Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10073 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4749-2016 proposto da:

CHIME S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, IL TRIANGOLO di M.F. & C.

S.N.C. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, CARISMA S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico, M.M., M.F.,

G.G.G., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati FEDERICA MARIOTTI e FABRIZIO POPPI;

– ricorrenti –

contro

HAMANA S.R.L. (già Hamana S.p.A.), – P.I. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico, C.C. CHEMICAL IMMOBILIARE S.R.L. – P.I.

(OMISSIS), in persona dell’amministratore unico, G.P.,

H.M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentati e

difesi dagli avvocati GUIDO BEVILACQUA, FRANCESCO FIMMANO’;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cron. 110/2016

del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale SOLDI Anna Maria, che, visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti l’istanza per regolamento di competenza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Hamana s.r.l., C.G. Chemical Immobiliare s.r.l., e altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, Chime s.p.a. e altri, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1381 c.c. di cui alla scrittura privata del (OMISSIS) e la condanna al pagamento della somma di Euro 1.500.000,00 a titolo di penale, oltre il maggior danno e gli accessori. La parte convenuta eccepì l’incompetenza per materia. Con ordinanza di data 19 gennaio 2016 venne dichiarata la competenza del giudice adito. Osservò il Tribunale che si verteva nell’ipotesi di patto parasociale atipico, confezionato secondo lo schema della promessa del fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., sicchè trovava applicazione D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. c). Hanno proposto ricorso per regolamento di competenza Chime s.p.a., Il Triangolo di M.F. & C. s.n.c., Carisma s.p.a. M.M., M.F., G.G.G. e P.E.. Sono state presentate scritture difensive. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’istanza di regolamento, denunciandosi la violazione dell’art. 5 c.p.c. e D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. c), si espone quanto segue. La causa petendi è data dall’inadempimento dell’obbligazione di cui all’art. 1381 c.c., riguardante fra l’altro gli adempimenti che l’amministratore di Ecoenergy s.r.l. doveva compiere per realizzare la scissione divisata con la scrittura privata del (OMISSIS), nella quale si prevedeva inoltre non un patto parasociale (neanche atipico) ma una transazione. Si aggiunge che la previsione della competenza esclusiva del foro di Avellino per ogni controversia era indice della natura non di patto parasociale dell’accordo.

L’istanza è infondata.

Con la scrittura privata del (OMISSIS), stipulata dai due soggetti controllanti in pari misura il capitale sociale di Ecoenergy s.r.l., si convenne fra l’altro, “anche per finalità transattive” con riferimento ai dissidi insorti in ordine all’esercizio del controllo su Corcosol s.p.a., che Ecoenergy s.r.l. sarebbe stata scissa e che l’assemblea di Corcosol s.p.a. avrebbe deliberato, fra l’altro, la modifica del proprio statuto e la rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, oltre l’approvazione del bilancio. Ciascuno dei due soggetti stipulanti promise e garantì, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., che sarebbero state eseguite le obbligazioni ed i fatti dei terzi indicati nel precedente articolato e che sarebbero state rinunciate le azioni giudiziarie intraprese. Si previde infine che “in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento di quanto promesso e garantito con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento, a favore dell’altra parte, di una penale immediatamente esigibile di Euro 1.500.000,00, fatto salvo il diritto di quest’ultima di chiedere il risarcimento del maggior danno”.

La causa del negozio ha natura complessa perchè le parti con le reciproche concessioni hanno inteso non solo abbandonare le pretese, ma hanno anche, ai sensi dell’art. 1965 c.c., comma 2, costituito un rapporto giuridico diverso, e cioè lo specifico accordo avente ad oggetto le società Ecoenergy s.r.l. e Corcosol s.p.a., accordo che in quanto avente ad oggetto le vicende societarie non può che essere definito parasociale. Trattasi di patto parasociale diverso da quelli regolati dall’art. 2341 – bis c.c., giuridicamente rilevante ai fini della competenza della sezione specializzata ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. c). La complessità della causa, risultante dalla presenza oltre che della causa transattiva anche di quella afferente allo specifico patto parasociale, impedisce di leggere in termini di pura transazione l’accordo de quo. La vicenda non può neanche essere letta esclusivamente in termini di promessa del fatto del terzo.

La ragione della domanda sarebbe riposta esclusivamente in quest’ultima ove il rapporto obbligatorio fosse rimasto circoscritto esclusivamente alle parti della promessa, con il fatto del terzo integrante il punto di riferimento dell’obbligo verso la controparte. Le parti della promessa ai sensi dell’art. 1381 c.c. coincidono invece con le parti del patto parasociale ed il terzo è rappresentato dalle compagini societarie oggetto dell’accordo parasociale. La promessa s’innesta così in un più ampio regolamento di interessi, in funzione di garanzia dell’efficacia del patto, che resta naturalmente di natura obbligatoria (cfr. Cass. 5 marzo 2008, n. 5963). La promessa del fatto del terzo, quale congegno accessorio al patto parasociale, partecipa della medesima causa, incidendo sul piano delle conseguenze dell’inadempimento contrattuale in termini di risarcimento del danno. Il rapporto giuridico dedotto in giudizio non è dunque isolabile nella transazione, nè tanto meno nel frammento rappresentato dalla promessa del fatto del terzo, ma consta del più complesso rapporto risultante dalla combinazione di transazione e patto parasociale, e dall’articolazione della promessa del fatto del terzo a quest’ultimo. Trattandosi quindi di causa relativa a patto parasociale (atipico) ricorre, conformemente al parere del pubblico ministero, ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 1681, art. 3, comma 2, lett. c), la competenza della sezione specializzata.

Le spese del processo relativo al regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali per il regolamento di competenza in favore della controparte, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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