Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10071 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10071 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 30209-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
706

FLUID O TECH SRL;

intimato

Nonché da:
FLUID O TECH SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 09/05/2014

FEDERICO

CONFALONIERI

5,

presso

lo

studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CENTORE PAOLO,
COGLITORE EMANUELE giusta delega in calce;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 25/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA
VALVA delega Avvocato CENTORE che si rimette;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale e il rigetto del ricorso incidentale.

contro

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RITENUTO IN FATTO
1. A seguito degli accessi effettuati dai funzionari dell’Agenzia delle
Entrate di Milano presso la società Fluid — O- Tech SRL, veniva emesso nei
confronti della stessa l’avviso di accertamento n. Rl.T030100645, notificato
il 28.10.02 relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2002,

omessa fatturazione per operazioni imponibili ed IVA indetraibile.
In particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, erano stati
ripresi a tassazione dall’Ufficio i costi relativi ai canoni di locazione
finanziaria e le quote di ammortamento di alcuni beni mobili strumentali,
costituiti da macchinari ed impianti specifici per la lavorazione di
componenti particolari per la fabbricazione di pompe e compressori,
acquisiti con un contratto di leasing finanziario dalla Fluid-O-Tech SRL,
che non risultavano utilizzati direttamente dalla stessa, bensì concessi in
comodato gratuito alla società Andreis SRL.
2. Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso in
relazione ai rilievi 1, 3, 5, 10 e, parzialmente, 11, che veniva accolto dalla
CTP di Milano limitatamente ai rilievi 3 e 5 con la sentenza n.39/35/07.
L’appello proposto dalla contribuente in via principale in merito ai rilievi
n.1 e 10, relativi alla non inerenza dei costi relativi ai canoni di locazione
finanziaria ed alle quote di ammortamento (rilievi ai fini IRPEG, IRAP ed
IVA), veniva accolto dalla CTR di Milano con la sentenza n.51/40/08, con
la quale era invece respinto l’appello incidentale proposto dall’Ufficio
finanziario sui rilievi n.3 e 5.
3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava in merito ai
rilievi n.1 e 10, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime
cure, la società contribuente aveva provato: a) che la concessione di beni in
comodato aveva comportato notevoli vantaggi economici, sia in ordine al
prezzo sia alla stabilità della fornitura da parte della società comodataria dei
beni acquistati in leasing e che quindi si trattava di costi inerenti; b) che i
canoni di leasing e le quote di ammortamento erano detraibili in capo alla
comodante in quanto strumentali ed inerenti per la stessa; c) che
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Cons. est. Laura Tricorni

con il quale erano contestati costi non inerenti, costi non documentati,

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l’indicazione del termine minimo era necessaria per verificare la
deducibilità dei canoni di leasing per cui nulla aveva a che vedere con il
contratto di comodato e che per vincere la presunzione di cessione
necessitava il registro vidimato dei beni presso i terzi, esistente nel caso di
specie.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della

cinque motivi. L’intimata resiste con controricorso, spiega ricorso
incidentale condizionato affidato ad un motivo e deposita memorie ex
art.378 cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare
unitariamente per la stretta connessione, la Agenzia delle Entrate lamenta il
difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1 n.5, cpc.
In particolare, come puntualizzato nel primo momento di sintesi, la
ricorrente si duole che la sentenza abbia fondato la decisione favorevole alla
società solo sulla documentazione prodotta dalla stessa, peraltro indicata in
modo generico “giurisprudenza, circolari ministeriali e documentazione”,
senza effettuare alcuna valutazione critica del contenuto.
Nel secondo momento di sintesi l’Agenzia delle Entrate rimarca come
sia mancata qualunque argomentazione volta a risolvere il problema del
rilievo sollevato dall’Ufficio, circa la situazione giuridica dei beni in
argomento, in particolare circa la loro effettiva proprietà e la effettiva
funzione che essi avevano rispetto alla attività imprenditoriale della
contribuente, nonché, e prima ancora, il reale vantaggio economico che da
tale situazione derivava in favore della contribuente medesima
1.2. I due motivi sono fondati e vanno accolti.
1.3. In buona sostanza nel ragionamento del giudice del merito emerge
la totale obliterazione degli elementi che hanno condotto alla sua decisione e
di quelli, sottoposti alla sua attenzione dall’Agenzia delle Entrate, che
avrebbero potuto condurre al una diversa decisione (Cass. SS.UU. sent.
n.24148/2013). Lo stesso si è limitato ad esprimere la sua conclusiva
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Cons. est. Laura Tricorni

sentenza n. n.51/40/08, depositata il 25.09.08 e notificata, affidandosi a

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determinazione in merito alle contestazioni tributarie, senza procedere ad
una disamina puntuale delle inferenze logiche che potevano essere desunte
dagli elementi dimostrativi addotti dall’Ufficio finanziario e dalla
contribuente, senza chiarire a quali criteri di valutazione abbia voluto
riferirsi nel richiamare “giurisprudenza, circolari ministeriali e
documentazione” e senza partire dagli elementi di fatto a sua disposizione

3370/2012). Va altresì rimarcato che il giudice di merito ha omesso di
indicare gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento, rendendo in tal
modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento (v. Cass. ord. n.9113/2012). In particolare risultano prive di
riscontro fattuale e, quindi, motivazionale le scarne asserzioni circa i
vantaggi economici, in ordine al prezzo ed alla stabilità della fornitura da
parte della Andreis SRL, conseguenti al comodato dei beni in leasing, tali da
consentire la qualifica del relativo costo come inerente alla attività della
Fluid-O.Tech SRL e deducibile, e circa il superamento della presunzione di
cessione dei beni a favore della Andreis SRL, alla quale erano stati i beni
erano stati concessi in comodato.
2.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.75, comma 5, DPR 917/86, nella formulazione
all’epoca vigente, ai sensi dell’art.360, comma 1 n.3, cpc.
Secondo la ricorrente che ai fine della deducibilità dei costi è sempre
necessario un collegamento tra il reddito imprenditoriale e la componente
negativa deducibile, mentre nel caso in esame la derivazione degli utili dalla
utilizzazione dei macchinari non riguardava certo la società contribuente,
ma la Andreis SRL che li utilizzava: la Fluid-0- Tech SRL, infatti,
assumeva di avere acquistato i macchinari e di averli concessi in comodato
gratuito alla Andreis SRL affinchè questa le realizzasse il prodotto finale da
assemblare, che veniva acquistato dalla Fluid-0- Tech SRL a prezzi di
mercato più bassi. Accompagna al motivo il quesito di diritto.
Sul punto la controricorrente Fluid-O-Tech SRL , a proprio favore,
esponeva tutti gli elementi di fatto, da cui a suo dire, dedurre la effettiva
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per una analitica considerazione delle risultanze processuali (v. Cass. ord. n.

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inerenza dei costi e che, tuttavia, non risultavano espressamente esaminati
nella sentenza impugnata.
2.2. Il motivo è infondato e va disatteso.
2.3. La norma applicabile nel caso in esame e cioè l’art.75 comma 5
DPR n.9171986, vigente all’epoca, prevedeva “Le spese e gli altri
componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,

riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività
o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di
proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 63”.
Orbene, al fine di una corretta applicazione di questa norma nella
fattispecie in esame, è necessario richiamare il seguente principio già
espresso da questa Corte, che si condivide ed al quale il giudice del rinvio si
dovrà attenere nel riesaminare nel merito la controversia “In tema di
imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia esternalizzato fasi più o
meno ampie della produzione dei beni dell’impresa, conservando la
proprietà ed il controllo di macchinari affidati a terzi in comodato per la
produzione medesima, i costi sostenuti per l’acquisto dei macchinari
possono essere ammessi all’ammortamento, concorrendo alla realizzazione
del programma economico dell’impresa, nella misura cui consentono
all’impresa comodante di ottenere i beni prodotti con i macchinari dati in
comodato ad un prezzo inferiore a quello praticabile ove la comodataria
avesse dovuto accollarsi l’inerenza dell’acquisto in proprio dei beni
strumentali necessari alla produzione. Il vantaggio derivante dalla
delocalizzazione (da documentarsi in modo idoneo), inoltre, dovrà essere
specifico e predeterminato, in modo che sia percepibile la integrazione tra il
ciclo produttivo interno all’impresa e quello affidato a terzi e la natura e la
entità dell’apporto reso dall’attività del terzo al miglioramento dei conti

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contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si

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economici dell’impresa, anche nella forma del risparmio di spesa.” (Cass.
sent. n.1389/2011).
3.1. Con i motivi quarto e quinto, da trattare unitariamente perché
relativi a fattispecie sovrapponibili, la ricorrente lamenta ancora il difetto di
motivazione in relazione all’art.360, comma 1 n.5, cpc.
Il quarto ed il quinto motivo attengono rispettivamente al rilievo n.3

non inerente e/o non di competenza della fattura n.100/02 di E.5.000,00
emessa da un fornitore, ed al rilievo n.5 riguardante la ripresa a tassazione
come costo non inerente e/o non di competenza della fattura n.400/02 di
E.5.501,29 emessa da un fornitore.
In entrambi i casi il rilievo è fondato sulla mancata documentazione
delle prestazioni ricevute con specifica delle modalità, di talchè, a parere
dell’Agenzia delle Entrate, non era stato possibile valutare la sussistenza
dell’inerenza, quale elemento essenziale per la deducibilità del costo.
In relazione ad entrambe le fattispecie la CTR aveva unitariamente
motivato affermando ” (le fatture) sono inerenti e chiare anche se non
dettagliate”. La ricorrente con appropriati motivi di sintesi si duole del
mancato esame e di qualsivoglia valutazione dei relativi documenti al fine di
statuire la effettiva inerenza del costo alla attività di impresa.
3.2. I motivi sono fondati e vanno accolti.
3.3. Nel caso in esame, a fronte della contestazione mossa dalla
Amministrazione, circa la genericità delle fatture, prive dell’indicazione
della natura, quantità e qualità dei servizi ricevuti, la CTR si è limitata ha
sostenere il contrario, senza però indicare gli elementi di fatto ed esporre il
percorso logico giuridico seguito per arrivare alla decisione assunta, che va
pertanto censurata, per i motivi già espressi sub 1.3.
4.1. Con il ricorso incidentale condizionato, la società Fluid-O-Tech
ha articolato un motivo con il quale lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 31 DLGS n.546/1992 ai sensi dell’art.360, comma 1
n.3, cpc.

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dell’avviso di accertamento, riguardante la ripresa a tassazione come costo

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La Fluid-O-Tech SRL, rammentando che l’art.31 citato stabilisce
l’onere per la segreteria di dare comunicazione della data di trattazione della
causa alle “parti costituite” almeno trenta giorni prima, si duole della
decisione della CTR nella parte in cui ha rigettato la domanda di
declaratorio di nullità della sentenza di primo grado per irregolare
costituzione del contraddittorio, ritenendo che il contribuente fosse stato in

In proposito la resistente esplicita che la sua doglianza riguarda la
comunicazione dell’avviso di trattazione del ricorso davanti alla
Commissione effettuata all’Agenzia delle Entrate di Milano il 08.11.2006,
prima ancora che la stessa si fosse costituita, costituzione avvenuta solo
successivamente il 20.12.2006.
A corredo formula il seguente quesito di diritto “Se la violazione

dell’art.31 DLGS 546/1992 — cioè l’avere la segreteria della commissione
tributaria provinciale comunicato l’avviso di trattazione del ricorso
all’Agenzia delle Entrate, ancorchè quest’ultima non fosse parte costituita
alla data della comunicazione, nonostante il decorso del termine di cui
all’art.23 DLGS n.546/1992, determini la nullità del provvedimento e della
successiva sentenza per lesione del principio del contraddittorio e del
diritto di difesa”
4.2. Il motivo è infondato e va respinto.
4.3. Nel giudizio tributario l’avviso di cui all’art.31 DLGS
n.546/1996, pure se non dovuto alla parte non costituita, tuttavia non
produce alcun pregiudizio processuale al ricorrente in quanto la costituzione
tardiva della controparte è sempre possibile, a parte talune preclusioni (cfr.
Cass. sent. nn. 21212/2004 e 18962/05) predisposte a garanzia del corretto
svolgimento del contraddittorio.
5.1. Conclusivamente il ricorso principale va accolto per i motivi
primo, secondo, quarto e quinto, rigettati il terzo motivo del ricorso
principale e l’unico motivo del ricorso incidentale perché infondati, e la
sentenza impugnata va cassata.

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grado di svolgere compiutamente la propria difesa.

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SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 264/P8
N. 131 TAB. ALL. 8.- N.5

MATERIA TRURJTANA
La causa peraltro non può essere decisa nel merito ma va rinviata alla
CTR della Lombardia, in altra composizione, che, dovrà accertare l’inerenza
e la strumentalità dei costi tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto
forniti in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, a sostegno della supposta non
inerenza, e dalla società Fluid-O-Tech SRL, a sostegno della affermata
inerenza delle operazioni in discussione nel presente giudizio, attendendosi

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla statuizione sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– accoglie il ricorso principale per i motivi primo, secondo, quarto e
quinto, rigettati il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del
ricorso incidentale perché infondati;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della
Lombardia in altra composizione per il riesame, nei limiti dei motivi
accolti, e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Cos‘ deciso in Roma, camera di consiglio del 25 febbraio 2014.

al principio di diritto esposto sub 2.3. e nei limiti dei motivi accolti.

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