Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10069 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20811/2005 proposto da:

G.D. (OMISSIS), G.G., G.

M., V.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO

INCHIOSTRI 62, presso lo studio dell’avvocato MIGLIACCIO RENATA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VIGNONI Adriana con delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.C., B.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, emessa l’01/08/2005,

depositata il 02/08/2005; R.G.N. 5036/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D., G. e G.M. e V.V. ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso l’ordinanza in data 1.8.2005 del tribunale della Spezia che, in accoglimento del reclamo della conduttrice s.n.c. La Lanterna avverso il provvedimento reiettivo di tutela cautelare innominata ex art. 700 c.p.c., emesso dal giudice istruttore dello stesso tribunale in sede di opposizione all’esecuzione, ha sospeso gli effetti dell’atto di precetto col quale i locatori, attuali ricorrenti, avevano intimato alla predetta società il rilascio di un immobile sulla base del titolo esecutivo costituito da una sentenza del pretore.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi tre motivi di ricorso è dedotta violazione degli artt. 700 e 295 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., e vizio della motivazione, sostenendosi rispettivamente:

a) che la tutela cautelare innominata non può essere concessa per sospendere gli effetti esecutivi di un titolo giudiziale (nella specie passato in giudicato);

b) che la sospensione non avrebbe potuto essere disposta neppure ex art. 295 c.p.c., a seguito della disposta riunione del giudizio di opposizione ad altro giudizio col quale i conduttori avevano domandato l’accertamento della esistenza di un altro rapporto locativo (diverso da quello posto in esecuzione dai locatori);

c) che l’art. 669 terdecies c.p.c., comma 4, configge con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove prevede la non impugnabilità dell’ordinanza pronunciata dal collegio in sede di reclamo.

Il ricorso è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa corte, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. E tanto va escluso per l’ordinanza adottata al tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, giacchè trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, condizionata all’instaurazione ed all’esito del giudizio di merito (v., per tutte, Cass., n. 4879 del 2005).

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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