Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10069 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10069 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento Ionica Cucine Componibili S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via della Giuliana 66, presso lo studio dell’avv. Pietro Paternò
Raddusa, rapp.to e difeso dall’avv. Piergiorgio Finocchiaro , giusta procura in atti——Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
17712013/17 depositata il 23/5/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di n’esazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 2616/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 15/05/2015

La controversia promossa da Fallimento Jonica Cucine Componibili S.R.L.

contro

l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento n.
29820060006569/71 per irpef 1992. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto
l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, contro la sentenza della CTP di Catania
n. 574/3/2008 che aveva accolto il ricorso della società sul rilievo l’Ufficio aveva legitmini per il pagamento dei tributi di cui al D.I. 248/2007. Il ricorso proposto si articola in
tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex art.
380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli arti 5 O.M.
21/12/1990 n. 2057, dell’art.138 della L. 388/2000, 25 del dpr 602/73, in relazione all’art.
360, l comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto che la sospensione per gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria operasse indipendentemente dalla richiesta del contribuente.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6 5, Ordinanza n. 7274 del 27/03/2014; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 956 del 17/01/2014) secondo
cui, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti
coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolari7zazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma l della stessa norma, non risultando
per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia
delle Entrate. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal Fallimento Jonica Cucine Componibili s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29820060006569/71 per irpef 1992.

Corte Suprema dì Cassazione — VI Sez Civ. T— R.G. n. 2616114

Ordinanza pag. 2

timamente proceduto all’iscrizione a ruolo alla scadenza del periodo di sospensione dei ter-

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il
ricorso proposto dal Fallimento Jonica Cucine Componibili s.r.l. avverso la cartella di
merito e quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 23/4/2015

Il Pre idente st.

pagamento n. 29820060006569/71 per irpef 1992 , compensando tra le parti le spese del

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