Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10075 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10075 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Capuano Trasporti di Capuano Maurizio & C. snc, in
persona del legale rappresentante p.t., e Capuano
Maurizio in proprio, elettivamente domiciliati in
Roma Viale delle Milizie l, presso lo studio
dell’Avv.to Vittorio Cirotti, che li rappresenta e
difende congiuntamente e disgiuntamente all’Avv.to
Giovanni Broccolini in forza di procura speciale in
calce al controricorso
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 19/37/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
4/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

7/03/2014

dal Consigliere

Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,

1

Data pubblicazione: 09/05/2014

per parte ricorrente, e l’Avv.to Vittorio Cirotti,
per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, nei

Maurizio & C. snc e di Capuano Maurizio (che
resistono con controricorso), avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 19/37/2008, depositata in data
4/03/2008, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione di cinque atti di
intimazione di pagamento conseguenti ad altrettante
cartelle esattoriali, emesse in relazione ad IVA,
ILOR e sanzioni ed agli anni d’imposta 1993,1994 e
1995 – è stata confermata la decisione di primo
grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti
sul presupposto della natura ordinatoria e non
perentoria dei termini fissati per la definizione
agevolata degli obblighi tributari.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, stante la legittimazione passiva dell’Agenzia
delle Entrate e non del concessionario per la
riscossione, gli atti impositivi, correttamente,
erano stati annullati, non risultando comunicato ai
contribuenti l’esito negativo della richiesta di
definizione dei carichi di ruolo pregressi per
condono, ex art.12 1.289/2002, stante l’omesso
versamento nel termine di legge, del 16/04/2004,
del saldo dovuto (avvenuto invece nell’aprile
2005). Inoltre, ad avviso degli stessi giudici, la
legislazione

“farraginosa”

2

intervenuta sulle

confronti della Capuano Trasporti di Capuano

modalità di definizione delle liti pendenti, con
“innumerevoli rinvii dei termini per il versamento
del saldo”,

aveva potuto ingenerare nei

contribuenti la “convinzione che detti termini non
avessero natura perentoria”
giusto”

e comunque

“era

applicare il d.l. 143/2003, che aveva

prorogato i termini al 18/05/2005.
I contro ricorrenti hanno depositato memoria ex

Considerato in diritto.
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la
violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art.56
d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.112 c.p.c.,
avendo i giudici tributari fondato la decisione su
di un argomento, l’errore scusabile del
contribuente nel pagamento tardivo del saldo,
assorbito in primo grado e non riproposto in
appello.
Il motivo è infondato, in quanto il giudice
d’appello non esorbita dai limiti dell’impugnazione
se, fermi i fatti dedotti dalle parti nelle
rispettive azioni ed eccezioni, adotti, a sostegno
della decisione, argomenti anche diversi da quelli
prospettati dalle parti stesse o ritenute dal
giudice di primo grado, purché non risulti alterata
la sostanziale corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato. Nella fattispecie, i contribuenti non
rivestivano la veste di appellanti e la parte
rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha
l’onere di proporre appello incidentale, per
chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni
respinte, ritenute assorbite o comunque non
esaminate con la sentenza impugnata dalla parte
soccombente, essendo sufficiente la riproposizione
di tali domande od eccezioni in una delle difese

3

art.378 c.p.c.

del giudizio di secondo grado.
2.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la

violazione,

ex art.360 n.3 c.p.c.,

dell’art.12

1.289/2002, in relazione all’art.1 secondo comma
d.1.143/2003, e, con il quarto motivo, un vizio,
sempre ex art.360 n. 3 c.p.c., di violazione
dell’art.12, comma 2 ° , 1.289/2002, in relazione
all’art.3

dello

Statuto

del

contribuente,

applicabile la proroga dei termini introdotta con
la

nuova

normativa,

entrata

in vigore

il

25/06/2003, malgrado la contribuente avesse già
versato 1’80% del dovuto, in data 16/05/2003 e non
avesse versato il saldo nel termine, scaduto,
fissato dall’art.12 citato.
Infine, con il terzo motivo, si deduce altro vizio,
ex art.360 n.3 c.p.c., di violazione dei principi
di diritto in materia di errore scusabile, sui
termini di pagamento del dovuto, ai sensi
dell’art.12 1.289/2002, avendo i giudici ritenuta
applicabile la norma più favorevole sopravvenuta
implicante proroga del termine di versamento del
saldo dovuto.
3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono

infondati.
La

sanatoria

prevista

dall’art.12

1.289/2002

costituisce una forma di condono clemenziale e non
premiale, come per le fattispecie regolate dagli
artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002,
le quali attribuiscono al contribuente il diritto
potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza
che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si
determina alcuna incertezza in ordine alla

4

1.212/2000, avendo i giudici tributari ritenuta

determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo normativamente indicato da versarsi da
parte del contribuente per definire favorevolmente
la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è,
pertanto condizionata all’integrale pagamento
dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche
soltanto il ritardato versamento delle rate
successive alla prima regolarmente pagata,

lite pendente (Cass. 20746/10; conf. n. 24316/10).
3. 1. Va premesso, in linea di fatto, che la
sentenza gravata ha accertato, con statuizione non
censurata in sede di legittimità, che la società
contribuente ha aderito al condono, ex art. 12 1.
289/02, versando la prima rata, pari all’80% del
dovuto, in data 16/5/2003 e il saldo, pari al 20%,
in data

“18/04/2005”

(come chiaramente riportato

alle pagg. 2 e 5).
Ora, il secondo comma dell’articolo 12 della legge
n. 289/02 – come sostituito dall’articolo 5 bis del
decreto legge n. 282/02, introdotto dalla legge di
conversione n. 27/03 – fissava per il versamento
della prima rata (non inferiore all’80% della somma
prevista per la definizione dei carichi di ruolo
pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il
versamento del residuo il termine del 16 aprile
2004. Il primo di tali termini fu differito, fermo
restando il secondo, al 16 maggio 2003 con
l’articolo l del decreto legge n. 59/03, non
convertito. Il successivo decreto legge n. 143/03,
convertito con la legge n. 212/03, ha poi differito
il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre
2003 (data poi ulteriormente spostata, con il
decreto legge 269/03, convertito con la legge
326/03, al 16 marzo 2004 e ancora, con il decreto

5

escludono il verificarsi della definizione della

legge 335/03, convertito con la legge 47/04, al 16
aprile 2004) ed ha rimesso al Ministro
dell’Economia e delle Finanze la rideterminazione,
tra gli altri, del secondo termine.
Recita l’art.1, comma secondo, d.l. 143/03:

“I

contribuenti che non hanno effettuato,
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, versamenti utili per la

tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come modificata dall’articolo 5-bis
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5
e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del
2002, possono provvedervi entro il 16 aprile
2004

Gli ulteriori termini connessi,

contenuti nelle predette disposizioni, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica
delle dichiarazioni relative alle suddette
definizioni, sono rideterminati con decreti,
rispettivamente, del Ministero dell’economia e
delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate, anche con riferimento alle date di
versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma
restando la decorrenza degli interessi dal 17
ottobre 2003”.
Alla

suddetta

rideterminazione

il

Ministro

dell’Economia e delle Finanze ha provveduto con il
D.M. 8.4.2004, il cui articolo 1, comma 2, lett.
g), ha fissato al 18 aprile 2005, tra l’altro, “I/
termine di versamento del residuo importo dovuto al
sensi dell’art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2ter della legge n. 289 del 2002, relativamente ai

6

definizione degli adempimenti e degli obblighi

soggetti che alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non
avevano effettuato versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi
tributari di cui al medesimo art. 12”.
Va inoltre considerato che la legge di conversione
del decreto legge 143/03, nel secondo comma del suo
unico articolo, ha fatto salvi gli effetti del già

stabilendo, inoltre, espressamente:

“Sono utili i

versamenti … effettuati tra il 17 aprile 2003 ed
il 25 giugno 2003, al fini delle definizioni di cui
agli articoli 11, coma 4, 12, 15, 16 e 17, comma
1, della medesima legge n. 289 del 2002”.
3. 2. Alla luce di tale sequenza di disposizioni
normative deve giudicarsi tempestivo il versamento
dell’80% della somma dovuta (prima rata) per la
definizione dei ruoli pregressi effettuato dalla
contribuente in data 16/05/2003.
Tale versamento, infatti, pur se successivo allo
spirare dell’originario termine del 16/04/2003, ha
tuttavia rispettato il termine (del 16/05/2003)
fissato dal decreto legge 59/03 (non convertito, ma
i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge
212/03, di conversione del decreto legge 143/03),
nonché è stato anteriore al termine del 25/06/2003
(data di entrata in vigore del decreto legge
143/03) indicato dall’articolo l, secondo comma,
della stessa legge 212/03.
3.3.

Occorre

tuttavia

stabilire

se

possa

considerarsi tempestivo anche il versamento del
residuo importo dovuto per il perfezionamento del
condono, effettuato dal contribuente il 18/04/2005,
dopo lo spirare dell’originario termine del
16/04/2004, ma prima dello spirare del termine del

7

menzionato decreto legge 59/03, non convertito,

18/04/2005 fissato dal DM 8.4.2004; ossia, vale a
dire, se si applichi la proroga, dal 16/04/2004 al
18/04/2005, del termine di pagamento della seconda
rata di condono.
L’Agenzia delle Entrate ricorrente sostiene che la
società contribuente non avrebbe potuto beneficiare
della proroga perché, alla data di entrata in
vigore del decreto legge 143/03, aveva già

condono.
Secondo

l’interpretazione

costituzionalmente

orientata, già enunciata da questa Corte con le
ordinanze nn. 12090/2012 e 13697/2013, cui questo
Collegio intende dare continuità, la proroga, dal
16.4.04 al 18.4.05, del termine di pagamento della
seconda rata del condono ex art. 12 1. 289/06 opera
“anche per coloro che avevano pagato la prima rata
in epoca anteriore alla data di entrata in vigore
del decreto legge 143/03 e la disposizione
contenuta nel secondo comma dell’articolo 1 del
decreto legge 143/03 e nel secondo comma, lett. g),
dell’articolo l del decreto ministeriale 8.4.04 che limita la platea del destinatari della proroga
dei termini a quei contribuenti che alla data di
entrata in vigore del decreto legge 143/03 non
avevano effettuato versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi
tributari di cui all’articolo 12 (tra gli altri)
della legge 289/02 – va interpretata nel senso che
per versamenti “utili” per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari devono
intendersi i versamenti immediatamente estintivi di
detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica
soluzione”.
3.4. Ne consegue che la contribuente aveva il

8

effettuato l’utile versamento della prima rata del

991Ni1

REGISTRAZIONg
Al saNst DEL D.P.R. 26/4/1946
ig. 131 TAB. ALL. B. – N.3

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diritto di avvalersi della riaperMIff mtl

di versamento recata dal secondo comma, lett. g),
dell’articolo l del D.M. 8.4.04, emanato in
attuazione dell’ articolo 1, secondo comma, d.l.
143/03 e, conseguentemente, che il giudice di
merito ha correttamente ritenuto tempestivo il
versamento del saldo del condono ex art. 12 1.
289/02 e, pertanto, efficace l’adesione al condono

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità vanno integralmente compensate tra le
parti, considerato il consolidarsi della
giurisprudenza di legittimità successivamente alla
proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente
compensate tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 7/03/2014.
Il Presidente

della società contribuente.

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