Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10071 del 15/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10071 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
.
sul ricorso proposto da:
01 A
Rossetti Francesco,
-Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge——-Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
41/13/1
g•
depositata il 812/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto dal Rossetti, notificato il 26/3/2014, non risulta depositato nei termini di
cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 14/7/2014.
46.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ, – T— R.G. n.
17351/14
Ordinanza pag. 1
Iii›.`-i9A9
Data pubblicazione: 15/05/2015
Al difetto di deposito consegue la declaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi £ A-ccorc) , oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifiP.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E A. .03, 90 , oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma I quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 23/4/2015
nte est.
cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.