Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10070 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10070 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Giacopino Acciai s.r.1., in personadel legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma,
alla via Paisiello 15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo, rapp.to e difeso dall’avv.
Antonio Damascelli , giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
——-

per

——— ———Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Puglie n.
88/2013/11

depositata il 19/6/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Gaicopino Acciai s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate ha

ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. 885030301520 per ires 2004.

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 3006/14

Ordinanza pag.

Data pubblicazione: 15/05/2015

Con la decisione in epigrafe, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla
Società per difetto di specifici motivi di impugnazione. Il ricorso proposto si articola in
unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex
art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
ve la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello.
La censura è fondata rilevandosi nell’atto di appello ( come riportato alle pagg. 6 e 7 del
h

ricorso per cassazione) specifiche censure alla decisione di I grado.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR della Puglia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Pugl
Così deciso in Roma, 23/4/2015

idente est.

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 546192 laddo-

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