Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10069 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10069 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 25085-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
602

ORCHIDEA SRL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA
studio

dell’avvocato

PANARITI

38,

PAOLO,

presso lo
che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DUSI

Data pubblicazione: 09/05/2014

GRAZIANO giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
PARMA,

90/2007
depositata

della
il

02/08/2007;

udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Reggio Emilia

relativo ad imposta di registro e catastale per
l’anno 2001 a carico della società Orchidea srl, a
seguito di processo verbale di constatazione del
Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Reggio
Emilia in data 14/3/2003, dal quale emergeva che
l’atto di conferimento di immobile di civile
abitazione effettuato nella società Orchidea srl da
Baldi Mauro in realtà dissimulava una compravendita
al fine di ottenere un risparmio fiscale.
La società Orchidea srl presentava ricorso avverso
l’avviso di liquidazione alla Commissione
Tributaria provinciale di Reggio Emilia lamentando,
tra gli altri motivi, che l’avviso di liquidazione
era stato notificato in violazione del termine di
sessanta giorni di cui all’art.12 comma 7 della
legge 27/7/2000 nr. 212 (Statuto del
contribuente).

1

emetteva un avviso di rettifica e liquidazione

La Commissione tributaria provinciale di Reggio
Emilia accoglieva il ricorso della società con

davanti alla Commissione regionale dell’Emilia.
I giudici di appello,

con sentenza nr.90/21/2007

depositata in data 2/8/2007, rigettavano
l’impugnazione dell’Ufficio ed accoglievano il
ricorso incidentale della contribuente ritenendo
esistente la lesione al concreto diritto alla
difesa del contribuente per violazione del termine
di cui all’art.12 comma 7 previsto per l’azione di
accertamento da parte dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale dell’Emilia propone ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi e
la società contribuente resiste con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.12 c.7 1.27/7/2000 nr.212
in relazione all’art. 360 c.1 n.3 cpc in guanto
2

sentenza successivamente appellata dall’Ufficio

la CTR ha ritenuto

che la violazione

del termine di 60 giorni di cui all’art.12 comma
7 dello Statuto del contribuente fosse
sanzionabile con la nullità o l’annullabilità
dell’atto impositivo mentre la norma,

dell’Emilia, non prevede alcuna sanzione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia, insufficiente

e

contraddittoria

motivazione su un fatto decisivo per la
controversia in relazione all’art. 360 n.5 cpc,
perché i giudici di appello hanno ritenuto
esistente la violazione del termine di cui
all’art.12 comma 7 nonostante che l’avviso
notificato in data 22/12/2003 si fondava su un
pvc redatto il 14/10/2003 allegato all’atto
impositivo di cui causa e regolarmente
notificato alla contribuente, la quale
erroneamente si riferisce ad altro pvc in data

contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR

22/11/2003 che nulla ha a che fare con il
presente giudizio.

Il primo motivo di ricorso, relativo all’art. 12
comma 7 legge 27 luglio 2000 nr. 212, è
infondato e deve essere respinto.
Infatti questa Corte a Sezioni Unite con
3
.),

sentenza nr. 18184

in data 29/7/2013

in tema di art. 12 comma 7 legge 27 luglio 2000
nr. 212 ha affermato il seguente principio: ” In
tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma

essere interpretato nel senso che l’inosservanza
del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento
termine decorrente dal rilascio al contribuente,
nei cui confronti sia stato effettuato un
accesso, un’ispezione o una verifica nei locali
destinati

all’esercizio dell’attività,

della

copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano

specifiche

l’illegittimità

ragioni

dell’atto

di

urgenza,

impositivo

emesso

“ante tempus”, poiché detto termine è posto a
garanzia

del

pieno

dispiegarsi

7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve

del

contraddittorio procedimentale, il quale
costituisce primaria espressione dei principi,
di derivazione costituzionale, di collaborazione
e buona fede tra amministrazione e contribuente
ed è diretto al migliore e più efficace
esercizio della potestà impositiva. Il vizio
4

th

invalidante

non

consiste

nella

mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di
urgenza che ne hanno determinato l’emissione
anticipata, bensì nell’effettiva assenza di
detto requisito (esonerativo dall’osservanza del

fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve
essere provata dall’ufficio.”
Risulta quindi definitivamente acclarato il
principio secondo il quale il mancato rispetto
del termine di 60 giorni per l’emissione
dell’avviso di accertamento – a decorrere dal
rilascio al contribuente della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni di
accesso o ispezione nei locali dell’impresa costituisce violazione del diritto alla difesa
del contribuente e del contraddittorio tra le
parti, salvo che ricorrano specifiche ragioni di
urgenza, secondo i principi di buona fede e
collaborazione che costituiscono criterio di
comportamento operante non soltanto nei
rapporti obbligatori di diritto privato ma anche
in quelli tra pubblici poteri e contribuenti e
tale violazione comporta un vizio di

5

termine), la cui ricorrenza, nella concreta

legittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, che può essere fatto valere dal
contribuente al fine di ottenere, per ciò solo,

stesso.
Le ragioni che giustificano la deroga alla
volontà del legislatore non possono essere
integrate dall’imminente decorso dei termini
utili all’accertamento in guanto, diversamente
opinando, si verrebbe a giustificare un ritardo
tutt’altro che occasionale ma fisiologico al
modus operandi degli Uffici finanziari che
spesso, senza alcun motivo eccezionale o
imprevedibile, portano a compimento
l’accertamento a ridosso dello spirare dei
termini, svuotando così la norma della sua
funzione di garanzia.

in sede contenziosa, l’annullamento dell’atto

Il secondo motivo di ricorso appare infondato e
deve essere respinto in guanto l’Ufficio non ha
dato prova di quanto affermato mentre nella
sentenza appellata risulta che il k verbale della
GdF era stato chiuso il 20/11/2003 e l’avviso di
rettifica notificato già in data 22/12/2003.
6

R-,

MSENTEDAREGISTRAZICWE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. L31 1’A1A .ALL. B. – N.5
t’EkiA CVMUTAUIA.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto in relazione ad ambedue i motivi con
condanna alle spese della ricorrente stante la

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese del giudizio di
di legittimità che si liquidano in

e

2,000,00

complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 18/2/2014

soccombenza.

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