Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10073 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.B. (OMISSIS), F.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo

studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentati e difesi dagli

avvocati BINI RENZO, CELLINI PARDO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI SIENA (OMISSIS) in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORI ANDREA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1597/2005 della CORTE C’APPELLO di FIRENZE, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/6/2005, R.G.N. 2828/A/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udite l’Avvocato GIANCARLO FERRI per delega dell’Avvocato PARDO

CELLINI;

udito l’Avvocato DOMENICO CALVETTA per delega dell’Avvocato PAOLO

PANARITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso affidato a un unico motivo F.B. e F. P. hanno impugnato la sentenza in data 7-6-2005, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena in data 10-9-2003 di rigetto della domanda da loro proposta nei confronti della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI (di seguito COLDIRETTI) per il risarcimento dei danni, asseritamente subiti in conseguenza del negligente adempimento da parte della stessa COLDIRETTI dell’incarico di assistere il socio F.B. nella redazione di un contratto agrario contenente clausola derogatoria alla durata di legge.

1.2. La COLDIRETTI ha resistito al ricorso, depositando tempestivo controricorso, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo posto a fondamento del ricorso si denuncia contraddittoria motivazione e illogicità della sentenza.

1.1. Il motivo si incentra sul punto della decisione che – muovendo dalla premessa che le reticenze dei testi escussi (e, precisamente, del funzionario della COLDIRETTI che curò la pratica in questione, tal P., nonchè dell’agricoltore, G.R., con il quale F.B. aveva concluso il contratto di affitto) inducevano “fondatamente a ritenere che l’ufficio di (OMISSIS) della COLDIRETTI non inviò il testo del contratto, già sottoscritto dalle parti, a Siena” (pag. 3 in sentenza) – ha, tuttavia, rigettato l’appello proposto da B. e F.P., ritenendo che, ai fini della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria, occorresse dimostrare che l’incarico conferito, per il tramite del P., ai funzionari della COLDIRETTI di Siena comprendesse anche l’obbligazione di acquisire la sottoscrizione del rappresentante di categoria del G. e che, in tal caso, occorresse, altresì, provare che la Confagricoltura (che curava, per l’appunto, gli interessi del G.) avrebbe, comunque, sottoscritto il contratto (non essendo sufficiente, ai fini della validità dell’accordo, la sottoscrizione di uno solo dei rappresentanti di categoria).

1.1.2. Secondo parte ricorrente la decisione è contraddittoria e illogica perchè ha escluso l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento omissivo, oggettivamente rilevato sulla scorta delle richiamate risultanze istruttorie e il pregiudizio da essi ricorrenti subito, rappresentato dall’inopponibilità all’agricoltore della clausola derogatoria della durata legale del contratto di affitto; e ciò sebbene, ai fini della validità degli accordi in deroga, occorra – come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa sentenza impugnata – che l’assistenza dell’associazione di categoria sia effettiva, con la conseguenza che non può essere considerata effettiva un’assistenza che si presti ad essere considerata negligente. Osservano in particolare i ricorrenti che il mandato conferito alla COLDIRETTI era “pieno e totale” e che l’assistenza doveva esplicarsi in un’azione che valesse a sostenere la stessa parte nella cura dei propri interessi che, nel caso di specie, consistevano nell’ottenimento di un contratto in deroga valido ed efficace a tutti gli effetti. In tale contesto risulterebbe evidente – a parere dei medesimi ricorrenti – l’esistenza del nesso causale tra la rilevata condotta omissiva e il pregiudizio lamentato;

le diverse conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sarebbero, invece, in contraddizione con la rilevata reticenza dei testimoni e, comunque, illogiche e contraddittorie in considerazione del contemporaneo riconoscimento del grave comportamento emissivo della COLDIRETTI; inoltre la motivazione risulterebbe illogica nel punto in cui pretende di riversare sugli attori l’onere di dimostrare circostanze che, in base all’elaborazione giurisprudenziale della L. n. 203 del 1982, art. 45, devono considerarsi insite nell’ampio e incondizionato mandato assegnato alla COLDIRETTI. 1.2. Questi gli argomenti addotti a fondamento della censura, va innanzitutto osservato che il motivo si sottrae al rilievo di inammissibilità per difetto di specificità formulato da parte controricorrente, posto che – come emerge dalla breve sintesi sopra riportata – sono individuati con sufficiente chiarezza sia i punti della decisione impugnata, sia le ragioni della impugnazione.

Due sono, nella sostanza, i passaggi argomentativi su cui si incentra l’addebito del vizio motivazionale: innanzitutto, il rilievo della carenza di prova in ordine ai contenuti dell’incarico conferito alla COLDIRETTI, ritenuto in conflitto logico con il contemporaneo riconoscimento dell’inaffidabilità della prova orale e, più in generale, con il complesso delle argomentazioni che individuano il referente normativo dell’assistenza richiesta alla COLDIRETTI nella L. n. 203 del 1982, art. 45; quindi, l’affermazione dell’inidoneità, sotto il profilo causale, della rilevata negligenza (per il mancato invio del contratto a Siena e per la mancata acquisizione della firma del funzionario della COLDIRETTI a tanto abilitato) e ciò nonostante l’accertamento della condotta omissiva costituisse la conferma che la COLDIRETTI non aveva messo il socio nelle condizioni di evitare il pregiudizio subito.

1.3. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che – come si legge, nella sentenza impugnata – si verte in tema di responsabilità contrattuale per il mancato completamento del mandato e che, con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico di cui trattasi è stato ritenuto accertato che “l’ufficio di (OMISSIS) della COLDIRETTI (…) venne incaricato sia della redazione del contratto che, della ricezione su di esso, della firma dei contraenti, sia dell’invio del documento all’ufficio di Siena della stessa Associazione (…) perchè venisse firmato dai rappresentanti di categoria” (pag. 3 della sentenza).

Ciò posto, ritiene il Collegio che il successivo rilievo, formulato nella medesima sentenza, con riguardo alla carenza di prova sui contenuti dell’incarico o, per dirla con le parole della Corte di appello, in ordine a “un importante tassello nel mosaico che dovrebbe comporre il nesso di causalità tra il dedotto comportamento omissivo ed il pregiudizio subito” (e, cioè, se la COLDIRETTI avesse assunto anche l’obbligazione di acquisire la firma del rappresentante dell’associazione di categoria del G.) si pone effettivamente in contraddizione con le richiamate risultanze della prova orale e con le conclusioni che ne sono state tratte in ordine al comportamento omissivo dell’ufficio di (OMISSIS) per la mancata trasmissione del testo del contratto agrario alla sede di Siena della COLDIRETTI e la (conseguente) mancata sottoscrizione del funzionario a ciò abilitato della stessa associazione.

Va precisato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (SS.UU. sentenza n. 13533 del 2001), facendo carico agli originar attori la dimostrazione dei contenuti dell’incarico e riversando sulla COLDIRETTI le conseguenze dell’incertezza della prova orale sul punto della trasmissione del documento contrattuale alla sede di Siena. Tuttavia affermare che occorreva anche la prova che la COLDIRETTI dovesse acquisire la firma del rappresentante della Confagricoltura (non potendo altrimenti la stessa “curare anche gli interessi di un associato ad un’altra categoria, per di più contrapposta a quella dei propri mandanti” come si legge in sentenza), da un lato, significa prescindere dalla premessa iniziale, che, indicando nell’esigenza di acquisizione delle firme dei rappresentanti delle associazioni di categoria la finalità della trasmissione del contratto a Siena, implicitamente, ma inequivocamente individua nella relativa omissione il necessario antecedente dell’evento dannoso lamentato; dall’altro lato, significa spostare, illogicamente, i termini della questione, posto che qui non si trattava, per la COLDIRETTI, di curare gli interessi del G. (chiarendogli il contenuto e lo scopo della clausola derogatoria), quanto, piuttosto, di curare gli interessi del proprio associato F.B., facendo tutto il possibile (ed in primis, trasmettendo il contratto a Siena), affinchè la clausola derogatoria (allo stesso associato favorevole) fosse opponibile all’agricoltore.

D’altra parte costituisce ius receptum che il mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonchè di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico.

E’ ben vero, poi, che la firma da parte del rappresentante della Confagricoltura, cui aderiva il G., non poteva essere assimilata a una mera formalità, posto che, ai fini della validità del contratto in deroga, occorre Legge cit., ex art. 45, che l’assistenza dell’associazione professionale di categoria si estrinsechi in un’attività “effettiva” di consulenza e di indirizzo che chiarisca il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinchè la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile. E tuttavia proprio il parametro normativo del “tipo” di assistenza prevista – applicato con riguardo alla posizione che qui rileva e, cioè, ai rapporti della COLDIRETTI con i suoi mandanti – avverte che la corretta esecuzione del mandato abbracciava anche la fase successiva all’acquisizione delle firme dei contraenti; mentre – riferito (come ha fatto la Corte di appello) alla posizione del G. e, quindi, ai rapporti tra lo stesso e la Confagricoltura – sposta la questione dal piano dell’efficienza causale del comportamento omissivo della COLDIRETTI a quello dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli prodotte da tale comportamento. In altri termini la Corte di appello, nel momento in cui nega il sorgere dell’obbligazione risarcitoria per non essere certo che il rappresentante dell’altra associazione di categoria, valutati gli interessi del proprio associato, avrebbe provveduto alla sottoscrizione (“non essendo dato sapere se l’associazione sindacale del G. fosse stata messa a conoscenza della volontà del suo assistito, come espressa in contratto, di limitare la durata del rapporto agrario; o comunque se l’affittuario avesse già manifestato, in sede negoziale, l’intenzione di accettare, previo consenso della stessa associazione, una durata inferiore”, così a pag. 4 in sentenza) confonde la questione dell’esistenza del nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento con l’indagine, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della responsabilità risarcitoria e diretta all’individuazione delle singole conseguenze dannose, attraverso un giudizio ipotetico/differenziale tra la situazione quale sarebbe stata senza quel comportamento omissivo (id est, se la COLDIRETTI avesse provveduto al diligente adempimento del mandato) e quella effettivamente realizzatasi.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in altra composizione perchè motivi nuovamente sui punti indicati. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA