Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10069 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2939-2016 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MAZZUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO IMPELLIZZERI;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI S.P.A., – CF. (OMISSIS), in persona dell’institore, RETE

FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA’ PER AZIONI – C.F. (OMISSIS), in

persona dell’institore e procuratore, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

S.P.A. – CF. (OMISSIS), in persona dell’institore e procuratore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA MAGGINI che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 184/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Enna Ferservizi s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato chiedendo declaratoria di estinzione di locazione e di insussistenza dell’obbligo di corrispondere i canoni. Espose la parte attrice di essere la cessionaria a partire dal 1996 di complesso aziendale costituito da impianto per la produzione di calcestruzzo collocato in immobile di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato e di essere subentrata nel contratto di locazione relativo all’immobile. Aggiunse che in data 20 marzo 1998 era stato disposto il sequestro preventivo e successivamente in data 28 dicembre 1998 la confisca quale misura di prevenzione del suddetto complesso aziendale, con perdita da parte sua, a decorrere dal sequestro, della disponibilità dei beni aziendali. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda ed intervennero Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a., con domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c. a far data dal 24 marzo 1998, e rigettò la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza proposero appello Ferservizi s.p.a. e le altre società del gruppo. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 21 gennaio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta accolse l’appello, dichiarando cessato il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 2007 e condannando la V. al pagamento dei canoni come da dispositivo.

Osservò la corte territoriale che si trattava nella specie di automezzi e di un impianto di calcestruzzo per loro natura amovibili, nè risultava allegato che l’attività non potesse essere condotta in quella parte dell’area non occupata dall’impianto di calcestruzzo. Aggiunse che, dovendosi intendere la comunicazione di impossibilità di esercizio dell’attività mediante raccomandata del 27 dicembre 2014 quale disdetta del contratto, la prima scadenza al 31 dicembre 1995 si era prorogata di sei anni ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 28 e successivamente di altri sei anni fino al 31 dicembre 2007.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo V.V. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e erronea applicazione dell’art. 1463 c.c. e della L. n. 575 del 1965, artt. 2 e sgg. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Osserva la ricorrente che a seguito del provvedimento di misura di prevenzione, parte del contratto di locazione doveva ritenersi lo i Stato, con obbligo dell’amministratore giudiziario di corrispondere i canoni, e che la V. aveva perso la disponibilità del compendio aziendale. Aggiunge che, prevedendo il contratto alla scadenza la cessazione di diritto senza bisogno di disdetta (art. 2 del contratto), e pur essendo intervenuta la proroga tacita, nulla autorizzava a ritenere che il contratto potesse ritenersi tacitamente prorogato per altri sei anni.

Il motivo è inammissibile. La censura risente di diversi profili di inammissibilità. In primo luogo ricorre l’evocazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non più vigente (e, peraltro, in modo comunque difforme dalle direttive ermeneutiche fornite, con riguardo al motivo n. 5, dalle sezioni unite di questa Corte – Cass. nn. 8053 e 19881 del 2014) e l’inosservanza della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. In secondo luogo va evidenziato quanto segue.

Il giudice di merito ha accertato che per effetto del sequestro, e poi confisca, dei beni aziendali non era impedito l’utilizzo dell’immobile da parte della V., sia per l’amovibilità dei suddetti beni, sia per la possibilità di esercitare l’attività aziendale in area non occupata dall’impianto di calcestruzzo. La perdita di disponibilità del compendio aziendale, secondo l’accertamento di fatto del giudice di merito, non oggetto di specifica censura per vizio motivazionale, non precludeva quindi il godimento dell’immobile locato. Ed invero l’argomento contenuto nel motivo, secondo cui per effetto del sequestro dei beni aziendali si sarebbe verificato un mutamento soggettivo sul piano della locazione dell’immobile, confonde il piano dell’esercizio dell’azienda con quello del rapporto di locazione. La locazione dell’immobile resta indipendente nel caso concreto dall’esercizio dell’azienda nè risente, sul piano del lato soggettivo del rapporto, delle vicende relative ai beni aziendali. Con riferimento poi alla scadenza del contratto, la censura muove da un presupposto di fatto non accertato dal giudice di merito, e cioè che l’art. 2 del contratto prevedesse la cessazione del rapporto senza necessità di disdetta. La censura resta quindi estranea alla ratio decidendi. Il giudice di merito si è limitato a valutare gli effetti previsti dalla L. n. 392 del 1978, art. 28 (i quali, peraltro, non sono disponibili in sede di stipulazione del contratto, stante la sanzione di nullità prevista dall’art. 79, potendo il conduttore rinunciare al diritto di rinnovazione del contratto solo dopo che esso sia sorto – Cass. 29 aprile 1991, n. 4709 -, e nella specie risulta invece intervenuta alla prima scadenza la rinnovazione tacita, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.800,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA