Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10068 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31446/2006 proposto da:

E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO 87, presso io studio dell’avvocato MAGLIONE

DOMENICO, rappresentato e difeso dal l’avvocato VOLPICELLI Carlo con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI Attilio

– FAX (OMISSIS), che la rappresenta e difende con delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

G.M.R., THEMIS SA GENERAL INSURANCE COMPANY IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3447/2005 del GIUDICE DI PACE di CASORIA,

emessa l’20/08/2005, depositata il 22/09/2005; R.G.N. 4431/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dai Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ERCOLE EMANISELA (per delega Avvocato BAIOCCHI

ATTILIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generalo Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Casoria, G.M.R., la Themis S.A. in l.c.a. nonchè la Assicurazioni Generali, quale impresa designata dalla Consap spa – GFGVDS, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal suo veicolo nel corso di un incidente stradale verificatosi nel 1998 e che riteneva esclusivamente imputabile alla negligente condotta del conducente del veicolo di proprietà del G..

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 24 giugno 2002, si costituiva l’impresa designata, la quale – per quanto ancora rileva – eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto, essendo decorso il termine biennale applicabile al caso di specie e non essendo stati prodotti documenti idonei a giustificare l’interruzione del termine stesso.

All’esito dell’istruttoria svoltasi in contumacia dei convenuti G.M.R. e Themis s.a. il Giudice di Pace, con sentenza n. 3447/05, dichiarava la prescrizione del diritto azionato dall’attrice, ritenendo che, in difetto di tempestiva e rituale “controeccezione” d’interruzione della prescrizione, al giudice fosse precluso il rilievo d’ufficio, sulla base dei documenti in atti, dell’interruzione dell’eccepita prescrizione. Pertanto, rigettava la domanda e compensava per metà le spese processuali. Aggiungeva, peraltro, che in ogni caso la domanda doveva essere rigettata anche per difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto quale proprietario dell’autoveicolo assicurato presso la Themis SpA. Avverso tale sentenza, pronunciata secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, proponeva ricorso per cassazione E. M. con tre motivi.

Resisteva con controricorso la Generali Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, E.M. denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell’art. 2943 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – vizio in iudicando – insufficiente esame di un punto decisivo della controversia e conseguente errore di pronuncia di prescrizione del diritto”.

Sostiene parte ricorrente – richiamando recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 15661/05) – che erra il Giudice di Pace allorchè qualifica l’eccezione di interruzione come “eccezione in senso stretto”, anzichè in senso lato e quindi rilevabile d’ufficio sulla base dei documenti prodotti. Tale Giudice anzi, secondo la E. e la giurisprudenza da essa citata, aveva proprio il potere-dovere, di esaminare i suddetti documenti interruttivi della prescrizione, idonei a costituire in mora l’assicuratore ex art. 2943 c.c., anche in difetto di una controeccezione di interruzione della prescrizione. La sentenza impugnata è perciò censurabile in sede di legittimità, secondo la ricorrente, perchè il Giudice di Pace ha omesso il controllo degli atti.

Il motivo è inammissibile.

In atto di citazione parte ricorrente chiede infatti la condanna di parte: convenuta al pagamento di un risarcimento nei limiti della competenza per valore del magistrato adito e quindi di Euro 1032,91.

Tenuto conto di tale limite deve ritenersi che il relativo giudizio è un giudizio secondo equità. E la sentenza emanata a conclusione di esso, recando la data del 20 agosto – 22 settembre 2005, è impugnabile per cassazione nei soli casi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero violazione dei principi regolatori della materia; non è invece impugnabile per violazione di norme sostanziali, quali quelle invocate dal ricorrente (da ultimo, S.U. 564/09).

Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (processuale), violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5) – errore nel considerare tardiva la documentazione probatoria in atti”.

Si osserva in particolare che il Giudice di Pace ha rilevato un difetto di legittimazione passiva del convenuto G., a seguito di una irritualità di produzione della documentazione in atti. Ad avviso di parte ricorrente, invece, detto Giudice ha omesso di rilevare dall’indice della documentazione prodotta dall’attrice che la stessa aveva esibito una certificazione relativa al veicolo del convenuto, tesa a dimostrare che il G. era legittimato passivo.

Anche tale motivo è inammissibile per la preliminare e decisiva considerazione che, dichiarato inammissibile il primo motivo che investe una delle due rationes decidendi, poste a base della sentenza impugnata e ciascuna idonea a sorreggere autonomamente la decisione, il secondo motivo, che investe l’altra ratio decidendi, si presenta carente d’interesse per il ricorrente, atteso che – anche se esso fosse in sè ammissibile e fondato – la sentenza rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della prima ratio, non infirmata (cfr. in termini, Cass. 12372/06).

Con il terzo ed ultimo motivo E.M. denuncia infine “Omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa il governo delle spese processuali e legali del grado” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Parte ricorrente con tale motivo adduce una pluralità di ragioni, idonee a integrare, a suo avviso, i giusti motivi per le quali il Giudice di Pace avrebbe dovuto compensare le spese processuali.

La censura, prima ancora che infondata, è tuttavia inammissibile perchè non rientra tra quelle che possono muoversi alla decisione secondo equità (cfr. quanto indicato a proposito del primo motivo).

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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