Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10073 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. un., 09/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,
presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PERNA MARCELLO, per delega in atti;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 163/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 04/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza, del
19/04/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE BOTTA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine,
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne una sanzione, con trasferimento d’ufficio, irrogata nel 1998 dalla Sezione disciplinare del C.S.M. e confermata dalla Corte di Cassazione per aver il magistrato, quale capo della Procura, omesso di indicare, in violazione della circolare emanata dallo stesso C.S.M. 19/7/1991 P91-12046, criteri oggettivi e predeterminati per l’autoassegnazione dei fascicoli e per essersi così assegnato alcuni procedimenti ai quali erano interessati a vario titolo persone a lui legate da vincoli d’amicizia o comunque conosciute.
Successivamente, rilevato che la circolare in questione era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1444/05, che una sentenza del Tribunale di Trieste in una causa per diffamazione aveva escluso il coinvolgimento di “amici” del magistrato nei procedimenti oggetto della sanzione e che in altra causa di diffamazione un Sostituto, all’epoca sentito, aveva sostanzialmente “ritrattato” le proprie dichiarazioni sulla presunta trattazione di processi di “amici” da parte del magistrato sanzionato, quest’ultimo aveva presentato un ricorso per revisione alla Sezione disciplinare del C.S.M. che dichiarava inammissibile il ricorso con l’ordinanza in epigrafe, che qui viene impugnata con ricorso per cassazione.
Diritto
MOTIVAZIONE
Con il ricorso si contesta, in primo luogo, l’applicazione da parte dell’ordinanza impugnata D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25 invece del D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 37 applicabile nella specie, secondo il ricorrente, per espresso disposto dell’art. 32-bis del medesimo decreto, con la conseguente irrilevanza della discussione in ordine alla necessità di “nuovi elementi di prova” come causa giustificativa dell’istanza di revisione. In secondo luogo, si afferma la rilevanza decisiva degli elementi addotti a sostegno dell’istanza, in particolare dei fatti nuovi emergenti dalle ricordate cause per diffamazione. Da ultimo, si lamenta la mancata rideterminazione della sanzione di fronte al nuovo quadro fattuale.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto nelle forme previste dal codice di procedura civile, mentre avrebbe dovuto esserlo nelle forme previste dal codice di procedura penale, in quanto il provvedimento impugnato aveva stabilito che dovesse applicarsi nella specie il D.Lgs. n. 109 del 2006.
Ciò, in base al principio dell’apparenza, secondo il quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita a provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall’esattezza di una tale qualificazione¯ (Cass. 26 aprile 2010, n. 9923; v. anche Cass. 23 aprile 2010, n. 9694). Non contrasta con questa soluzione l’affermazione da parte di queste Sezioni Unite con la sentenza 3 agosto 2009, n. 17905: In tema di impugnazioni delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, al fine di individuare la procedura da seguire rileva l’epoca del promovimento del procedimento disciplinare, anche nel caso in cui è impugnato il provvedimento di rigetto di un’istanza di revisione della sentenza che l’ha definito;
conseguentemente, è inammissibile il ricorso proposto nelle forme del codice di procedura penale avverso l’ordinanza del Consiglio relativa a istanza di revisione di sentenza di condanna emessa in un procedimento promosso anteriormente al 19 giugno 2006 – che avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice di procedura civile, secondo la normativa pregressa (D.Lgs. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 60) – posto che la disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 23 si applica, ai sensi dell’art. 32-bis di tale decreto, ai procedimenti promossi dopo l’entrata in vigore dello stesso. La richiamata pronuncia, infatti, concerne una fattispecie diversa da quella qui in esame, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del codice di procedura penale in difetto di una qualificazione da parte del “giudice” del provvedimento impugnato. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011