Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10073 del 18/05/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10073 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso 23129-2009 proposto da:
COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A. (c.f. 01798430615),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI
Data pubblicazione: 18/05/2015
QUATTRO VENTI 150, presso l’avvocato LAURA LUCIDI,
che la rappresenta e difende, giusta procura
2015
366
speciale per Notaio avv. RAFFAELE ORSI di SANTA
MARIA CAPUA VETERE – Rep.n. 115067 del 28.1.2015;
– ricorrente contro
1
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
MARCANTONIO COLONNA 27, presso l’Avvocatura
dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato
CLAUDIO FORTE, giusta procura a margine del
– contrari corrente contro
A.S.L.9 FROSINONE;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 3647/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/02/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. LUCIDI che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
controricorso;
l’inammissibilità del ricorso.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
Ricorre per cassazione l’appaltatrice, sulla base di tre motivi, che pure
deposita memoria per l’udienza.
Resiste con controricorso la Regione Lazio.
Non si costituisce l’ASL 9 Frosinone.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inidoneità del quesito,
relativo a violazioni di legge ( che appare del tutto privo della regola
giuridica che si ritiene violata, e presenta insufficiente riferimento
alla fattispecie concreta, risolvendosi in affermazioni del tutto
apodittiche, ovvero in mere tautologie o interrogativi circolari) , (al
riguardo, tra le altre, Cass. S.U. n. 28536 del 2008 ) ed assenza delle
sintesi , omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di
motivazione (al riguardo, Cass. n° 2694/2008), di cui all’art. 366 bis
c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
In particolare, quanto al primo motivo, la ricorrente si limita a
chiedere se il giudice a quo abbia applicato le norme di cui agli artt.
113 e 342 c.p.c. nel dichiarare l’inammissibilità di alcune riserve e,
ancora, se la Corte di merito abbia considerato i chiarimenti contenuti
nella comparsa conclusionale quali motivi introduttivi del giudizio di
appello, applicato il principio iura novit curia, ai sensi dell’art. 113,
1° comma cpc, valutando le fattispecie legislative applicabili al caso
controverso; nonché ritenuto validi i motivi introduttivi nell’atto di
appello in base al dettato di cui all’art. 342 c.p.c. Null’altro si
aggiunge.
Come si diceva, riguardo al secondo e al terzo motivo, mancano
totalmente le sintesi.
Va dichiarato dunque inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
,
9
In un procedimento relativo ad appalto di opera pubblica, la Corte
d’Appello di Roma , con sentenza in data 22/09/2008 dichiarava
inammissibili l’appello principale e incidentale proposti contro
sentenza non definitiva ; accoglieva parzialmente l’appello principale,
avverso sentenza definitiva; condannava la Regione Lazio al
pagamento di alcune somme a favore della Costruzioni Ingg. PENZI
in relazione ad alcune riserve da essa sollevate nell’appalto intercorso
tra le parti.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore
della parte costituita, che liquida in €. 8.000,00 comprensive di €.
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Roma, 27/02/2015