Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10071 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARILENA DI CATALDI MARIA MADDALENA & C SNC (OMISSIS) in persona

del suo rappresentante pro tempore C.M.M.,

elettivamente domiciliata m ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso

lo studio dell’avvocato PETRINI MARCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FOIS SEBASTIANO con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALTUR VIAGGI TURISMO DI SELEDATA SRL (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 25049/2005 proposto da:

ALTUR VIAGGI & TURISMO DI SELEDATA SRL in persona del

legale

rappresentante pro tempore N.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 50 – A, presso lo

studio degl’avvocato LAURENTI LUCIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BASSU FILIPPO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MARILENA DI CATALDI MARIA MADDALENA & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 397/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

Sezione distaccata di SASSARI,emessa il 24/06/2005; depositata il 3

0/06/2005; R.G.N.253/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l’Avvocato PETRINI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’ottobre del 1991 Altur Viaggi e Turismo di Seledata s.r.l.

(di seguito Atur) chiese giudizialmente la risoluzione, per inadempimento della cedente s.n.c. Marilena di Cataldi Maria Maddalena & C. (di seguito Marilena), del “contratto di cessione di gestione d’azienda” concluso il 10 aprile precedente, col quale Marilena le aveva ceduto la gestione di 11 appartamenti, per 60 posti letto, del complesso immobiliare di (OMISSIS), per il corrispettivo di L. 105.000.000 annue per il primo anno di gestione, di cui L. 65.000.000 gia’ versate. Addusse, tra l’altro, di non aver potuto effettuare la voltura a suo nome della licenza comunale n. (OMISSIS) perche’ non intestata alla cedente societa’ Marilena ma a Maria Maddalena Cataldi (o Cattaldi) e che non tutti gli appartamenti consegnati avevano conseguito l’abitabilita’;

sostenne di aver inutilmente diffidato la convenuta cessionaria ad adempiere e di non avere per questo pagato la somma di L. 40.000.000 ancora dovuta; e domando’ che, pronunciata la risoluzione, Marilena fosse condannata a restituirle l’acconto di L. 65.000.000 gia’ percepito.

La convenuta Marilena resistette e chiese in via riconvenzionale che la risoluzione fosse pronunciata per inadempimento della cessionaria Altur, con la condanna della stessa al pagamento di quanto non ancora versato.

2.- Con sentenza del 29.10.2003 l’adito tribunale di Sassari respinse la domanda principale, accolse la riconvenzionale e condanno’ l’attrice Altur al pagamento della somma residua di L. 40.000.000, oltre agli accessori.

La decisione e’ stata riformata dalla corte d’appello di Sassari che, decidendo con sentenza n. 397/05 sull’appello della soccombente cessionaria Altur, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento della cedente Marilena, assolvendo Altur dal pagamento dell’importo di L. 40.000.000 (Euro 20.658,28) non ancora versato ma lasciando a suo carico l’acconto di L. 65.000.000 gia’ pagato in ragione della ravvisata correttezza della “osservazione del primo giudice circa gli effetti di un contratto ad esecuzione continuata”.

3. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione la societa’ Marilena, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Altur, che propone anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- La ricorrente principale (la cedente societa’ Marilena) denuncia, con i primi due motivi, vizi della motivazione su punti decisivi e, col terzo e quarto, violazione di norme di diritto (artt. 1362, 1367 e 1460 c.c., in relazione all’art. 1458 c.c., comma 1).

Si duole in particolare:

a) col primo e col secondo motivo, di essere stata considerata inadempiente benche’ la clausola n. (OMISSIS) del contratto recitasse che la cessionaria Altur era “a conoscenza della regolarita’ delle autorizzazioni e concessioni della societa’ Marilena” e si fosse assunta ogni responsabilita’ “inerente la gestione”, esonerando correlativamente la cedente; sicche’, se la cessionaria Altur aveva inveridicamente dichiarato di sapere che tutto era regolare e cosi’ invece non era, appariva illogico che le conseguenze negative fossero risentite da chi (la cedente Marilena) aveva omesso di rendere nota la reale situazione, anziche’ da chi non era stato diligente nell’accertare quale essa fosse in realta’;

b) col terzo motivo, che la clausola stessa non sia stata interpretata nel senso sopra indicato, in contrasto con le regole ermeneutiche poste dall’art. 1362 c.c., comma 1, e dall’art. 1367 c.c.;

c) col quarto, che la corte d’appello abbia ritenuto applicabile ad Altur l’art. 1460 c.c. benche’ esso sia incompatibile con la fattispecie di cui all’art. 1458 c.c. e benche’ non fosse certo il danno subito dalla cessionaria, fondato dalla corte d’appello su una mera ipotesi laddove aveva affermato che era assai grave la circostanza che soltanto due appartamenti fossero muniti di licenza di abitabilita’, “dal momento che oggetto del contratto era la fruizione degli immobili ai fini della loro locazione a terzi e che detta locazione poteva cessare ed esser vietata in ogni momento dall’Autorita’ pubblica, vista la non idoneita’ degli appartamenti a fini abitativi”.

3.- Col ricorso incidentale la cessionaria Altur – dopo aver rilevato in controricorso che al punto 9 del contratto la cedente Marilena aveva garantito che tutti gli immobili erano in regola con le norme edilizie e di essere abilitata all’esercizio dell’attivita’ consistente nella locazione a terzi di undici appartamenti – a sua volta si duole, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, che la corte d’appello abbia esentato la societa’ Marilena dalla restituzione dell’acconto (L. 65.000.000) fondando tale decisione sulla natura del contratto, considerato ad esecuzione continuata o periodica benche’ l’inabitabilita’ di 9 appartamenti su 11 le avesse precluso di trarre qualsivoglia utilita’ dal contratto stesso, concluso in funzione esclusiva della possibilita’ di locare gli appartamenti a terzi.

4.- Entrambi i ricorsi sono infondati.

4.1.- La manifesta infondatezza dei primi due motivi del ricorso principale direttamente discende dal rilievo che la cedente legge la locuzione “conoscenza della regolarita’” come equivalente a “conoscenza della irregolarita’”;

irregolarita’ che non nega, ma che assume irrilevante a fronte dell’onere di accertamento che prospetta a carico della cessionaria, per non essersi accertata che quanto garantito dalla cedente fosse vero.

Ma quel che rileva e’ che il bene fosse privo delle imprescindibili caratteristiche funzionali alla realizzazione della causa del contratto. E poiche’ cosi’ era secondo l’apprezzamento di fatto compiuto dalla corte d’appello, e’ del tutto conforme a diritto che esso sia stato dichiarato risolto per inadempimento della societa’ cedente, dalla quale era appunto dipeso quel vizio funzionale.

Il terzo motivo e’ infondato poiche’ nessun argomento logico e’ addotto a sostegno dell’affermata violazione delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, e all’art. 1367 c.c.. In ordine alla prima, non e’ dato comprendere perche’ l’assunzione della responsabilita’ della cessionaria in ordine alla “gestione” dovesse comportare l’irresponsabilita’ della cedente in ordine all’inesistenza dell’idoneita’ dell’immobile ad essere usato per lo scopo per il quale era stato ceduto (locazione a terzi) e perche’ la contraria opinione della corte d’appello integri una violazione di legge; in ordine alla seconda difetta assolutamente il presupposto di cui all’art. 1367 c.c. (che e’ il dubbio interpretativo), mentre non e’ contestato che un’altra clausola esplicitamente concernesse una garanzia di regolarita’ inveridicamente assicurata dalla cedente, pur se mediante lo strumento della conoscenza da parte della cessionaria della “regolarita’”; conoscenza che, come s’e’ sopra detto, logicamente presuppone la “regolarita’”, che invece non ricorreva, e non ricorreva benche’ non potesse che essere affermata dalla cedente, che l’azienda stava affittando (non altra e’ la portata di una cessione di gestione d’azienda per un tempo limitato con canone da versare periodicamente).

Il quarto motivo e’ infondato poiche’ la corte d’appello ha fatto riferimento all’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento) solo al fine di giustificare la sospensione del pagamento da parte della cessionaria Altur della somma che ancora doveva (L. 40.000.000) in ragione della gravita’ dell’inadempimento di Marilena (che ha considerato tale da privare “l’oggetto del contratto della sua utilizzabilita’”: a pagina 3, penultima riga, della sentenza impugnata), facendone dunque applicazione a favore di Altur, mentre la valutazione dell’importanza dell’inadempimento a fini risolutivi (ex artt. 1453 e 1455 c.c.) con gli effetti che ne conseguono (ex art. 1458 c.c.) concerne la posizione della cedente Marilena, sicche’ e’ improprio ogni riferimento alla compatibilita’ tra le due fattispecie normative.

4.2.- Infondato e’ anche il ricorso incidentale, avendo la corte d’appello fatto applicazione dell’art. 1458 c.c., comma 1, nella parte in cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, esclude la retroattivita’ dell’effetto risolutivo in ordine alle prestazioni gia’ eseguite, dovendosi per tali intendere quelle con cui il debitore abbia soddisfatto le ragioni del creditore per l’intervenuto riequilibrio delle prestazioni reciproche (ex plurimis, Cass., nn. 23695/04, 10383/98, 9906/98, 10985/96 e 7169/95).

L’assunto implicitamente presupposto dalla corte d’appello e’ che, se Altur il canone aveva fino ad un certo tempo versato, un’utilita’ aveva pur tratto. E la ricorrente incidentale non chiarisce, del resto, quali fossero le risultanze in fatto circa i posti letto riferibili agli appartamenti in regola e circa il numero di quelli invece presenti negli appartamenti non in regola, quale ne fosse la rispettiva estensione, quale l’ubicazione. L’affermazione che nessuna utilita’ la cessionaria Altur avesse potuto ricavare dal contratto non e’, inoltre, in linea con la pur riconosciuta regolarita’ di due appartamenti, dei quali non e’ peraltro indicata la consistenza; e neppure e’ illustrato in chiave critica il senso del riferimento della sentenza d’appello a quanto detto dal primo giudice sui contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Non e’ insomma affermato che era stato compiuto un accertamento in fatto – come tale potenzialmente idoneo a consentire l’apprezzamento di una possibile carenza della motivazione – dal quale fosse in ipotesi risultato che dal complesso immobiliare, benche’ privo delle necessarie caratteristiche per essere legalmente utilizzato, la Altur non avesse tratto alcun utile per non averlo mai effettivamente locato a terzi.

5.- Entrambi i ricorsi vanno conclusivamente respinti. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA