Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10074 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato

IMPERIO MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.V., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 343/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 6/10/2004, depositata il

02/11/2004, R.G.N. 533/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso perii rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso, articolato in quattro motivi, S.G. ha proposto impugnazione avverso la sentenza emessa in data 2-11-2004 dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 6-11- 2001 di condanna di D.M.V. e della s.p.a. UNIPOL al risarcimento dei danni conseguenti a incidente stradale verificatosi in Taranto il 20-4-1991 – ha condannato il D.M. e la s.p.a.

UNIPOL a pagare, in solido tra loro, all’odierno ricorrente l’ulteriore somma di Euro 3.000,00 a titolo di completo ristoro del danno morale (in aggiunta alla somma di L. 30.000.000 versata in corso di causa e all’altra di L. 5.050.000 liquidata dal primo giudice), compensando per la metà le spese del grado e condannando gli appellati al pagamento dell’altra metà.

1.2. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e lamenta che il mancato riconoscimento del richiesto aumento di quattro punti percentuali (dal 9% al 13%) per inabilità permanente, in dipendenza di una lesione della teca cranica descritta nel supplemento di c.t.u., sia stato motivato esclusivamente sul presupposto della maggior affidabilità dei risultati della prima relazione, senza considerare che la documentazione attestante siffatta lesione (peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, proveniente da struttura pubblica) non era a disposizione del consulente al momento della redazione del primo elaborato peritale.

1.1. Il motivo costituisce reiterazione di difese di merito, già adeguatamente disattese dai giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, e cioè ad attività riservate ai giudici del merito.

Gli argomenti di segno contrario svolti da parte ricorrente non rivelano alcuna aporia di ragionamento o contrasto disarticolante nell’iter argomentativo seguito dai giudici di merito, il quale poggia sull’assorbente rilievo dell’assenza di prova dell’esistenza di un collegamento causale tra “la modesta lesione – che a parere dell’appellante dovrebbe meritargli il riconoscimento di altri quattro punti percentuali” e il sinistro per cui è causa, atteso il mancato riscontro di detta lesione nella cartella clinica e negli accertamenti svolti in ambiente ospedaliero e la sua “comparsa” in una lastra effettuata solo a distanza di due anni dall’evento.

L’assunto di parte ricorrente, secondo cui la “sindrome soggettiva”, asseritamente dipendente da detta lesione, non era stata evidenziata nel primo elaborato, sol perchè non erano stati fatti i relativi accertamenti radiografici, dovendo la lesione stessa ricondursi al trauma cranico, riscontrato nell’immediatezza del fatto, si risolve in una valutazione meramente alternativa, ma non esclusiva di quella assunta nella decisione impugnata; mentre la censura concernente il presunto errore, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nella identificazione della natura privata della struttura in cui vennero effettuati gli accertamenti in parola, si risolve nella denuncia di un errore di fatto – peraltro concernente un elemento secondario nel contesto della motivazione della decisione impugnata – non denunciabile con il ricorso ex art. 360 c.p.c..

In definitiva il motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.. Al riguardo parte ricorrente deduce che il risarcimento del danno per inabilità permanente e temporanea non corrisponde al danno effettivo, perchè non è stato quantificato in conformità alle tabelle predisposte dal Tribunale di Lecce.

2.1. Il motivo riguarda il punto della decisione in cui si conferma la quantificazione del danno biologico da I.P., come effettuata in prime cure, ritenendola “adeguata al fatto e rispettosa dei criteri ispiratori delle più recenti tabelle predisposte dal Tribunale di Lecce”, estendendo tale considerazione alla liquidazione del danno da I.T.T. e I.T.P..

2.1.1. Orbene il motivo è inammissibile per carenza dei requisiti di specificità e autosufficienza.

Invero – precisato che alla vicenda non si applica ratione temporis la L. n. 57 del 2001, art. 5, – si osserva, innanzitutto, che il ricorrente non indica quale sia la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione. Va, poi, evidenziato che la contestazione in ordine alla conformità alle “tabelle” in uso presso il Tribunale richiedeva che fossero ritrascritte e/o allegate al ricorso le tabelle in questione, in modo che di esse potesse averne cognizione anche questa Corte che non ha, altrimenti, accesso al “notorio locale”.

Non appare superfluo aggiungere che – come emerge dalla pur succinta motivazione – le tabelle in questione sono state assunte come parametro di riferimento di una valutazione necessariamente equitativa (come tale affidata al giudice del merito), qual è quella che deve sorreggere la valutazione del danno biologico.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Al riguardo parte ricorrente deduce che la rivalutazione del danno morale non è stata adeguata, in considerazione del fatto che occorreva tener conto dell’aumento di quattro punti percentuali dell’inabilità permanente.

3.1. Il motivo si fonda sugli stessi presupposti del primo e ne segue la stessa sorte, per cui va rigettato.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, relativamente alla pretesa di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, escluso dalla Corte di appello, perchè non provato. In contrario senso il S. deduce che la presumibile incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto della menomazione dell’integrità fisica era risarcibile “automaticamente”, trattandosi di un minore di età all’epoca del fatto.

4.1. Anche il presente motivo va rigettato.

In punto di diritto va precisato che – contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente – questa Corte è costante nel ritenere che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291). Inoltre se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore (in tal senso, tra le varie (cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).

4.2. Ciò premesso in punto di diritto, occorre osservare che la decisione all’esame non contravviene ai principi sopra riportati, laddove rileva che “l’attore non ha dimostrato, nè ha chiesto di farlo, una diminuzione del proprio reddito o comunque la perdita di occasioni di lavoro remunerative a causa dell’incidente patito”; id est non ha fornito la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Orbene, per infirmare sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, siffatta valutazione occorreva che il ricorrente allegasse e dimostrasse non solo di aver evidenziato innanzi ai giudici del merito la minore età del soggetto, ma anche di avere fornito elementi oggettivi e certi che – avuto riguardo anche alla natura dell’invalidità (micro-permanente) – lasciassero fondatamente presumere, per orientare il giudizio, non solo una riduzione della capacità lavorativa generica (risarcibile quale danno biologico), ma anche una riduzione della capacità lavorativa specifica (desunta dagli studi del minore ovvero anche dal lavoro dei genitori che, a sua volta, desse luogo ad una riduzione della capacità di guadagno).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese non essendovi stata attività difensiva da parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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