DPR 554 del 1999.
Correttamente la sentenza impugnata richiama il necessario
onere dell’appaltatorel ai sensi degli artt. 164 e 165 DPR 554 del
1999, di tempestiva iscrizione di riserva nel registro di
contabilità o in altri documenti, esponendo, nei modi e termini
indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la pretesa di

maggiori compensi, a qualsiasi titolo ed in relazione a qualsiasi
situazione in corso d’opera, provvedendo successivamente a
confermare la riserva all’atto della sottoscrizione del conto
finale (al riguardo, tra le altre Cass. 4702 del 2006; S_9 m .1-5-al PII
1

E’ pacifico che l’impresa appaltatrice non abbia apposto
tempestivamente la riserva relativa, formulata tardivamente in
calce al certificato di regolare esecuzione dei lavori, in data 11
aprile 2002: essa è dunque palesemente decaduta dalla facoltà di
azionare la pretesa de qua.
Appare del tutto ultroneo il richiamo all’art. 156 DPR n. 554 del
1999, secondo cui i libretti delle misure e le liste settimanali
sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico suo rappresentante,
che ha assistito al rilevamento della misura, mentre il registro di
contabilità, e il conto finale sono firmati dall’appaltatore.
:

3

luoghi al momento della loro esecuzione. Non si tratta dunque

L’impresa aveva provveduto alla sottoscrizione della
contabilità definitiva, così come pure di tutti i precedenti s.a.1.,
senza mai apposizione di riserva alcuna, attraversp il proprio
ou 4 t
direttore tecnico, con sottoscrizione apposta 1 proprio timbro
di appaltatrice. Ma tutto ciò, indipendentemente dalla questione
dell’impresa, non acquista rilevanza decisiva e comunque non
supera la decadenza dalla riserva in cui, come si diceva, è
incorsal’appaltatrice.
Quanto all’eccezione di incostituzionalità dell’art. 366 bis
rbtabk.
c.p.c., essa appare del tutto irrilevante, in quanto 1 quesi i si
diritti appaiono adeguati, cosi come le sintesi inerenti a vizio di
motivazione.
Vanno pertanto rigettati in quanto infondati i klbt motivi di
t

ricorso, e conclusivamente il ricorso stesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 10.500,00 / comprensivi
di euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Roma, 27 febbraio 2015
Il

`1

eside e

dell’avvenuta ratifica dell’operato del direttore tecnico, da parte

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