Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10073 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10073 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Di Marco Alfio, elettivamente domiciliato in
Canicattl (AG) Corso Umberto I ° n. 100, presso lo
studio dell’Avv.to Giovanni Salvaggio, che lo
rappresenta e difende in forza di procura speciale
in calce al ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t.,
– intimato –

avverso

la

Commissione

n.

sentenza

102/04/2007

regionale

Tributaria

del

della
Lazio,

depositata il 14/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 7703/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;

1

Data pubblicazione: 09/05/2014

4

udito l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,
per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ed, in Llbordìno,
per il rigetto.
Ritenuto in fatto
Di Marco Alfio propone ricorso per cassazione,

Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’
Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
102/04/2007, depositata in data 14/06/2007, con la
quale – in controversia concernente l’impugnazione
di una cartella di pagamento, notificata
nell’aprile 2004, in relazione alle maggiori
imposte IRPEF ed ILOR dovute per gli anni 1989 e
1990, a seguito di avvisi di accertamento divenuti
definitivi, per mancata impugnazione di sentenza
favorevole all’Ufficio erariale (depositata
nell’ottobre 2001 e non notificata) – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva
respinto il ricorso del contribuente, stante la
definitività dell’atto-presupposto.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che l’appello del contribuente era inammissibile,
con assorbimento di

“tutte le altre censure”,

per

violazione dell’art.53 d.lgs. 546/1992, non essendo
state contestate dall’appellante le motivazioni
della sentenza dei primi giudici.
Considerato in diritto
Il ricorrente lamenta, ex art.360 n. 3 c.p.c.,
sotto unica rubrica, la violazione degli artt. 17 e
25 DPR 602/1973, nonché degli artt. 7 1.212/2000 e

2

articolato in sette motivi, nei confronti del

24 Cost., in punto di tardiva notifica della
cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo e
di carenza di motivazione della stessa cartella.
Nelle pagg. 17 e 18 del ricorso, vengono elencati
sette

quesiti,

così

articolati,

dell’art.366 bis c.p.c.:

ai

sensi

l) “Dica la Corte se un

ricorso, come nel caso di specie, possa essere
dichiarato inammissibile in grado di appello ove

di fatto e di diritto su tutte le argomentazioni
addotte nella parte motiva della sentenza di primo
grado”;

2)

“Dica la Corte se sia legittimo che si

operi sulla base di una sentenza emanata “fuori
tema”, cioè “extra petita” con una motivazione
totalmente lontana dalla materia proposta dal
ricorrente, il quale ha presentato ricorso contro
la tardiva notifica della cartella esattoriale e
non contro il contenzioso “presunto definito”, del
quale peraltro non era a conoscenza”;

3)

“Dica la

Corte se per una sentenza emessa il 19/09/2001 e
depositata il 26/10/2001, senza che il Contribuente
ne avesse notizia, per cui la sentenza si è resa
definitiva “per presunta inoperosità della parte”,
le presunte somme dovute dal ricorrente dovevano
essere iscritte in ruoli resi esecutivi ex art.17
lettera c) del DPR 602/1973 entro il 31 dicembre
2002,

cioè “entro il 31 dicembre dell’anno

successivo a quello in cui l’accertamento
divenuto definitivo per le somme dovute in base
agli accertamenti dell’Ufficio”; tenga presente la
Corte che non esiste alcun atto successivo al
26/10/2001 che dichiari la definitività della
sentenza”;

4)

“Dica altresì la Corte se sia

legittimo un provvedimento dell’Ufficio Entrate
privo di motivazione e di documentazione allegata”;

3

invece contenga appositi motivi di censura in punto

5)

“Dica ancora la Corte se sia legittima la

notifica di una cartella di pagamento fuori termini
non avendo l’Ufficio dimostrato documentalmente la
data di consegna del ruoli all’Erario”;

6) “Dica la

Corte se sia legittima la pretesa dell’Ufficio che
il ricorso andava indirizzato all’Esattoria”; 7)
“Dica infine la Corte se sia legittimo che un
Contribuente debba trovarsi assoggettato all’azione

illimitato e se ne debba aspettare a vita le varie
richieste, tenendo presente che i tributi in
argomento risalirebbero ad oltre venti anni or
sono”
I punti da 2 a 7 riguardano esclusivamente
doglianze mosse dal contribuente, alla cartella di
pagamento impugnata, sin dal ricorso introduttivo e
non anche specifiche statuizioni della sentenza
d’appello impugnata.
Le suddette censure sono inammissibili in quanto
non colgono la ratio decidendi

della sentenza che

concerne la preliminare questione
dell’inammissibilità dell’appello per violazione
dell’art.53 d.lgs. 546/1992.
Il ricorrente solo con il quesito sub l), riportato
sempre nella parte finale del ricorso, pag.17,
invoca una doglianza pertinente al

decisum

della

C.T.R., ma il motivo non è sviluppato nel ricorso,
cosicché l’isolato quesito di diritto risulta del
tutto generico ed astratto.
Il

ricorso

deve

essere

pertanto

dichiarato

inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.

4

esecutiva dell’Ufficio Tributario per un tempo

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

1/2012, convertito dalla 1. 271/2MVIJERYCP~
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese
processuali del presente giudizio di legittimità,
liquidate in complessivi 3.000,00, a titolo di
compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Quinta sezione civile, il 7/03/2014.
Il Presidente
Il Consigi re est.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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