Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10074 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10074 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Unipol Gruppo Finanziario spa, quale incorporante
per fusione della Aurora Assicurazioni spa, in
persona del procuratore Maurizio Castellina,
elettivamente domiciliata in Milano, Via Cappellari
3, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Capè, che
la rappresenta e difende in forza di procura
speciale in calce al ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t.,
– intimata –

avverso la sentenza n. 177/24/2007 della
Commissione Tributaria regionale della Campania,
depositata il 7/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 7/03/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Paolo Capé, per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’accoglimento.

Data pubblicazione: 09/05/2014

Ritenuto in fatto
La Unipol Gruppo Finanziario spa, incorporante per
fusione la Aurora Assicurazioni spa, propone
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Campania n. 177/24/2007, depositata in data
7/11/2007,

con

la

quale

in

controversia

pagamento, notificata nel maggio 2005, recante
somma iscritta a ruolo, a seguito di controllo
automatizzato ex art.36 bis DPR 600/1973 della
dichiarazione dei sostituti d’imposta, presentata
nel 1996, in relazione a ritenute non versate
dell’esercizio 1995 – è stata

confermata la

decisione di primo grado, che aveva respinto il
ricorso della contribuente Aurora Ass.ni spa.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, risultando dagli atti che il ruolo era stato
“emesso in data 28 dicembre 2000”,
stata

notificata

dall’art.25

DPR

entro

i

602/1973,

la cartella era

termini
come

previsti
modificato

dall’art.11 d.lgs. 46/1999 e dall’art.1 d.lgs.
193/2001, all’epoca vigente, disposizione questa
che “non poneva (a far data dal 9/06/2001 e fino
alla riforma ex D.L. 106 del 17/06/2005 convertito
con 1.156 del 31/07/2005) alcun limite temporale
alla notifica da parte del concessionario”.

Nel

merito, i giudici rilevavano che la contribuente
appellante non aveva dimostrato, neppure nel
secondo grado del giudizio, le modalità utilizzate
per operare la compensazione tra gli importi delle
ritenute ai dipendenti, eseguite e dichiarate nel
mod.770/1997, ed il

“supposto credito d’imposta

vantato nel confronti dell’Amministrazione

2

concernente l’impugnazione di una cartella di

finanziaria”

(derivante, secondo l’assunto della

stessa, da eccedenze di ritenute dell’esercizio
precedente).
L’intimata Agenzia non resiste.
Considerato in diritto
1. La ricorrente principale lamenta, con il primo
motivo, la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1 comma 5 bis del

giudici d’appello, da un lato, applicato, con
riguardo

all’eccezione

di

decadenza

dell’Amministrazione dalla potestà impositiva, la
normativa precedente, dichiarata incostituzionale
con

sentenza

della

Corte

Costituzionale

n.

280/2005, e, dall’altro lato, non applicato, al
processo pendente ed alla cartella esattoriale in
questione, i termini di decadenza introdotti dalla
nuova normativa. Con il secondo motivo, nel merito,
la stessa ricorrente invoca il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, ex
art.360 n. 5 c.p.c., per avere i giudici rilevato
la mancanza di prova di un credito d’imposta, che
risultava invece dalla lettura della dichiarazione
relativa all’esercizio precedente.
2. Il primo motivo è fondato.
Come, da ultimo, ribadito da questa Corte (Cass.
8406/2013):

“In tema di riscossione delle imposte

sui redditi, l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n.
106, convertito con modificazioni nella legge 31
luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza
della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella
parte in cui non prevedeva un termine di decadenza
per la notifica delle cartelle di pagamento

3

D.L. 106/2005, convertito in 1.156/2005, avendo i

relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – ha fissato, al
comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica
delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle
dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter,
sostituendo il comma secondo dell’art. 36 del
d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che, per le somme

liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento debba essere notificata, a pena di
decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il
31 dicembre 2001, entro 11 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco
valore transitorio, trova applicazione, come tale,
non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla
sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente
impositore, ma anche a quelle (come il caso di
specie) ancora “sub ludice”.
Per ampia giurisprudenza di questa Sezione (alla
quale l’odierno Collegio intende dare continuità),
infatti, in tema di riscossione delle imposte, il
D.L. n. 106 del 2005, art. l convertito con
modificazioni nella L. n. 156 del 2005 – emanato a
seguito della sentenza della Corte costituzionale
280/05 di declaratoria d’incostituzionalità del
D.P.R. n. 602, art. 25 -, che ha fissato, al comma
5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative a pretese tributarie
derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni ed ha
stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 36, comma 2, che, con riguardo
alla disciplina transitoria (concernendo invece
l’art.25 comma l DPR 602/1973 la disciplina

4

“a

che risultano dovute a seguito dell’attività di

regime”,

operante per le cartelle relative a

dichiarazioni presentate a decorrere dal 2004), per
le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni,
la cartella di pagamento debba essere notificata, a
pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 dicembre 2001, non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello di

equivoco”

“non

valore transitorio e trova applicazione

non solo alle situazioni tributarie anteriori alla
sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non
definite con sentenza passata in giudicato (cfr.,
ex plurimis,

Cass. 26104/05 e 1435/06;

Cass.20635/09; Cass. 2212 e 29153/11; Cass.6551/12
e 16990/2012).
Una sostanziale conferma del suddetto carattere
della normativa si è avuta anche con la
precisazione per cui la regola opera nel senso
indicato “salvo che si tratti di dichiarazioni per
la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e
resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In
questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di
“rettifica cartolare” (o formale), per le quali la
cartella di pagamento deve essere notificata al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (ai sensi
dell’ad. 43, primo comma, del d.P.R n. 600 del
1973, nel testo vigente “ratione temporis”); b) le
ipotesi di “controllo formale” (o, più rettamente,
cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve
provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (secondo il

5

presentazione della dichiarazione, ha un

combinato disposto dell’ad 17, primo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’ad 43,
primo comma, del d.P.R n. 600 del 1973, entrambi
nel testo vigente “ratione temporis”), sia alla
notifica della cartella di pagamento al
contribuente entro il giorno cinque del mese
successivo a quello nel quale il ruolo sia stato
consegnato al concessionario a norma dell’art. 24

nel testo vigente “ratione temporis”). La prova del
rispetto dei predetti termini, in caso di
contestazione, deve essere data dall’ente
impositore.”(Cass.

16826/2006).

Nella fattispecie, trattandosi pacificamente di
dichiarazione dei redditi presentata nel 1996, per
l’anno d’imposta 1995, e di importo iscritto a
ruolo nel dicembre 2000 (come accertato in
sentenza), la cartella di pagamento, emessa a
seguito di liquidazione della dichiarazione D.P.R.
n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, poteva essere
notificata, sulla base della suddetta normativa,
fino al 31 dicembre 2001, essendo operante la
disposizione introdotta con la 1.156/2005, di
conversione del d.1.106/2005, trattandosi di
controversia sub judice.
La cartella, emessa appunto ex art.36 bis d.p.r.
600/1973, è stata invece notificata nel maggio 2005
e dunque allorquando la decadenza della potestà
impositiva si era già verificata.
Il secondo motivo resta assorbito.
3. In conclusione, accolto il ricorso, va cassata
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,
va accolto il ricorso introduttivo della
contribuente.

6

del d.P.R n. 602 del 1973 (anche in questo caso,

ageNTE DA REGISTRAZIONE

Al SENSI DEL D.P.R. 261411916
N. 131 TAR. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARI”
Le spese processuali del giudizio di merito vanno

integralmente compensate tra le parti (considerato
il successivo, rispetto all’epoca di instaurazione
della lite, evolversi della normativa in materia)
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.

17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo della contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna la parte intimata al
rimborso delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi
titolo di compensi, oltre

6.200,00, a

200,00 per esborsi ed

accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 7/03/2014.
Il Presidente
Il Consig iere est.

1/2012, convertito dalla l. 271/2012 (Cass.S.U.

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