Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10074 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6356-2016 proposto da:

F.M.C., FA.ST., FA.CI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO CONTI che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, CF. (OMISSIS), in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede

dell’Avvocatura Comunale in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3322/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Fa.Mi. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma il Comune di Roma chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 1.226,30 ai sensi dell’art. 2041 c.c. per l’opera prestata in qualità di custode di autovettura rimossa su incarico della polizia municipale. Il Giudice di Pace adito rilevò la litispendenza con altro procedimento. Avverso detta sentenza propose appello il Fa. ed il Tribunale di Roma accolse la domanda. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14940/2012, accolse il ricorso del Comune, statuendo nel senso che gli addetti al Corpo della polizia municipale non possono ritenersi organo rappresentativo dell’ente locale, con la conseguente inidoneità a manifestare la volontà del Comune ai fini dell’implicito riconoscimento dell’utilitas della prestazione ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, quest’ultimo rigettò l’appello. Osservò il Tribunale che il riconoscimento dell’utilitas della prestazione non poteva individuarsi nell’accordo transattivo del (OMISSIS), intervenuto tra il Comune di Roma da una parte e Consorzio Laziale Traffico e Soccorso Stradale Lido s.r.l. dall’altra, perchè il Fa. non era parte del detto accordo, nè da quest’ultimo poteva desumersi il riconoscimento implicito dell’utilità del servizio di rimozione e custodia di autovetture nel suo complesso, in quanto la transazione disciplinava solo i futuri rapporti fra le parti contraenti.

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo gli eredi di Fa.Mi. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo di ricorso osserva il ricorrente che dalla premessa della transazione si desumeva la delega da parte del Sindaco al Corpo di polizia municipale con riferimento alla rimozione ed affidamento in custodia delle autovetture, sicchè tutti i rapporti derivanti dai documenti sottoscritti dagli addetti al Corpo della polizia municipale erano riferibili al Sindaco. Aggiunge che con la sentenza delle sezioni unite n. 10798/2015 era stato riconosciuto che il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Il motivo è inammissibile. Esso è in primo luogo carente dell’indicazione delle norme di diritto su cui si fonda. In secondo luogo mira alla mera rivisitazione del merito, giustapponendosi all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. In terzo luogo il ricorrente si duole di un mancato accertamento di fatto che al giudice di rinvio non era consentito, essendo costui vincolato non solo alla regola giuridica enunciata ma anche ai relativi presupposti di fatto, e non potendo estendere la propria indagine a questioni che pur non esaminate formavano oggetto di giudicato interno (fra le tante Cass. 20981 del 2015). Infine irrilevante è il richiamato arresto delle erezioni Unite in quanto l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicchè anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (Cass. n. 6086 del 2014 e n. 12095 del 2007).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA