Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10068 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2491/2016 proposto da:

B.S., per sè stesso e quale erede di Z.A.,

ZE.NI.MA., B.L., quali eredi di

B.A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. TAZZOI 2,

presso lo studio dell’avvocato LAURA NISSOLINO che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELE AGRIZZI;

– ricorrenti –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’ che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ADRIANA MORELLI;

– controricorrente –

e contro

M.A., MA.CL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2688/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.S., P.A., Ze.Ma.Ma., B.L. e B.A.G., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano M.A. e M.C., rispettivamente conducente e proprietaria dell’autoveicolo Fiat 600, nonchè Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno conseguente al decesso del proprio congiunto, alla guida di motociclo, in occasione del sinistro stradale avvenuto con l’autoveicolo di cui sopra. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Motivò il Tribunale nel senso che la collisione era avvenuta, secondo una traiettoria tangenziale, all’interno della linea di mezzeria dell’autoveicolo, mentre quest’ultimo procedeva alla velocità di circa 50 km/h ed il motoveicolo, a fronte di un limite di 70 km/H, ad oltre 155 km/h. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 23 giugno 2015 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che la localizzazione del punto dell’impatto nella corsia di pertinenza della Fiat 600 non era stata svolta solamente osservando la posizione dei detriti, ma attraverso la valutazione di una serie di elementi e che la presunta traccia di frenata, come precisato dal CTU, costituiva traccia di sporco lasciata dai pneumatici della vettura. Aggiunse che le velocità dei mezzi erano di circa 165-160 km/h per il motociclo e 41-55 km/h per la vettura e che non era ravvisabile alcuna violazione a carico del conducente dell’autoveicolo.

Hanno proposto ricorso per cassazione B.S., P.A., Ze.Ma.Ma., B.L. e B.A.G. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Vittoria Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo ed il secondo motivo si denunciano rispettivamente omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 1227 c.c., nonchè degli artt. 112, 113, e 114 c.p.c., art. 2054 c.c. e art. 142 C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la parte ricorrente che il giudice di appello, senza motivare sulle osservazioni svolte dai consulenti di parte, si è limitato a richiamare in modo apodittico e assiomatico le conclusioni del CTU di primo grado, con una serie di considerazioni indimostrate, tali da integrare una motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 143 C.d.S. e art. 2054 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la parte ricorrente che dalla documentazione fotografica si evinceva non l’assenza di brusca sterzata a sinistra ma l’invasione di corsia da parte dell’autovettura e che anche per quest’aspetto ricorreva omissione di motivazione, nonchè motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva parte ricorrente, con riferimento all’irrilevanza attribuita al volante in stato di quiete voltato verso destra, che il giudice di appello non aveva motivato in ordine alle considerazioni contenute nell’atto di appello sul punto.

Il ricorso è inammissibile con riferimento ai motivi proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro articolati sulla base della disposizione non più vigente e in modo comunque difforme dalle direttive ermeneutiche fornite dalle sezioni unite di questa Corte – Cass. nn. 8053 e 19881 del 2014). La decisione impugnata è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado. Le residue censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mirano in realtà esclusivamente ad una rivisitazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità, e non comportano alcun scrutinio di violazione di norme di diritto.

In particolare, circa la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va rammentato che la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 e Sez. U. n. 16598 del 2016). La censura non rispetta i criteri enunciati.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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