Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10074 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10074 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 9250-2009 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

Data pubblicazione: 18/05/2015

rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente contro

2015
367

EDIL-GE.CO. S.R.L.;
– intimata –

Nonché da:

1

EDIL.GE.CO . S.R.L.

(c.f. 01611280346), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, Viale PARIOLI 180, presso
l’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

controricorso e ricorso incidentale;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3193/2008 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. GIACOBBE che
si riporta, accoglimento del ricorso principale e
rigetto del ricorso incidentale;
è presente, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l’Avvocato F.L. BRASCHI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

MICHIARA, LUCA VERDERI, giusta procura a margine del

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 30/05/2001, la Edil Geco srl conveniva in giudizio il Ministero
della Difesa, davanti al Tribunale di Milano, perché si dichiarasse la risoluzione del contratto di
appalto tra le parti, avente ad oggetto la costruzione di una officina leggera, con annesso
magazzino livelli in Cremona al’interno della Caserma Col di Lana, per inadempimento

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, li Ministero chiedeva il rigetto della domanda e, in via
riconvenzionale, il risarcimento dei danni, previa risoluzione del contratto per grave
inadempimento della &cletà.
Veniva disposta ed espletata CTU.
Il Tribunale, con sentenza in data 12/12/2005, rigettava la domanda dell’attrice, dichiarava risolto
il contratto per inadempimento di questa e rigettava la domanda riconvenzionale, per assenza di
prova del danno subito.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Edil.Geco srl.
Si costituiva il Ministero della difesa, che ne chiedeva il rigetto, e proponeva appello incidentale
in ordine al risarcimento del danno.
La Corte di Appello d Milano, con sentenza in data 7/10/2008, rigettava gli appelli.
Ricorre per cassazione il Ministero della difesa.
Resiste, con controricorso, la Edil.Geco che pure propone ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta vizio di motivazione riguardo alla mancata
prova del risarcimento dei danni. Con il secondo, vizio di motivazione riguardo all’affermato
trattenimento di fideiussione a titolo, appunto, di risarcimento dei danni.
Mancano le sintesi, necessariamente omologhe ai quesiti di diritto, relativamente al vizio di
motivazione (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008), ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato ma
ancora operante per i rapporti pregressi.
Nè si può certo affermare, come invece sostiene il Ministero ricorrente, che la “sintesi” possa
emergere dalla trattazione del motivo.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso principale.

dell’appaltante, con condanna di questo al risarcimento dei danni.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Edil.Geco lamenta nullità del procedimento e della
sentenza, in relazione agli artt. 132 e 295 c.p.c.
Con il secondo e terzo, rispettivamente, violazione dell’art. 71 , 3° comma DPR n. 554 del 1999,
1418, 10 comma c.c. e vizio di motivazione in ordine alla affermata nullità del contratto per
violazione della predetta disposizione imperativa che richiede la sottoscrizione tra le parti di
verbale in cui si dà atto della permanenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori
Con il quarto e quinto, rispettivamente, violazione degli artt. 35 ss DPR 554 del 1999; 16 comma
del 1971; 17 L. n. 64 del 1974 e D.M. 312 DEL 1987, nonchè vizio di motivazione, là dove la
sentenza impugnata ha respinto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’amministrazione appaltante, formulata per asserite carenze progettuali.
Con il sesto, violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 1453 c.c.; là dove la sentenza impugnata
ha rigettato la domanda di risarcimento danni per inadempimento dell’amministrazione
appaltante.
Con il settimo e l’ottavo rispettivamente violazione degli artt. 35, 36, 38, 39, 45, DPR 554 del
1999; 16, comma 5 L. 109 del 1994, 17 R.D. 365 del 1932; 1175, 1176, 1206, 1375, 1453, 1455 c.c.,
9 L. n. 1086 del 1071; 1 e 7 L. n, 64 del 1974 e DM 312 del 1987, nonché vizio di motivazione circa
il mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento
dell’amministrazione appaltante.
Con il nono e il decimo rispettivamente, violazione degli art. 1372, 1453 c.c. 345 c.p.c., nonché
vizio di motivazione, nella parte in cui si è ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione del
contratto per mutuo dissenso.
Appare pacifico e comunque non contestato che il procedimento n. 1869/04 tra le stesse parti,
ritenuto “pregiudiziale”dalla ricorrente era stato sospeso, in attesa della definizione del presente
giudizio ; non poteva dunque ammettersi la sospensione di un giudizio, in attesa della definizione
di altro_a.sua volta sospeso. All’evidenza il giudice a quo non si è pronunciato ritenendo
zy..t.a.

V totalmente infondata l’istanza di sospensione.
Quanto al secondo e al terzo motivo da trattarsi congiuntamente, va precisato che, nel caso di
specie, la norma di riferimento (art. 71 comma 3° DPR 554 del 1999 prevede la sottoscrizione di
un verbale in cui le parti danno atto della permanenza delle condizioni per l’immediata esecuzione
dei lavori. Non può condividersi l’affermazione del giudice a quo per cui la norma sarebbe
“imperativa” ( e provocherebbe dunque la nullità del contratto, stipulato in violazione di essa) solo
se comminasse esplicitamente la nullità dell’atto stesso. La “imperatività” può sicuramente
configurarsi, valutando il criterio ispiratore della norma, il suo contenuto, gli altri effetti previsti, il
rapporto con altre disposizioni della stessa legge, o più in generale, dell’ordinamento.
La disposizione predetta costituisce, del resto,i1 logico sviluppo di quella contenuta nell’arti d.p.r.
1063 del 1962,in relazione alla quale questa Corte aveva ripetutamente affermato che la

5° L: 109 del 1994; 17 R:D. 365 del 1932; art. 1453, 1455, 1175, 1176 ,1206, 1375 c.c.; 9 L. n. 1086

dichiarazione dell’appaltatore di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i
riflessi sull’esecuzione dell’opera t lungi dal tradursi in una mera clausola di stile o dal risolversi in
un riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell’appalto, si concreta in un’attestazione della
presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire
sull’esecuzione dell’opera; per cui, essa pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere
cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento
del rischio, senza però comportare un’alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel
senso di renderlo un contratto aleatorio (Cass. 3932/2008;13734/2003;11469 e 5820/1996).

dichiarazione con la quale la stessa attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, e di averli giudicati adeguati, considerando i lavori eseguibili e remunerativi alla
luce del ribasso offerto. E dichiari altresì che è stato visitato il luogo di esecuzione dei lavori,
prendendosi conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo. Sicché all’onere di completezza progettuale
che fa capo all’amministrazione nella fase del bando di gara, fa riscontro un correlativo dovere di
analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione
prevista dall’art. 71 cit., assumono l’impegno di realizzare l’opera così come progettata, avendone
valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell’offerta formulata i relativi costi. Con la
:

conseguenza ulteriore che la norma, con il richiedere l’attestazione della presa di conoscenza delle

.

condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione dell’opera, e prima
ancora sulla formulazione dell’offerta, per un verso, come già si è detto, pone a carico
dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una sua, altrettanto precisa,
responsabilità contrattuale (Cons. St.3881/2012); e í per altro verso, tende ad evitare che offerte
poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione ì possano poi comportare successive
controversie con l’impresa, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese
circa l’esecuzione dell’appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell’opera e
lievitazioni dei suoi costi.
Ma la norma si ispira anche all’esigenza di tutela dell’appaltatore che , ove non sia stato
sottoscritto il verbale previsto dall’art. 71 comma 3, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, a causa della
diversità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto negli atti di gara,ben può rifiutarsi di
stipulare il contratto (senza che ciò costituisca inadempimento allo stesso imputabile);ma non
anche dapprima concluderlo egualmente, per poi far valere la nullità del negozio che con la
propria manifestazione di volontà ha contribuito a perfezionare e poi ad eseguire.
Quanto alla motivazione censurata, va osservato che il giudice a quo, sulla base delle
argomentazioni del CTU, ritiene che la documentazione fornita dalla stazione appaltante fosse
sufficientemente adeguata e idonea a far ritenere “cantierabile l’opera oggetto dell’appalto: si
poteva dunque procedere osserva la Corte di merito – all’inizio dei lavori e all’esecuzione
dell’opera cui la società si era invece sempre sottratta.

Analogamente, l’art. 71 del D.P.R. 554/99 prevede che l’offerta dell’impresa debba contenere una

à

Nessun inadempimento dunque — così la sentenza impugnata — da parte dell’amministrazione
appaltante e, conseguentemente, sussistenza di inadempimento della società appaltatrice che non
aveva, senza giustificazione alcuna dato inizio ai lavori.
Rimane ovviamente assorbito il motivo relativo alla domanda dell’appaltatrice di risarcimento del
danno, e parimenti i motivi settimo e ottavo, relativi alla domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’amministrazione appaltante.
Quanto al nono e decimo motivo, va osservato che la domanda di risoluzione del contratto per

Si ha domanda nuova, per giurisprudenza costante ( al riguardo, Cass. 27890 del 2008).
, per modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto
davanti al giudice di secondo grado, si fonda su presupposti di fatto e situazioni giuridiche
differenti, introducendo così nel processo un nuovo tema di indagine e decisione, alterando
l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una
pretesa, per la sua intrinseca essenza, differente da quella fatta valere in primo grado e sulla
quale non si è svolto contraddittorio.
L’inadempimento per mutuo dissenso presuppone un accordo, esplicito o implicito tra le parti, ma
la questione dell’accordo comunque effettuato è stata prospettata soltanto in sede di appello.
2

Vanno pertanto rigettati, siccome infondati , ovvero assorbiti, per quanto si è detto, i motivi del
ricorso incidentale, che , conclusivamente va rigettato.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta quello incidentale.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Roma, 27 febbraio 2015

inadempimento e per mutuo dissenso hanno presupposti totalmente differenti.

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