Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10070 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di TRIUGGIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14/A, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAL MOLIN GRAZIANO con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAGNES

SERGIO con delega in calce al controricorso;

ASSITALIA Le Assicurazioni d’Italia SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale avv. F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA B. ORIANE 32, presso lo studio dell’avvocato

SCIUME’ ALBERTO, che la rappresenta e difende con delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 23/11/2004; depositata il

25/01/2005; R.G.N. 2039/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato PAFUNI GABRIELE (per delega DEL MOLIN GRAZIANO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel settembre del 1996 M.A.M. cadde col ciclomotore sul quale viaggiava su una strada comunale di Triuggio a causa dell’accentuato dislivello tra il piano stradale ed un tombino, riportando lesioni permanenti.

Nell’ottobre del 1998 convenne in giudizio per il risarcimento il comune, che resistette e chiamò in garanzia le società assicuratrici Assitalia e Generali, che a loro volta resistettero.

Con sentenza n. 2910 del 2001 l’adito tribunale di Monza condannò il comune al pagamento di L. 220.032.400 e Assitalia a tenerlo indenne.

Respinse invece la domanda nei confronti di Generali, di cui ritenne fondata l’eccezione di prescrizione.

2.- La sentenza è stata parzialmente riformata dalla corte d’appello di Milano che, decidendo con sentenza n. 128 del 2005 sull’appello principale di Assitalia e su quello incidentale del comune di Triuggio, ne ha confermato la condanna al risarcimento ma ne ha rigettato la domanda di manleva nei confronti di Assitalia sul rilievo che la relativa polizza assicurativa era “a secondo rischio”, essendo la copertura fino alla concorrenza di un miliardo di lire garantita dalla società Generali.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Triuggio, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, cui resistono con distinti controricorsi la M. e l’Assitalia.

La s.p.a. Generali Assicurazioni non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il comune ricorrente si duole deducendo violazione dell’art. 2043 c.c., e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo – che la corte d’appello abbia ritenuto che il dislivello fra strada e tombino fosse imprevedibile e non percepibile e che alla conducente del ciclomotore non potesse imputarsi nè un difetto di attenzione nè una velocità imprudente.

1.1.- Il motivo è infondato.

La dedotta falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. è del tutto inconferente in relazione alla circostanza che la corte d’appello ha esplicitamente ritenuto che alla fattispecie fosse applicabile l’art. 2043 c.c., costituente norma meno favorevole al danneggiato, tenuto a provare anche la colpa di chi assuma responsabile.

La affermata violazione dell’art. 2043 c.c. è palesemente insussistente, avendo la corte ravvisato sia la colpa del comune proprietario della strada che il nesso causale tra dislivello e danno, sicchè non è dato cogliere errori di sussunzione.

Il prospettato vizio della motivazione si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del fatto, inidonea a configurare un vizio della motivazione, che è sufficiente e niente affatto contraddittoria nella parte in cui, sulla base delle richiamate risultanze processuali, è addivenuta alla conclusione di cui il ricorrente si duole in questa sede senza specificamente indicare quali determinanti risultanze siano state in ipotesi pretermesse.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 c.c., e per ogni possibile vizio della motivazione.

2.1.- Si assume che, a causa dell’erronea interpretazione da parte della corte d’appello delle clausole della polizza stipulata (in particolare, della clausola 2.11., recante il titolo “assicurazione integrativa”), era stata esclusa una fattispecie di coassicurazione, che avrebbe dovuto essere invece ravvisata in ragione del fatto che il contratto con le generali era stato espressamente richiamato.

La censura è manifestamente infondata in quanto risulta incomprensibile la ragione per la quale il richiamo della polizza intercorsa con la società Generali varrebbe, di per sè, a qualificare come coassicurazione un’assicurazione dichiaratamente destinata ad operare solo “in secondo rischio”, per somme eccedenti la massima esposizione di un’altra compagnia. La corte d’appello ha, del resto, chiaramente posto in rilievo (a pagina 13 della sentenza) le caratteristiche della coassicurazione, escludendone nella specie la ricorrenza sulla base di argomenti che non sono specificamente contestati, sicchè il contrario assunto del comune ricorrente si rivela apodittico.

2.2.- Quanto alla doglianza relativa alla parte della sentenza che aveva escluso che potesse considerarsi incolpevole l’affidamento del comune nella validità della polizza (per avere Assitalia gestito il sinistro senza rappresentare che l’assicurazione concerneva solo il rischio eccedente L. un miliardo), essa non scalfisce il rilievo della corte d’appello che l’inequivoco tenore delle pattuizioni non consentiva di addivenire a tale conclusione.

Mentre non è spiegato in ricorso il senso dell’affermato riconoscimento dell’operatività della polizza per facta concludentia, secondo quanto ritenuto dal primo giudice. Se, cioè, i fatti concludenti siano dal ricorrente assunti come rilevanti ai fini di una responsabilità dell’Assitalia da ingenerato affidamento; nel qual caso va rilevato che un affidamento incolpevole è stato escluso dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua (a pagina 14 della sentenza). O se essi addirittura si prospettino come decisivi ai fini della stessa operatività della polizza che ne era priva; e va allora detto che un contratto non assume un contenuto diverso da quello che obiettivamente lo connota solo perchè la parte obbligata abbia, in ipotesi, ritenuto che così fosse, non potendo comunque attribuirsi ad un’erronea opinione una portata autonomamente novativa.

3.- Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che per ognuna delle controricorrenti liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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