Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10074 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/05/2011), n.10074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Martano, elettivamente domiciliato in Roma via di Vigna

Murata 1, presso lo studio dell’avvocato Carubba Corrado,

rappresentato e difeso dall’avvocato Caprioli Giovanna, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione rilasciata dal Sindaco

in esecuzione della Delib. giunta comunale 13 aprile 2005, art. 77;

– ricorrente –

contro

EDIL.COS. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, 2011 via

Pisanelli 2, presso lo studio dell’avvocato Angeletti Alberto che la

rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 56/05, emessa

il 25 giugno 2004, depositata il 12 febbraio 2005, nel procedimento

R.G. 164/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 gennaio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Angeletti per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società EDIL. COS. s.r.l. proponeva procedimento arbitrale per la risoluzione della controversia insorta con il Comune di Martano relativamente al contratto di appalto del 10 gennaio 1996, intercorso fra le parti e avente ad oggetto il rifacimento di un comparto della fognatura pluviale municipale. La ditta appaltatrice aveva infatti sollevato riserve nei confronti di cinque stati di avanzamento e certificati di pagamento lavori e, dopo la consegna dell’opera, avvenuta il 18 novembre 1996, aveva sciolto le riserve richiedendo un corrispettivo aggiuntivo di L. 80.446.727 per le prestazioni ulteriori eseguite rispetto al contratto originario. Il Comune non aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta.

Il Collegio arbitrale accoglieva la domanda della EDIL. COS. condannando il Comune al pagamento di L. 74.994.034 oltre interessi legali maturati al 15 maggio 2001 (e pari a L. 28.698.141).

Il Comune di Martano ha impugnato il lodo arbitrale eccependo la sua nullità per illegittima composizione dell’organo giudicante, la tardività della pronuncia e il mancato esame dell’eccezione di inammissibilità della domanda.

La Corte di appello di Lecce ha respinto l’impugnazione del lodo.

Ricorre per cassazione il Comune di Martano e si affida a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso la EDIL. COS. s.r.l.

Entrambe le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 45 in relazione all’art. 36 del capitolato di appalto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo l’amministrazione comunale ricorrente, la Corte di appello salentina, nel ritenere improponibile l’impugnazione del lodo arbitrale per vizi attinenti al procedimento di nomina degli arbitri, in quanto non preceduta dalla proposizione dell’eccezione di nullità nel corso dello stesso procedimento arbitrale, ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 829 c.p.c., n. 2 all’ipotesi di inesistenza della nomina degli arbitri, determinata dall’attribuzione delle funzioni giurisdizionali a soggetti che non potevano assumerle.

Il motivo è sfornito di autosufficienza. Il Comune ricorrente non ha in alcun modo chiarito quale sia stato il vizio nella formazione del collegio arbitrale che ne avrebbe causato l’inesistenza. Inoltre non ha chiarito se davanti alla commissione arbitrale sia stata eccepita o meno la sua illegittima composizione. Su tali presupposti appare corretta la applicazione, da parte della Corte di appello, dell’art. 829 c.p.c., a norma del quale il difetto di “potestas iudicandi” del collegio arbitrale può essere rilevato anche d’ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase “apud arbitros”, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (che, ad esempio, prevedano l’affidamento di un incarico arbitrale a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa in tema di appalti pubblici, dispongano la devoluzione delle controversie fra società e soci ad un collegio di probiviri nominato senza il voto favorevole del socio in conflitto, ecc.), mentre, in tutti gli altri casi – e, cioè, nelle più semplici ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in mancanza, dal codice di rito civile – l’irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale (cfr. Cass. Civ., 1^ sezione, n. 10561 del 3 giugno 2004).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1984, art. 25 (come sostituito dal D.L. n. 101 del 1995, art. 8 ter convertito in L. n. 216 del 1995), del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 1, 13 e 35 degli artt. 1224 e 1362 cod. civ., dell’art. 829 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il Comune ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto erroneamente inammissibile la eccezione di nullità del lodo conseguente alla inammissibilità della domanda della EDIL. COS., in quanto proposta al di fuori delle ipotesi contrattuali e legali.

Secondo l’amministrazione ricorrente, la Corte di appello di Lecce avrebbe infatti ritenuto erroneamente che la verifica, richiesta dal Comune, degli interventi aggiuntivi eseguiti dalla EDIL. COS. (varianti in corso d’opera ovvero opere impreviste e imprevedibili) fosse inammissibile perchè attinente a una valutazione di merito.

Inoltre la Corte di appello avrebbe rilevato, sempre erroneamente, che il procedimento previsto dalla legge per la esecuzione delle varianti si sarebbe dovuto instaurare per iniziativa dell’appaltante che invece non l’aveva assunta.

Il Comune contesta queste motivazioni, su cui, a suo giudizio, si fonda la sentenza impugnata per cassazione, affermando, in primo luogo, che la valutazione della natura delle opere, oggetto delle riserve dell’appaltatrice, era strumentale ai fini di accertare l’ammissibilità della domanda e spettava pertanto al giudice di appello compierla fondandola sul rispetto dei criteri ermeneutici del codice civile nell’interpretazione del contratto. Il Comune osserva poi, quanto al secondo rilievo della Corte di appello, che quando la appaltatrice ha richiesto, lo stesso giorno della consegna dei lavori, l’attivazione del procedimento di approvazione della variante il Comune vi ha provveduto tempestivamente e ciò ha comportato la sua approvazione e l’assoggettamento delle opere da realizzare a nuovi prezzi. Nel caso invece delle opere oggetto di riserva la ditta appaltatrice ha deciso unilateralmente di eseguirle direttamente e senza richiedere alcun intervento preventivo dell’amministrazione comunale perchè ritenute dall’appaltatrice necessarie e giustificate da cause imprevedibili.

Anche questo motivo risulta sfornito di autosufficienza. Il Comune ricorrente non riporta nel ricorso le difese svolte a sostegno della sua eccezione di inammissibilità della domanda di controparte, cosicchè non è dato comprendere se la valutazione in fatto della Corte di appello circa la fondatezza della eccezione sia stata o meno carente. Nè può ritenersi, al fine di valutare l’eventuale inammissibilità della domanda svolta dalla ditta appaltatrice, che la ditta appaltatrice fosse tenuta a provocare formalmente e a provare la richiesta di approvazione di una variante progettuale per ottenere il riconoscimento delle maggiori opere eseguite. Ciò è da escludere a causa del difetto di autosufficienza del ricorso anche in ordine alla prospettazione dei rispettivi obblighi contrattuali azionabili in sede arbitrale. Va anche rilevato che la controricorrente ha dedotto, senza essere smentita, di aver fatto inserire fra le riserve la richiesta di adeguamento del corrispettivo a seguito delle maggiori opere eseguite non solo a causa della incompletezza del progetto e della non approfondita verificazione della situazione geologica in sede di predisposizione del progetto approvato, ma anche in considerazione del rifiuto dell’amministrazione di approvare la perizia dì variante, proposta dal direttore dei lavori nominato dal Comune, relativamente alle opere oggetto delle riserve.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 34 e 35 e dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il Comune ricorrente censura la decisione della Corte di appello che ha ritenuto legittimo il calcolo degli interessi legali compiuto dal collegio arbitrale perchè conforme alla disciplina generale dei danni nelle obbligazioni pecuniarie sancita dall’art. 1224 c.c. In realtà, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il Comune ricorrente rileva che gli arbitri hanno liquidato impropriamente gli interessi seguendo il criterio previsto dal capitolato generale di appalto delle opere pubbliche in caso di ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento.

Anche questo motivo di ricorso va respinto. La Corte di appello ha chiarito che il criterio seguito dal collegio arbitrale per la liquidazione degli interessi è stato quello del riconoscimento del tasso legale speciale e del riconoscimento del diritto alla applicazione dell’art. 1224 c.c. per il danno provocato dall’amministrazione comunale con il suo inadempimento. Una diversa lettura del lodo arbitrale sarebbe inammissibile in questa sede. Va inoltre ritenuta corretta l’affermazione della Corte di appello che ha ritenuto applicabile l’art. 1224 cod. civ. in considerazione della responsabilità gravante sul Comune per l’inadempimento del contratto accertato dalla commissione arbitrale.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.000,00 per onorari e 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA