Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10070 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2991/2016 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DAEDANELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CANAL;

– ricorrente –

contro

UNPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. già NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO GUIDONI;

– controricorrente –

e contro

T.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1694/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’1/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.N. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova L.F. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro verificatosi mentre si trovava presso l’abitazione del convenuto per eseguire lavori di impermeabilizzazione. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa la società assicuratrice. Il Tribunale adito rigettò la domanda, con la condanna alle spese. Avverso detta sentenza propose appello T.N.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 1 luglio 2015 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello principale limitatamente al capo sulle spese, rigettandolo per il resto, e l’appello incidentale proposto dalla società assicuratrice sempre relativamente alle spese processuali. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il motivo di appello principale relativo alle spese di causa poste a carico dell’attore in primo grado anche per ciò che concerne la società assicuratrice era fondato, perchè, a fronte dell’eccezione sollevata da quest’ultima circa l’inoperatività della polizza, in relazione alla quale apparivano elementi che ipoteticamente ne avrebbero legittimato l’accoglimento, ingiustificata era la chiamata in garanzia del terzo, sicchè le spese di lite della società, sia per il primo che per il secondo grado, dovevano essere poste a carico del L. (ed in tali sensi meritava accoglimento anche l’appello incidentale proposto dalla società, che si era doluta della mancata liquidazione delle proprie spese).

Ha proposto ricorso per cassazione L.F. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la società assicuratrice. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che errata era la condanna a suo carico, parte non soccombente in entrambi i gradi di giudizio, al rimborso delle spese processuali della società assicuratrice, dovendo il medesimo essere garantito nel caso di accoglimento della domanda, e che la società aveva fatto un appello incidentale condizionato all’accoglimento della domanda di manleva del L., sicchè il giudice di appello era incorso nel vizio di ultrapetizione. Precisa in particolare il ricorrente che con l’appello incidentale era stata chiesta la rifusione delle spese di lite di primo grado da porre a carico della parte soccombente (e tale non era il L.) e che l’appello incidentale era condizionato all’eventuale appello incidentale del L. nell’ipotesi in cui questi avesse rinnovato la domanda di garanzia.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene sia al regolamento delle spese di primo grado che a quello relativo alle spese di secondo grado. Con riferimento alle spese di primo grado, per le quali la censura risulta proppsta anche sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, il ricorso è carente nella parte relativa al requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, il quale, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11653). Il ricorso è del tutto carente circa l’individuazione delle statuizioni del primo giudice sulle spese e, a monte, sulla chiamata in garanzia (non si comprende se vi sia stata pronuncia su di essa, in particolare per ciò che concerne l’esistenza della garanzia, oppure se vi sia stato assorbimento), nonchè in ordine alle ragioni dell’appello, ed in particolare se vi era un motivo sulle spese. All’interno del motivo tale carenza ridonda in mancato rispetto della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Quanto invece alle spese relative al secondo grado, va rammentato che in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (fra le tante Cass. 8 aprile 2010, n. 8363 e 14 maggio 2012, n. 7431). Si fa quindi riferimento in giurisprudenza all’ipotesi della palese infondatezza o dell’iniziativa palesemente arbitraria. Il giudice di merito ha posto l’onere delle spese del terzo chiamato sul convenuto non soccombente sulla base del criterio del carattere ingiustificato della chiamata del terzo. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dal ricorrente, sicchè la censura è priva di decisività.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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