Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10068 del 26/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10068 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 11958-2008 proposto da:
ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
25-B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
161

contro

FROSINI VIRGINIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
SCARTABELLI CARLO, giusta delega in atti, ROBERTA

Data pubblicazione: 26/04/2013

\.

BECHI, giusta procura notarile in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 497/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 24/04/2007 r.g.n. 549/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BLASUTTO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Pistoia, Frosini
apposto ai contratti di lavoro con cui era stata assunta da
Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 2.5.03 al 30.9.03 e
per il periodo dal 1.4.04 al 31.5.04. Accolta la domanda
quanto al primo contratto, stipulato “ai sensi del D.Lgs. n.
368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate
alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale inquadrato nell’area operativa e addetto al
servizio di recapito/smistamento presso il Polo
corrispondenza Toscana, assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro nel periodo 31.0131.03.03”, proponeva appello la soc. Poste Italiane.
La Corte di appello di Firenze con sentenza 24/27 aprile
2007 rigettava l’impugnazione. Per la Corte di merito la
deroga che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1
(attuativo della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordoquadro sul lavoro a tempo determinato concluso dai sindacati
europei) non introduce uno strumento di ulteriore
flessibilità per soddisfare le esigenze del mercato e delle
imprese, ma ha solo l’obiettivo di impedire che l’apposizione
dia luogo ad abusi. L’obbligo di indicare la specifica
ragione di apposizione del termine, pertanto, ha lo scopo di
garantire il lavoratore e consiste non nella mera indicazione
di quella ragione, ma nella descrizione delle circostanze che
sorreggono la temporaneità della prestazione. Tale obbligo
non era adempiuto nel caso di specie, atteso che
l’esposizione contenuta nell’atto scritto aveva contenuto

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Udienza 17/1/2013
Poste Italiane c/Frosini

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Virginia chiedeva fosse dichiarata la nullità del termine

tautologico e che la prova offerta dal datore di lavoro aveva
un contenuto ininfluente.
Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso
per cassazione, affidato a cinque motivi, cui Frosini
Poste Italiane ha depositato memoria ex art .378 cod.
proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo è denunziata violazione
di legge in quanto il giudice di merito avrebbe disapplicato
la legge nazionale (il D.Lgs. n. 368 del 2001), ritenuta non
conforme alla disciplina europea, senza peraltro applicare
direttamente i principi enunziati dalla direttiva che regola
il rapporto di lavoro a termine; nel caso di specie il
giudice avrebbe ignorato i numerosi accordi sindacali con
cui, dal l gennaio in poi, Poste Italiane e le organizzazioni
sindacali hanno regolato la mobilità del personale,
limitandosi ad un mero esame estrinseco del contratto
individuale stipulato nel caso di specie, pretendendo di
trovare solo in esso le ragioni dell’assunzione.
Con il terzo ed il quarto motivo si contesta l’affermazione
di genericità dei capitoli di prova e di irrilevanza della
documentazione offerta ai fini della prova della relazione
causale tra singola assunzione ed esigenze sostitutive di
personale assente; si contesta altresì la successiva
contraddittoria affermazione che l’apposizione del termine
non era stata motivata nel contratto di assunzione.
Con il quinto motivo viene, invece, contestato il
risarcimento del danno disposto dal giudice di merito.
I primi quattro motivi, che possono essere trattati
congiuntamente in quanto involgono questioni tra loro

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Udienza 17/1/2013
Poste Italiane c/Frosini

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Virginia resiste con controricorso.

connesse vertenti sulla legittimità dell’apposizione del
termine, sono fondati nei termini che seguono.
Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa
dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce fonte regolatrice
del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione
della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva
legislazione integrativa.
Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo
comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo
originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione,
all’art. 1 prevede che “è consentita l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che “l’apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le
ragioni di cui al comma 1” (coma 2).
Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il
D.Lgs. n. 368, ha disposto dalla data della propria entrata
in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962,
n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L.
28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni
di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro
normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono
del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che
prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti,
peraltro già ripensato dalla successiva normazione della L.
n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e
dall’introduzione di un sistema articolato per clausole

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Udienza 17/1/2013
Poste Italiane c/Frosini

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all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso

generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a
fronte “di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema impone al datore
di lavoro di adottare l’atto scritto e di “specificare” in
esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo adottate.
I primi quattro motivi di impugnazione impongono di
stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico
il concetto di “specificazione” nella prospettiva del
soddisfacimento delle esigenze sostitutive del datore di
lavoro.
Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa
Corte con le sentenze 26.01.10 nn. 1576 e 1577 e numerose
altre che a queste si sono adeguate, l’onere di
“specificazione”

nell’atto

scritto

costituisce

una

perimetrazione della facoltà riconosciuta all ‘imprenditore di
far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per
soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a
prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha
l’evidente scopo di evitare

l’uso

indiscriminato

dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle
esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la
riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento
della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio
il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti
impone che il concetto di specificità sia collegato a
situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con
riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene
ad essere calato. Il concetto di specificità in questione
risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede

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di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice
secondo criteri di congruità e

ragionevolezza.

Con

riferimento specifico alle ragioni di “carattere
sostitutivo”, pertanto, il contratto a termine se in una
situazione aziendale elementare è configurabile come
strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo
lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione,
allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è
configurabile come strumento di inserimento del lavoratore
assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita
non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva
specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo
caso, il requisito della specificità può ritenersi
soddisfatto con la verifica della corrispondenza quantitativa
tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine
per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le
scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate
per il periodo dell’assunzione.
In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa
Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società
avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio
di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non
specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v.
fra le altre, Cass 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966.
Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-72012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n.
14868). In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass.
1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale
che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità
con l’indicazione nell’atto scritto della causale
sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del

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Poste Italiane c/Frosini

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luogo

di

svolgimento

della

prestazione

a

termine,

dell’inquadramento e delle mansioni del personale da
sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto
della ragione sostitutiva,

ha ritenuto correttamente

motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento
effettuato dal giudice di merito che, con riferimento
all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva
accertato il numero dei contratti a termine stipulati in
ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine,
confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per
malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo
indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del
numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.
Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte
pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente
avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati
in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo
avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza
per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo
indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti
stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, Cass. 1512-2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).
Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto ha
affermato che l’esigenza sostitutiva indicata in contratto
non risultava provata, in quanto la documentazione prodotta
da Poste, consistente in un prospetto delle assenze dal
servizio nel periodo relativo al contratto a termine della
Frosini del personale addetto al recapito/smistamento e
trasporto del Polo Corrispondenza Toscana e in un prospetto
delle giornate di presenza nello stesso periodo del personale
assunto a termine. Ha quindi osservato che la documentazione

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.Y•

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non era conferente, riguatd fp.ndo la situazione complessiva
delle assenze del personale- – di area operativa dell’intera
regione, non idonea a provare la situazione dell’ufficio
postale cui era stata concretamente assentata l’appellata.
principio di elasticità sopra ribadito, essendo in sostanza
incentrata sulla necessità di una stretta corrispondenza tra
la specifica assunzione a termine e la specifica assenza di
un singolo dipendente, pur in una situazione aziendale
complessa come quella in esame.
Tale rilievo giustifica la cassazione della sentenza
impugnata, in quanto il giudice di merito non si è attenuto
ai principi sopra esposti ignorando i mezzi istruttori
offerti dal datore di lavoro, mentre avrebbe dovuto
riscontrare se l’assunzione in questione obbedisse a quel
criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma
di legge impone.
Sono fondati, dunque, il primi quattro motivi e, assorbito
il quinto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione
della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo
applicazione dei principi appena enunziati.
Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per
regolamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013
Il Consigliere est.

I P

dente

il

Osserva il Collegio che tale motivazione è contraria al

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