Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1007 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1007 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 23806-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SOCEP SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
2017
3002

la

cancelleria

della

CORTE

DI

CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO
TARANTO (avviso postale ex art. 135);

Data pubblicazione: 17/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
17/07/2012;

di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott.
MILENA BALSAMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera

Rilevato che:
§ 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la
cassazione della sentenza n. 290/34/2012 del 17.07.2012,
con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia,
confermando la prima decisione, ha respinto l’appello
proposto dall’ufficio avverso la pronuncia di primo grado.
La CTR ha motivato il proprio deliberato, osservando

termine stabilito dall’art. 43 DPR 600/73 e che non potesse
trovare applicazione la proroga biennale di cui all’art. 10 L.
2002/289, prevista per le ipotesi in cui l’amministrazione
finanziaria deve esaminare le posizioni di coloro che non si
sono avvalsi delle varie forme di condono fiscale di cui agli
artt. 7,8 e 9 della citata legge.
In altri termini, secondo la tesi dei giudici di appello, la
proroga era applicabile, per poter esaminare le posizioni in
relazione ad anni di imposta non sottoposti ad alcun
controllo, solo nei confronti di coloro che avevano scelto di
non avvalersi del condono ma non anche nei confronti di
coloro ai quali era invece precluso – essendo intervenuta la
notifica del PVC con esito positivo – l’accesso alle
disposizioni agevolative.
Il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE
§2.1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
l’unico motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.
7 c. 3 e 15 della L. 2002/289, ritenendo destituita di
fondamento giuridico la tesi sostenuta dal decidente in
ordine all’inapplicabilità della proroga biennale prevista dalla
citata norma ai contribuenti che non hanno potuto avvalersi

i

che la notifica dell’accertamento era stata effettuata oltre il

delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 della menzionata
legge, a causa della notifica di un PVC con esito positivo,
posto che l’applicazione dell’art. 10 L. 2002/289

“prescinde

dalle motivazioni per cui un soggetto si è avvalso o meno
delle sanatorie fiscali di cui alla citata legge e stabilisce che
per coloro che non si sono avvalsi della sanatoria di cui alla
L. 289/2002 i termini prescrizionali sono prorogati di due

§2.2. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che la L. n. 289 del 2002, art. 10,
comma 1^, sotto la rubrica “proroga di termini”, prevede
che “per contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni

recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga
alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3,
comma 3 i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di
due anni”.

Questa Corte, occupandosi

funditus

della

questione se la proroga decretata dall’art. 10 si applichi o
meno ai contribuenti, a cui in base ai pregressi art. 7 e 9 sia
stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito
al contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218,
art. 5, relativamente ai quali non è stata perfezionata la
definizione ai sensi degli arti. 15 e 16, ha già avuto modo di
statuire che “in tema di condono fiscale, la proroga biennale

dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari
dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10 opera, «in

2

anni”.

assenza di deroghe contenute nella legge» sia nel caso in
cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle
disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi
astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto
farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento
notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge”
(3782/16; 8142/2016; 16613/15; 22921/14).

il decidente d’appello allorché ha ritenuto inapplicabile nella
specie la proroga dei termini di accertamento disposta
dall’art. 10 1. 289/02 in ragione della pregressa
notificazione di un processo verbale di constatazione che ha
precluso alla parte di avvalersi delle disposizioni agevolative
previste dalla medesima legge 289/02: ciò in quanto il
dettato normativo del citato art. 10 non autorizza a
distinguere nella platea dei possibili destinatari i soggetti
che non

“intendono” dai soggetti che non

“possono”

avvalersene, poiché l’espressione “non avvalersi”, secondo
il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive
ugualmente le situazioni di chi non voglia e di chi non possa
accedere al beneficio indicato, tutti perciò parimenti soggetti
alla sua applicazione per il solo fatto di non aver aderito alle
procedure condonistiche.
La causa, previa cassazione dell’impugnata sentenza, andrà
conseguentemente rinviata al giudice territoriale ex art.
383, comma primo, c.p.c. per il doveroso riesame a mente
degli artt. 392 e segg. c.p.c., anche per le spese di lite.
P.Q. M.
La Corte

3

E’ dunque inconfutabile l’errore di diritto in cui è incorso

accoglie il motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza
rinviando avanti alla CTR della Sicilia che, in altra
composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese
del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta
sezione civile in data 7.12.2017
Il Presidente

Domenico Ci demi

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