Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10075 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DANDOLO 35, presso il dott. VANNINI ROBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRESADOLA CARLO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FORUM S.N.C. DI RAMBALDI R. & CAZZOLA C.

(C.F.

(OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti prò tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso

l’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TONOZZI STEFANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

S.E. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 341/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

lette le conclusioni scritte del Presidente Deleg. VITTORIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con relazione depositata il 23 luglio 2010, il giudice designato ex art. 380 bis cod. proc. civ. ha esposto:

“1. – M.P., con ricorso notificato il 2 e 3 aprile 2008 a S.E. e alla società Immobiliare Forum, ha impugnato la sentenza 5 marzo 2007 della Corte d’appello di Bologna.

2.1. -La causa ha avuto riguardo ad un rapporto di mediazione.

S. ha chiesto il pagamento della provvigione alla M., che si è difesa sostenendo che l’opera di intermediazione era stato svolta dalla società Immobiliare forum, cui aveva pagato la dovuta provvigione e che ha chiamato in giudizio.

2.2 – il tribunale di Ferrara, pronunciandosi in primo grado, ha ritenuto che S. non avesse dato alcun utile apporto alla conclusione dell’affare.

Ha rigettato la sua domanda ed ha però dichiarato compensate le spese fra lo S. e la M..

Il tribunale ha anche rigettato la domanda che quest’ultima aveva comunque proposto contro l’Immobiliare Forum, perchè fosse, se del caso, dichiarata tenuta a pagare a S. la parte di provvigione che gli fosse spettata e da essa ricevuta in più e ha condannato la M. verso la Immobiliare Forum al pagamento delle spese del processo.

2.3 – La sentenza del tribunale è stata notificata l’11 ottobre 2002, su richiesta della Immobiliare Forum sia alla M. sia allo S..

La M. l’ha impugnata, sul capo della compensazione delle spese, con appello principale notificato sia allo S., sia all’Immobiliare Forum, fissando perla comparizione delle parti l’udienza del 17 febbraio 2003.

Lo S. vi ha resistito: si è costituito in giudizio il 28 gennaio 2003 e con appello incidentale ha riproposto la domanda rivolta contro la M. ed in subordine quella verso la Immobiliare Forum per il pagamento di una quota di provvigione.

L’immobiliare si è costituita resistendo all’appello.

All’udienza del 7 novembre 2006, fissata per la precisazione delle conclusioni, la M. ha riproposto contro l’Immobiliare Forum la domanda di restituzione di parte della provvigione pagatale: questo, per il caso che l’appello principale fosse accolte.

2.4 – La Corte d’appello ha detto ammissibile l’impugnazione incidentale di S. che ha accolto in confronto della M., condannando costei a pagare all’attore una parte della provvigione, liquidata in Euro 1500,00.

Ha invece dichiarato inammissibile la domanda riproposta dalla M. contro l’Immobiliare, osservando che lo era stata solo in sede di precisazione delle conclusioni ed aggiungendo che la M., comunque, non poteva avvalersi del potere di impugnazione incidentale, che non spetta alla parte che ha proposto quella principale.

3. – Il ricorso contiene due motivi, corredati da quesiti.

Potrà essere rigettato, se il collegio condividerà le considerazioni che sono svolte di seguito.

4. – il primo motivo è rivolto contro il capo della sentenza che riguarda il rapporto M. – S..

Non è fondato.

La parte contro cui è stato proposto appello può a sua volta proporre una propria impugnazione, lo fa con l’appello incidentale (art. 343 c.p.c., comma 1), che, avuto riguardo al rispetto del termine per impugnare, può essere tempestivo o tardivo.

Sostiene la ricorrente che l’appello incidentale S. non avrebbe potuto investire il merito della causa, una volta che l’appello principale aveva riguardato solo il capo delle spese.

Se non che l’impugnazione incidentale può riguardare sia lo stesso sia ogni altro capo della sentenza investito dalla prima impugnazione.

La giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza delle sezioni unite 21 agosto 1990, n. 8533, è sul punto consolidata (Cass. 11 giugno 2008 n. 15.483) e nel motivo di ricorso non si svolgono argomenti che ne impongano il riesame.

5. – il secondo motivo è rivolto contro il capo dalla sentenza che riguarda il rapporto M. – Immobiliare Forum.

Neppure questo è fondato.

E’ necessaria una considerazione preliminare.

La domanda della M. contro l’Immobiliare Forum – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente e come invece osserva la resistente – è stata esaminata nel merito e rigettata.

In presenza di un’espressa decisione di rigetto, non si trattava per la M. di riproporre la domanda secondo la disciplina dell’art. 346 cod. proc. civile, ma di impugnare la sentenza.

Non tuttavia con appello principale, come sostenuto nella sentenza impugnata, ma con appello incidentale, se ne fosse sorto interesse a farlo, a causa dell’atteggiamento processuale in seguito mantenuto dal convenuto S. nell’ambito dell’altro rapporto, quello relativo alla domanda principale.

Invero, la parte – vincitrice nel merito, ma non anche sulle spese, rispetto alla domanda principale proposta in suo confronto dall’attore, e però soccombente rispetto a quella da lei proposta in subordine contro il chiamato in causa – ha immediato interesse ad impugnare il capo sulle spese nell’ambito del primo rapporto, ma non anche il capo di merito nell’ambito del secondo rapporto.

Non si può dunque ritenere che abbia consumato il suo potere di impugnazione se lo esercita in modo conforme al suo interesse, quale corrisponde alla soccombenza pratica in cui è stata posta dalla decisione, sicchè non deve essere considerata onerata di proporre una tale seconda impugnazione sino a tanto che tale interesse non sia reso attivo dall’impugnazione principale (Cass. 28 gennaio 2004, n. 1616).

La regola per cui l’acquiescenza va apprezzata in relazione all’attualità dell’interesse all’impugnazione vale non nel solo ambito del rapporto cui si riferiscono l’impugnazione principale e quella incidentale, tra convenuto ed attore originari, ma anche nel diverso rapporto tra convenuto e chiamato in causa, se è dall’impugnazione incidentale dell’attore che nasce l’interesse del convenuto a rimettere in discussione la soluzione data dalla sentenza al rapporto sottostante alla chiamata in causa (Cass. 29 settembre 2005 n. 19.171).

E vale anche nel caso che, rimasto il convenuto soccombente rispetto all’attore, ma vincitore rispetto alla parte da lui chiamata, in causa in garanzia impropria, è per effetto dell’impugnazione principale del chiamato in causa che diviene attuale l’interesse del convenuto ad impugnare il capo della sentenza che l’ha visto soccombere rispetto all’attore (Cass. 25 gennaio 2007 n. 1635).

Invero, all’assenza di limiti oggettivi all’impugnazione corrisponde, nel (medesimo solco logico, quella di limiti soggettivi, nella misura in cui sussiste la stessa ragione.

Ragione che è quella per cui l’interesse ad impugnare sorge da una soccombenza attuale ed il potere di impugnazione si può esercitare – secondo le regole, ma con i limiti di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva – sino a tanto che un’impugnazione successiva non ha rimesso in discussione tra le parti della causa l’equilibrio fissato dalla sentenza tra gli interessi in contrasto (come si può desumere da Cass. sez. unite 27 novembre 2007 n. 24.627 e poi da Cass. 6 maggio 2008 n. 11.040).

L’art. 334 c.p.c., comma 1, col disporre che “le parti contro le quali è stata proposta impugnazione” possono proporre impugnazione incidentale, impiega un’espressione che si può riferire anche a chi ha per primo impugnato ed a sua volta ha subito un’impugnazione, ed anzi sarebbe stato sufficiente parlare al singolare di “parte contro cui è stata proposta l’impugnazione”, se si fosse voluto ammettere alla impugnazione incidentale solo i soggetti passivi dell’impugnazione principale e non anche l’autore di questa.

Sotto questo aspetto, non sono fondati gli argomenti addotti nella sentenza impugnata e nel controricorso a dimostrazione dell’inammissibilità di un’impugnazione incidentale, originata da un primo appello incidentale e rivolta, dall’appellante principale, contro altra parte ed altro capo della sentenza fatti oggetto della sua impugnazione.

La sentenza si sottrae tuttavia a cassazione per una diversa ragione.

E’ pacifico che la ricorrente non ha articolato un appello incidentale, ma si è limitata a riproporre la domanda rigettata, formando una conclusione in tal senso nell’atto del precisarla.

Non ha dunque osservato la forma dell’appello incidentale, che richiede pur essa di formulare motivi specifici di impugnazione (Cass. 11 maggio 1999 n. 4669).

Si aggiunga che, nel ricorso per cassazione – dove ci si richiama alla disciplina che al riguardo sarebbe dettata dall’art. 346 cod. proc. Civ. – neppure si specifica chiaramente se la parte abbia inteso di poter in tal modo proporre appello incidentale, per essere stata l’udienza di precisazione la prima udienza successiva alla proposizione dell’appello incidentale del convenuto da lei appellato e per doversi affermare che questo è il termine in cui è possibile proporre appello incidentale da parte dell’appellante principale”.

Dopo il deposito di tale relazione ex art. 380-bis cod. proc. Civ., la ricorrente depositava una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. All’udienza in camera di consiglio del 22 Febbraio 2011, il P.G. precisava le conclusioni come da verbale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano.

Il ricorso dev’essere quindi rigettato, con la conseguente condanna della M. alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Immobiliare Forum s.n.c. (unica parte resistente costituita), liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Immobiliare Forum s.n.c., liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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